Una volta dedotto che i pagamenti eseguiti dalla società convenuta in favore della società attrice per la restituzione dell'indebito versamento a titolo di deposito cauzionale da quest'ultima effettuato, sono compatibili con l'estinzione del debito, grava sul creditore l'onere di provare la loro imputazione a debito diverso, anche mediante l'analisi della specifica causale degli stessi.
La clausola pattizia che obbliga a rendere vincolante il patto parasociale anche nei confronti dei successori mortis causa esclude che il patto sia automaticamente efficace nei confronti degli eredi (perché diversamente la clausola sarebbe inutile).
Il rappresentante comune degli azionisti esercita i poteri incorporati nelle azioni , fra i quali non è compreso quello di aderire a un patto di sindacato. Non costituiscono significativi indizi della volontà di aderire al patto di sindacato la mancanza di contestazione alle convocazioni delle riunioni del sindacato , cosi come la partecipazione alle riunioni dello stesso.
La clausola con cui le parti si obbligano a rendere vincolante il patto parasociale anche nei confronti degli eredi non configura un patto successorio e quindi non è nulla per violazione dell’art 458 cc (in quanto va interpretata nel senso che gli stipulanti hanno semplicemente promesso l’obbligazione di terzi e cioè l’adesione all’accordo di coloro che sarebbero diventati eredi).
L’eccessività della penale deve essere valutata con riguardo all’interesse che il creditore aveva all’adempimento: pertanto non è manifestamente eccessiva una penale di importo pari al 10 % del patrimonio sociale, prevista per un inadempimento che comporti la perdita del controllo della società da parte dei soci sindacati.
La domanda risarcitoria promossa dal socio contro l’amministratore unico avente ad oggetto un danno specifico che lo riguardi esclusivamente, in quanto fonte di responsabilità risarcitoria diretta, è da inquadrarsi sub art. 2395 c.c. per le S.p.A. ovvero sub art. 2476 c.c. per le S.r.l. A questo inquadramento consegue l’ammissibilità della domanda anche qualora la società abbia già rinunciato all’esercizio dell’azione sociale, poiché trattasi di domanda altra e diversa rispetto all’azione sociale rinunciata.
L’azione di responsabilità dei creditori sociali nei confronti degli amministratori di società ex art. 2394 c.c., anche quando promossa dal curatore fallimentare a norma dell'art. 146 l.fall. (Cass. 24715 del 2015), non riguarda il mancato pagamento di singoli crediti e presuppone, invece, la dimostrazione che, in conseguenza dell'inadempimento delle obbligazioni ex artt. 2476, c. 1 e 2486 c.c., e della violazione del dovere di amministrare con competenza e diligenza, sia andata persa la garanzia patrimoniale generica e, cioè, che, per l'eccedenza delle passività sulle attività, il patrimonio sociale sia divenuto insufficiente a soddisfare le ragioni del ceto creditorio, situazione non necessariamente coincidente con lo stato di insolvenza o con la perdita integrale del capitale sociale (che possono verificarsi pur in presenza di attivi da liquidare idonei a soddisfare il ceto creditorio Cass. n. 28613 del 2019).
L'azione sociale è diretta semplicemente alla reintegrazione del patrimonio della fallita, l’azione dei creditori invece non si interessa del patrimonio sociale di per sé, ma quale garanzia per i terzi, e può essere accolta nel momento in cui sia dimostrata la insufficienza del patrimonio residuo a soddisfare i creditori della società fallita, e il nesso causale tra la situazione descritta e la condotta colposa dell’amministratore. Va altresì rilevato che secondo l’orientamento tradizionale l’azione dei creditori è volta a far valere una responsabilità extracontrattuale, non contrattuale, con la conseguente diversa ripartizione dell’onere della prova: spetta quindi all’attore la dimostrazione sia della condotta colposa, e illecita, posta in essere dall’amministratore che del danno causato, in nesso di causa effetto rispetto alla condotta.
Il sindacato giurisdizionale circa la responsabilità degli amministratori deve limitarsi all’accertamento del dolo e della colpa, e trova un limite laddove l’amministratore abbia esercitato la sua discrezionalità imprenditoriale, senza contravvenire ai principi di diligenza e prudenza. Ne consegue che un esito infruttuoso del contratto e dei relativi investimenti e financo l’insuccesso imprenditoriale non sono elementi sufficiente per dimostrare la responsabilità dell’amministratore.
