Ricerca Sentenze
Legittimazione del socio ad impugnare le delibere consiliari di s.r.l.
La mancanza, nella disciplina dettata per le s.r.l., di una previsione analoga a quella di cui all’art. 2388 co. 2...

La mancanza, nella disciplina dettata per le s.r.l., di una previsione analoga a quella di cui all’art. 2388 co. 2 c.c. – che legittima all’azione anche i soci e a prescindere dalla configurabilità di un conflitto di interessi in capo agli amministratori – rappresenta una evidente lacuna legislativa, colmabile con il richiamo alle norme dettate per le s.p.a. in tema di impugnabilità di tali decisioni. La ratio sottesa a tale disposizione è infatti espressione di un principio generale di sindacabilità – ad iniziativa degli amministratori assenti o dissenzienti ovvero dei soci i cui interessi siano stati direttamente incisi – delle decisioni dell’organo amministrativo di società di capitali contrarie alla legge o allo statuto. Dunque, sebbene la norma di cui all’art. 2475 ter c.c. preveda solo l’impugnazione, ad opera degli amministratori, delle decisioni adottate dal consiglio di amministrazione con il voto determinante dell’amministratore in conflitto di interesse con la società, ciò non implica alcuna limitazione in ordine alla facoltà di impugnazione del socio che, con la stessa, abbia subito la violazione di un proprio diritto, trovando, pertanto, estensione analogica la previsione di cui all’art. 2388 co. 2 c.c.

La responsabilità civile degli amministratori è circoscritta ai soli danni che siano ricollegabili con un nesso di causalità immediata alla attività dell’amministratore ed è onere di chi agisce fornire la prova rigorosa del danno patito e del nesso di causalità tra comportamento e danno. L’adozione di una delibera consiliare illegittima non comporta l’automatica produzione di un danno alla società.

Leggi tutto
L’applicabilità delle sanzioni dell’art. 110 t.u.f. all’ipotesi della O.P.A. preceduta da intese collusive
La collusione ai sensi dell’art. 106 co. 3, lett. d), n. 2) t.u.f. è uno dei presupposti per la rideterminazione...

La collusione ai sensi dell’art. 106 co. 3, lett. d), n. 2) t.u.f. è uno dei presupposti per la rideterminazione in rialzo del prezzo dell’O.P.A. da parte della Consob, ma non è oggetto di un divieto né parametro per quantificare gli obblighi dell’offerente, e dunque non rientra nelle violazioni dell’obbligo di O.P.A. Il potere della CONSOB di rideterminare in rialzo il prezzo dell’O.P.A. è infatti un potere costitutivo (oltre che discrezionale), non un potere sanzionatorio. Da questo discende che le sanzioni di cui all’art. 110 t.u.f., non si applicano in caso di intese collusive, in quanto presupposto delle sanzioni non è qualunque violazione della disciplina dell’O.P.A., ma unicamente la violazione dell’obbligo di lanciare l’O.P.A. nei termini di legge al prezzo corrisposto al venditore. Argomenti letterali, teleologici e sistematici portano ad affermare che all’accertamento di una collusione non consegue alcun obbligo di vendere ex art. 110 t.u.f. né la sterilizzazione del diritto di voto, ma consegue la conformazione autoritativa dell’obbligo di acquisto ai sensi dell’art. 106 t.u.f. tramite il provvedimento in rialzo.

Leggi tutto
Comproprietà della partecipazione sociale e clausola di gradimento
L’eccezione di incompetenza del giudice in ragione della convenzione di arbitrato, configurandosi come una rinuncia all’esperimento dell’azione giudiziaria ed alla...

L'eccezione di incompetenza del giudice in ragione della convenzione di arbitrato, configurandosi come una rinuncia all'esperimento dell'azione giudiziaria ed alla giurisdizione dello Stato, costituisce un'eccezione propria e in senso stretto (avente ad oggetto la prospettazione di un fatto impeditivo dell'esercizio della giurisdizione statale) con la conseguenza che deve essere proposta dalle parti nei tempi e nei modi propri delle eccezioni di merito.

