Il diritto del fiduciante di ottenere la restituzione dei beni intestati al fiduciario si prescrive sì con il decorso del termine ordinario decennale, ma il dies a quo utile al computo per la pretesa estinzione del suddetto diritto – salvo diversa previsione nel pactum fiduciae – decorre dal giorno in cui il fiduciario, avutane richiesta, abbia rifiutato il trasferimento del bene.
In relazione al sequestro giudiziario, il dettato normativo richiede quale sostrato cognitivo della valutazione del giudice della cautela, l’apprezzamento dell’esistenza di un conflitto sulla proprietà o anche solo sul possesso di qualsiasi genere del bene controverso, e ciò -nella costante interpretazione giurisprudenziale anche di questa Sezione specializzata (di Milano) - nell’ampia accezione di diritti controversi (e correlativamente, di azioni) sia in re che ad rem, vale a dire rivenienti sia da azioni reali (quali, tipicamente, la rivendica) che quale conseguenza di azioni personali (quali, tipicamente, la risoluzione contrattuale, ma anche l’azione ex art. 2932 c.c.). In relazione al periculum la legge processuale si limita a richiedere che sussista l’opportunità di provvedere - nelle more della definizione della controversia nel merito - alla gestione temporanea del bene controverso, o anche solo alla una custodia “per conto di chi spetti”.
Pur non essendo configurabile un litisconsorzio necessario fra società di persone e singoli soci, è comunque possibile la citazione in giudizio di questi ultimi per la liquidazione della quota di pertinenza del socio receduto o defunto. Difatti, il beneficio di escussione previsto dall’art. 2304 c.c. ha efficacia limitatamente alla fase esecutiva, ma non impedisce al creditore di agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti dei soci rimasti.
Il sequestro conservativo e il sequestro preventivo penale possono coesistere, dovendo quest'ultimo colpire le "le cose pertinenti al reato per cui si procede" per l'ipotesi di "esistenza di una possibile situazione di pericolo (aggravamento o protrazione delle conseguenze del reato ovvero agevolazione della commissione d'altri reati) generata dalla libera disponibilità delle cose medesime" ed è finalizzato allo loro confisca in pro dello Stato.
Deve essere rigettata la domanda di annullamento per dolo di un contratto di compravendita avente ad oggetto una partecipazione di minoranza in una società a responsabilità limitata, allorché
(i) l’attore si sia servito, per tutto il corso delle trattative, dell’attività di consulenza di un notaio, suo professionista di fiducia,
(ii) che tale professionista, insieme all’attore, sia stato messo al corrente di ogni passaggio della trattativa, nonché
(iii) il definitivo accordo sul corrispettivo (di cui l’attore aveva contestato la congruità, ritenendolo sproporzionato rispetto al valore della società) sia stato raggiunto e ufficializzato mediante un messaggio di posta elettronica circolato a tutti i soggetti coinvolti nella trattativa (ivi compreso il notaio consulente dell’attore).
L'amministratore che dispone a proprio favore bonifici dal conto della società per mai deliberati compensi quale amministratore e/o con causali non comprensibili, in difetto di giustificazione alcuna da parte del medesimo, è tenuto a rendere il conto di tali atti gestori e quindi di prova - su di lui incombente, secondo i principi generali della responsabilità per inadempimento (artt. 1176 e 1218 c.c.) - che si sia trattato di impieghi di denaro sociale per assolvere a debiti contratti nell’esercizio dell’attività di impresa e, in difetto, dovrà restituire integralmente tali somme alla società attrice, ripristinandone il patrimonio.
E' improponibile la domanda di risoluzione del preliminare (e di conseguenza del contratto definitivo) fondata sul grave inadempimento identificato nella violazione delle clausole di "dichiarazione e garanzia" per falsa dichiarazione-sopravvenienza di debito e falsa dichiarazione in ordine alla situazione di insolvenza della società, nel caso in cui il contratto preliminare preveda il rimedio indennitario in luogo della risoluzione del medesimo. (altro…)
In materia di revoca dell'amministratore di società di persone ex art. 2259 c.c., in caso ricorso avverso detta revoca, proposto formalmente anche ai sensi dell’art. 2378 co. 3° c.c. ma da intendersi quale istanza cautelare di sospensione della revoca ad amministrare - in difetto di provvedimento tipico nel corpo dell’art. 2259 c.c. - ai sensi dell’art. 700 c.p.c.:
a) la disamina della fondatezza del ricorso è circoscritta dal contenuto originario della decisione impugnata, non essendo ammissibile che le ragioni di questa - salva sempre la loro illustrazione e miglior esplicazione - siano integrate solo in sede giudiziale con fatti e motivi ulteriori e diversi rispetto a quelli contestati in sede deliberativa dagli altri soci;
b) grava inoltre sulla società convenuta l’onere di provare la fondatezza degli addebiti in termini di sussistenza della giusta causa richiesta dall’art. 2259 co. 1° c.c., trattandosi di un fatto costitutivo della facoltà di recedere dal rapporto amministrativo senza conseguenze ripristinatorie o risarcitorie;
c) per la revoca della facoltà di amministrare ex art. 2259 co. 1° c.c. è necessaria e sufficiente una giusta causa tale da far venire meno in capo agli altri soci l'affidamento risposto al momento della nomina (sia pur in sede di atto costitutivo) sulla correttezza e le attitudini del revocato (cfr. Cass. Sez. 1, n. 23381 del 15/10/2013).