Alla comproprietà della partecipazione sociale - traducendosi in una sorta di comunione avente ad oggetto la quota sociale - è applicabile in via diretta la disciplina della comunione ordinaria, la legittimazione ad agire rimanendo in capo ai comproprietari della partecipazione societaria ogni qual volta l'azione è esercitata unitariamente da tutti i comproprietari della partecipazione stessa. La nomina del rappresentante comune infatti è determinata dalla necessità di assicurare sul piano organizzativo un corretto e trasparente svolgimento dei rapporti fra società e comunisti ma non sottrae il potere ai singoli laddove l'iniziativa concordata prevenga i rischi che conflittualità interne abbiano a riflettersi sulla portata delle deliberazioni assembleari.

Qualora lo statuto sociale di una s.r.l. preveda una clausola di mero gradimento e tale gradimento sia concesso, non spetta ai soci il diritto di recesso. Ai sensi infatti dell'art. 2469 c.c. il diritto di recesso non deve ritenersi accordato ai soci per il mero fatto della presenza di tale clausola, ma dalla circostanza che non sia consentito ai potenziali soci l'ingresso in società. Il diritto di recesso infatti non è la contropartita della pattuizione, compiuta dai soci nell'esercizio dell'autonomia privata, di una clausola di gradimento, bensì dalla limitazione alla libera trasferibilità delle quote che consegue al diniego del gradimento.

Leggi tutto
Legittimazione a proporre azione di annullamento delle delibere consiliari
La legittimazione a impugnare le delibere che non sono prese in conformità della legge o dello statuto è riservata, oltre...

La legittimazione a impugnare le delibere che non sono prese in conformità della legge o dello statuto è riservata, oltre che al collegio sindacale, ai soli amministratori “assenti o dissenzienti”, previsione questa che è in genere intesa in senso restrittivo e non comprende l’amministratore presente, che ha manifestato la propria astensione dal voto. Il fondamento dell’impugnazione non consiste, tuttavia, nella generica contrarietà a legge o statuto della deliberazione, ma nella violazione dell’art. 2391 co. 3 c.c. che riguarda l’invalidità delle delibere che siano state adottate nella “inosservanza di quanto disposto nei due precedenti commi” o “con il voto determinante dell’amministratore interessato”, qualora possano “recare danno alla società”.

(altro…)

Leggi tutto
L’eventuale fondatezza dell’eccezione di incompetenza nel merito non paralizza la pronuncia cautelare
Il titolo di competenza a pronunciare provvedimenti cautelari in corso di causa non consiste nella competenza di merito (art. 669-ter...

Il titolo di competenza a pronunciare provvedimenti cautelari in corso di causa non consiste nella competenza di merito (art. 669-ter c.p.c.) ma nell’attuale pendenza della lite davanti al giudice (art. 669-quater c.p.c.). Pertanto, il giudice cautelare, davanti al quale pende la causa, ha il potere di pronunciare su istanze cautelari, anche se competente a decidere nel merito sia altro giudice ordinario oppure l’arbitro. Un’eventuale eccezione di incompetenza, ancorché ritenuta fondata, non può paralizzare la pronuncia cautelare, dato che la sua ratio consiste nel fornire una risposta urgente a un pericolo di danno imminente.

Leggi tutto
La nomina di curatore speciale ex art. 78, co. 2, c.p.c.: ratio e compiti
La nomina del curatore speciale ex art. 78 secondo comma c.p.c. è prevista nel caso in cui si verifichi un...

La nomina del curatore speciale ex art. 78 secondo comma c.p.c. è prevista nel caso in cui si verifichi un conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato della società al fine di evitare che la società risulti priva di un rappresentante legale. Nel caso affrontato dalla pronuncia in esame, la nomina del curatore speciale è stata ritenuta necessaria in quanto, per effetto dell'annullamento/nullità della delibera impugnata, l'amministratore in carica stesso avrebbe preso l'incarico, il che ad avviso del collegio era idoneo a configurare almeno potenzialmente il conflitto di interesse che la nomina del curatore speciale avrebbe neutralizzato. Il curatore speciale, infatti, non sostituisce l'organo amministrativo di emanazione assembleare, come nel caso dell'amministratore giudiziario, ma ha solo la rappresentanza processuale della società in ragione della situazione di contingente conflitto di interessi. Il curatore speciale può, dunque, chiedere l'accoglimento o il rigetto della domanda principale, dedurre argomenti, articolare o meno mezzi di prova con l'unico limite di non poter promuovere autonomamente l'azione sociale.

Leggi tutto
L’insussistenza di una giusta causa a sostegno della delibera assembleare di revoca dell’amministratore non incide sull’efficacia e sulla validità della stessa
Ai sensi dell’art. 2383, co. 3, c.c. l’assemblea dei soci ha un diritto potestativo di revoca dei soggetti incaricati dell’amministrazione...

Ai sensi dell'art. 2383, co. 3, c.c. l'assemblea dei soci ha un diritto potestativo di revoca dei soggetti incaricati dell’amministrazione attraverso una forma di recesso ad nutum dal rapporto che lega gli stessi alla società, diritto esercitabile in qualsiasi tempo anche in assenza di motivazione.

In base al dettato normativo in esame, l’insussistenza di una giusta causa a sostegno della delibera assembleare di revoca dell’amministratore (nella specie, di s.p.a.), non
incide in alcun modo sull’efficacia e sulla validità della stessa, determinando in capo alla società esclusivamente il sorgere di un obbligo risarcitorio nei confronti dell’amministratore così destituito.

Dunque, l’amministratore revocato ha sì diritto ad ottenere il risarcimento dei danni subiti in connessione con la revoca, ma non ha l’onere di impugnare la delibera di revoca, che, rimanendo valida ed efficace, non può essere annullata con ripristino della carica.

(altro…)

Leggi tutto
Legittimazione del curatore ad esercitare l’azione di responsabilità in caso di sequestro di partecipazioni societarie e di azienda
Ove il sequestro riguardi partecipazioni societarie, il curatore potrà esperire l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori volontari che erano...

Ove il sequestro riguardi partecipazioni societarie, il curatore potrà esperire l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori volontari che erano in carica prima del sequestro ovvero in costanza di sequestro. Anche in caso di sequestro di azienda, il curatore, in virtù della legittimazione processuale generale a lui riconosciuta nell’esercizio di diritti afferenti la massa dei creditori, può esercitare l’azione di responsabilità nei confronti degli atti di mala gestio compiuti dagli amministratori volontari prima del sequestro penale. Più problematico appare, invece, l’esercizio dell’azione di responsabilità rispetto a condotte tenute dagli amministratori volontari in pendenza di sequestro. In questo caso, posto che l’amministratore giudiziario gestisce l’intera azienda con tutti i suoi beni mobili, immobili, conti correnti e disponibilità finanziarie e che non residuano beni nel patrimonio sociale, osta al riconoscimento della legittimazione, la necessaria inerenza del danno, eventualmente cagionato, ad un patrimonio. In tal caso, infatti, tutti i poteri di gestione appartengono all’amministratore giudiziario mentre l’organo di amministrazione volontaria, come avviene nel caso di fallimento, è in una posizione di sostanziale quiescenza per cui l’azione, astrattamente esperibile, risulterà difficilmente fondata. Il problema potrebbe porsi, in concreto, solo nel caso in cui l’amministratore volontario si ingerisca nella gestione dell’amministratore giudiziario, assumendo il contegno di un amministratore giudiziario “di fatto”. In quest’ultimo caso la legittimazione del curatore ad esperire l’azione di responsabilità va tuttavia esclusa potendo, detta condotta, essere rilevata solo dal giudice.