In caso di rinuncia da parte del creditore sequestratario al sequestro non si verte né in un’ipotesi di sopravvenuta inefficacia né di revoca del sequestro conservativo (artt. 669-novies e decies nonché 675 c.p.c.), quanto piuttosto di un provvedimento relativo all’intervenuta sua attuazione. Pertanto, secondo la regola generale dettata dall’art. 669-duodecies c.p.c. (in quanto non derogata, nella specie, dagli artt. 672 e segg. c.p.c.) rimane competente a provvedere sull’istanza attuativa, pur essendo stato eseguito il sequestro nelle forme dell’espropriazione di quote di s.r.l. (e quindi, secondo la regola dettata dall’art. 2471 co. 1° c.c. per l’espropriazione a cui garanzia il sequestro è preordinato e con nomina di un custode da parte del giudice dell’esecuzione), lo stesso giudice che lo ha autorizzato.
Per la validità causale e oggettiva della transazione non è indispensabile l'esteriorizzazione delle contrapposte pretese né che siano state usate espressioni direttamente rivelatrici del negozio transattivo, essendo necessari e sufficiente che sia comunque espressa la volontà di porre fine ad ogni ulteriore contesa. I requisiti dell'aliquid datum aliquid retentum non sono da rapportare agli effettivi diritti delle parti bensì alle rispettive pretese e contestazioni, rendendo non necessaria l'esistenza di un equilibrio economico tra le reciproche concessioni.
Deve essere pertanto rigettata la domanda, esperita da un socio di società a responsabilità limitata, di (i) accertamento della nullità di un accordo transattivo avente ad oggetto la definizione e rinuncia tombale a ogni questione e pretesa originata dai rapporti sociali e lavorativi con la società convenuta, trattandosi, secondo la pretesa attorea, di una transazione nulla per assenza di reali contropartite rispetto alle rinunce effettuate dall’attore, e (ii) condanna della società all’immediata restituzione del finanziamento concesso in suo favore dal socio attore.
Poiché la violazione del divieto di immistione nella gestione sociale da parte dell’accomandante comporta – ai sensi di quanto espressamente statuito dall’art. 2320, c. 1, c.c. - l’assunzione di responsabilità illimitata per le obbligazioni contratte nei confronti dei terzi e poiché il medesimo art. 2320 c.c. non sancisce anche un’estensione della responsabilità del socio accomandante ai rapporti interni della società non può essere considerata giusta causa di esclusione il rifiuto del socio accomandante di assumere su di sé responsabilità sociali, oltre il valore della quota conferita.
Nonostante, sulla base dell’art. 2497, c. 1, c.c., l’azione risarcitoria per i danni derivanti dall’esercizio abusivo dell’attività di direzione e coordinamento sia riservata unicamente ai soci e ai creditori della società soggetta a tale attività, essa è volta a fare valere la responsabilità diretta (di tipo contrattuale) della società esercente l'attività di direzione e coordinamento per i danni che l’illegittima attività da quest’ultima esercitata abbia cagionato al patrimonio della società etero-diretta, in base ai principi generali di cui agli artt. 1173 e 1218 c.c. Pertanto, l’art. 2497, c. 1, c.c. svolge una funzione conformativa della fattispecie anche rispetto alla responsabilità della società dirigente verso il soggetto direttamente danneggiato, ossia la società controllata. (altro…)
Deve essere rigettata la domanda, esperita dai soci di una società holding quotata, titolari di azioni di risparmio oggetto di conversione in azioni ordinarie, di condanna della società convenuta al risarcimento dei danni causati agli attori dalle delibere del consiglio di amministrazione e dell’assemblea dei soci con cui è stata deliberata (i) l’operazione di conversione obbligatoria, non subordinata all’adesione dei singoli azionisti, di azioni di risparmio, nonché (ii) la valorizzazione delle azioni di risparmio stesse (che, secondo le pretese attoree, avrebbe dovuto essere effettuata riconoscendo ad essi un controvalore pari alla quota di patrimonio netto per azione), in quanto, con riferimento al punto sub (i), la soppressione della categoria delle azioni di risparmio è un’operazione straordinaria di riassetto organizzativo sorretta da un intento semplificatorio ragionevole e in sé lecita, una volta che sia raccolto il consenso della relativa assemblea speciale e sia assicurata a tutti i titolari delle azioni di risparmio un’equa valorizzazione del titolo, e con riferimento al punto sub (ii), la conversione delle azioni di risparmio non può essere equiparata ad una liquidazione dell’investimento, trattandosi piuttosto di una vicenda modificativa della società nel pieno esercizio della propria autonomia organizzativa e statutaria, con l’ulteriore considerazione che, in società aperte e quotate, l’anticipato scioglimento del rapporto con i singoli azionisti ex art. 2437 c.c. non conduce mai al riconoscimento ai recedenti di un controvalore pari alla quota di patrimonio netto per azione, quanto piuttosto – ai sensi dell’art. 2437-ter, comma 3, c.c. – alla media aritmetica dei prezzi di chiusura del titolo nei 6 mesi antecedenti la pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea avente all’ordine del giorno l’operazione che legittima il recesso dei soci dissenzienti.