Leggi tutto
Postergazione del finanziamento del socio
L’eccezione di postergazione del finanziamento del socio ex art. 2467 c.c. non è ammissibile se non supportata da adeguate allegazioni...

L’eccezione di postergazione del finanziamento del socio ex art. 2467 c.c. non è ammissibile se non supportata da adeguate allegazioni e/o da riscontri probatori, risultando insufficiente il generico richiamo alle difficoltà finanziarie in cui versa la società.

Al contrario, ai fini dell’applicazione della disciplina della postergazione, debbono ricorrere i presupposti oggettivi, alternativi tra loro, contemplati dall’art. 2467 c.2 c.c., e cioè che il prestito sia stato effettuato in un momento in cui risultava un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto, o in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.

Leggi tutto
Autonomia statutaria nelle società cooperative in merito all’ammissibilità ed esclusione dei soci
La clausola statutaria che consente l’esclusione del socio di una società cooperativa è da ritenersi pienamente valida in quanto le...

La clausola statutaria che consente l’esclusione del socio di una società cooperativa è da ritenersi pienamente valida in quanto le partecipazioni a tali società, in cui tra l’altro assume rilevanza l’aspetto personalistico, è regolata dall’autonomia statutaria ed è sottoposta ad una disciplina che prevede la possibilità di stabilire nell’atto costitutivo le condizioni per l’ammissione dei soci ex art. 2521 co. 3 n. 6 c.c. e  sottoposta al vaglio degli amministratori e dell’assemblea, secondo le modalità procedurali di cui all’art. 2528 c.c.; in aggiunta si rileva come ex art. 2521 co. 3 n.7 c.c. e art. 2533 co. 1 n. 1 c.c. sia consentito alle società cooperative di prevedere nell’atto costitutivo specifiche clausole di esclusione.

Rileva inoltre come il cd. principio della “porta aperta” delle società cooperative si traduca esclusivamente nella previsione dell’art. 2524 co. 1 e 2 c.c., secondo il quale il capitale della cooperativa non viene fissato in un ammontare prestabilito e l’ammissione di nuovi soci, con le modalità previste, non determina alcuna modificazione all’atto costitutivo, non comportando in capo all’aspirante socio il riconoscimento di un diritto soggettivo, o di altra posizione giuridica equivalente, ad essere ammesso alla cooperativa (Cass. civ. n. 4259/97; App. Brescia 30.12.1993) in quanto la clausola dello Statuto che prevede condizioni di ammissibilità non ha valore di offerta al pubblico, e la richiesta di adesione al contratto sociale si pone come mera proposta contrattuale demandata alla decisione dell’organo amministrativo, dotato di potere di placet ex art. 2528 c.c. (Cass. civ. n. 12627 del 26.05.2006).

Infine, in merito all’ammissibilità della clausola statutaria che prevede l’esclusione del socio dalla società cooperativa se questo svolga, o tenti di svolgere, attività in concorrenza con la società stessa, giova precisare come tale clausola risulta ammissibile, in quanto riconducibile ad una delle clausole legali di esclusione previste dall’art. 2533 c.c., così come confermato dalla Suprema Corte chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della previsione secondo la quale è causa di esclusione del socio in virtù dell’attività svolta in concorrenza con la cooperativa ( Cass. civ. 7308 del 05.08.1994).

Leggi tutto
Azione sociale di responsabilità nella Srl: nomina curatore speciale; condizione dell’azione e oneri allegativi
Non è condivisibile l’interpretazione restrittiva dell’art. 78 co. 2 c.p.c. secondo cui la nomina del curatore speciale sarebbe ammissibile  solo...

Non è condivisibile l'interpretazione restrittiva dell'art. 78 co. 2 c.p.c. secondo cui la nomina del curatore speciale sarebbe ammissibile  solo in caso di esercizio dell'azione di responsabilità ex art. 2476 c.c. da parte del socio nei confronti degli amministratori (anziché nell'azione sociale di responsabilità): invero l'ipotesi di conflitto di interessi di cui all'art. 78 co.2 c.p.c. ha carattere generale e vale ad evitare situazioni di contrasto tra le parti in causa, che possono pregiudicare la posizione processuale del soggetto rappresentato. Si è infatti sostenuto che "Nel contenzioso societario, in ipotesi di azioni di annullamento di contratti conclusi dagli amministratori, di responsabilità contro gli amministratori, di impugnativa di delibere del C.d.A., la potenzialità del suddetto conflitto è palese ed «in re ipsa», laddove gli amministratori siano al contempo attori, nella veste di legali rappresentanti della società beneficiata dalla pronuncia, e convenuti, quali autori del danno di cui si chiede il ristoro" (Cfr. Trib. Verona 8.10.2012).

(altro…)

Leggi tutto
Il fallimento della società controllata: rapporti con la holding, quantificazione del danno e prescrizione
Relativamente al controllo societario esercitato ex art. 2359 c.c., non si  configura l’esistenza e l’operatività di una holding di  fatto...

Relativamente al controllo societario esercitato ex art. 2359 c.c., non si  configura l'esistenza e l'operatività di una holding di  fatto preposta al controllo e alla gestione di una società poi fallita se non sussistono specifici requisiti: una pluralità sistematica e costante di atti di indirizzo, idonei ad incidere sulle decisioni gestorie dell’impresa; il comune intento sociale perseguito; l’esteriorizzazione del vincolo societario, tramite la spendita del nome e/o il compimento di attività negoziale nell’interesse della holding; l’organizzazione imprenditoriale autonoma della holding rispetto a quella delle società controllate, volta al coordinamento dei fattori produttivi relativi al gruppo di imprese; l’economicità aggiuntiva ovvero la produzione di un plusvalore dovuto all’attività di direzione e coordinamento (così anche Cass. civ. 20.05.2016, n. 10507; Cass. civ. 18.11.2010, n. 2334). Peraltro, nelle società di fatto tra consanguinei, la prova dell’esteriorizzazione del vincolo societario deve essere rigorosa, dovendosi basare “su elementi e circostanze concludenti, tali da escludere che l’intervento del familiare possa essere motivato dalla "affectio familiaris" e deporre, invece, nel senso di una sua compartecipazione all’attività commerciale” (a proposito Cass. civ. n. 33230 del 16.12.2019; nello stesso senso, Cass. civ. n. 15543 del 20.06.2013).

Nella quantificazione del danno subito dalla società e dai creditori, il CTU deve utilizzare il criterio della differenza dei netti patrimoniali, effettivamente utilizzabile in presenza di situazioni di prosecuzione dell’attività d’impresa per un periodo di tempo considerevole: tale criterio consente infatti di accertare, in modo attendibile, l’effettiva diminuzione patrimoniale della società, in ipotesi di ingiustificata prosecuzione della liquidazione, quando risulta più problematico ricostruire ex post le singole operazioni non conservative e collegare ad esse un danno al netto dell’eventuale ricavo.

Il termine di prescrizione è quinquennale e decorre, nell’azione sociale di responsabilità, dal momento in cui il danno diventa oggettivamente percepibile all’esterno (termine che rimane sospeso, ex art. 2941 n. 7 c.c., fino alla cessazione dalla carica dell’amministratore o del liquidatore, cui si applicano ex art. 2489 co. 2 c.c. le norme in tema di responsabilità degli amministratori), mentre nell’azione a tutela dei creditori sociali il termine di prescrizione decorre da quando è oggettivamente percepibile l’insufficienza dell’attivo a soddisfare i debiti, dal momento che - in mancanza di prova contraria, offerta dall’amministratore o dal liquidatore, con riferimento ad una data diversa e anteriore di insorgenza dello stato di incapienza patrimoniale - si presume coincidente con la dichiarazione di fallimento (così Cass. civ. n. 24715 del 4.12.2015; Cass. civ. n. 13378 del 12.06.2014).

 

Leggi tutto
logo