In ragione dell’eccezionalità e della non estensibilità delle condizioni di procedibilità in senso stretto, nel silenzio del legislatore, il mancato soddisfacimento del credito del socio da parte della società partecipata ed etero diretta (che va quindi ad escludere il mancato avveramento della condizione a cui il legislatore – ex art.2497 comma 3 c.c. – subordina la possibilità di agire verso la società controllante), non integra un’eccezione di improcedibilità assoluta dell’azione di responsabilità verso la controllante (ex art.2497 c.c.), bensì può costituire una condizione di procedibilità in ambito esecutivo, operando essa come un sorta di beneficium excussionis, di per sé, non ostativo alla formazione di un titolo giudiziale (di merito) nel quale consacrare e cristallizzare il diritto di credito.
Si deve ritenere che il giudicato formatosi copra il decisum della sentenza di primo grado non soltanto nei limiti delle deliberazioni e statuizioni espressamente contenute nella sentenza d’appello afferenti i petita e le causae petendi esplicitamente esaminati, ma anche quelli che, ancorché non deliberati, avevano comunque formato oggetto di motivi d’appello, e la cui omessa valutazione e decisione da parte della Corte d’Appello avrebbe dovuto essere, per ciò, impugnata dalla parte soccombente con ricorso per Cassazione al fine di prevenire il passaggio in giudicato anche di siffatti ultimi temi.
Va esclusa una effettiva soggezione di una società all’asserita influenza dominante di un’altra società, qualora i benefici concessi a quest’ultima [nomina di un membro del CdA e di un sindaco effettivo; diritto di veto su deliberazioni aventi ad oggetto, tra le altre, modifica dello statuto, del capitale sociale, riorganizzazione societaria; prelazione su quote preferenziali della operatività della società con il sistema banca], ancorché “significanti e incidenti”, trovino adeguato bilanciamento in altre disposizioni [diritto degli altri soci di nominare il Presidente, l’amministratore delegato, il vice presidente ed un membro del Cda, l’alternanza della carica di Presidente tra gruppi di soci, la necessità che le condizioni bancarie praticate dall’istituto di credito fossero effettuate a “parità di costi e condizioni di mercato”].
L'acquisto della qualità di socio di una società cooperativa equivale a diventare "imprenditori di se stessi" e, quindi, manca il presupposto di cui all'art. 3 del D.lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) per potergli attribuire la qualità di "consumatore", non essendo il socio estraneo all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale svolta dalla cooperativa di cui fa parte e beneficiando, in termini economici, di un trattamento di favore per l'appartenenza alla medesima. Il fenomeno cooperativo, infatti, si scompone in una duplicità di rapporti: da un lato, il "rapporto di società", oggetto del quale è ovviamente l'esercizio in comune di un'attività imprenditoriale mediante i conferimenti dei soci e, dall'altro lato, il rapporto di scambio, che si instaura tra la società cooperativa ed il singolo socio a condizioni migliorative rispetto al mercato. Da ciò ne consegue che, sia per la natura dei soggetti ("soci" e non "consumatori"), sia per la natura del rapporto socio/cooperativa (benefici economici appresi dal sistema e riversati a favore dei soci volontariamente aderenti al vincolo solidale), deve escludersi l'applicabilità della disciplina del Codice del Consumo alle controversie tra soci e società cooperative.
Il curatore fallimentare che intenda far valere la responsabilità dell’ex amministratore o del liquidatore per violazione degli obblighi di corretta gestione e conservazione del patrimonio sociale ha l’onere di allegare e provare che sono state intraprese iniziative imprenditoriali connotate dall'assunzione di nuovo rischio economico-commerciale e compiute al di fuori di una logica meramente conservativa, nonché di individuare siffatte iniziative ed indicare quali conseguenze negative, sul piano del depauperamento del patrimonio sociale, ne siano derivate.
Nel giudizio di opposizione contro la deliberazione di esclusione del socio di una società cooperativa, incombe sulla società - che, pur se formalmente convenuta, ha sostanziale veste di attore - l'onere di provare i fatti posti a fondamento dell'atto ed in base ai quali risulti adottata la deliberazione impugnata, senza poter invocare in giudizio, a sostegno della legittimità medesima, fatti distinti e diversi, ancorché potenzialmente idonei a giustificare l'interruzione del rapporto societario.
Dev’essere considerata ammissibile la precisazione, effettuata in prima memoria, della domanda di impugnazione di una delibera assembleare quale domanda di nullità, allorché riguardi la mera qualificazione dell’impugnazione in riferimento a presupposti di invalidità della delibera già prospettati in citazione.
Non sono compromettibili in arbitri le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione di delibere assembleari di approvazione del bilancio per vizi attinenti alla violazione delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili.
Colui il quale abbia perso la qualità di socio, non avendo sottoscritto la propria quota di ricostituzione del capitale sociale, conserva la legittimazione ad impugnare la delibera assembleare adottata ex art. 2447 c.c., in quanto sarebbe logicamente incongruo, oltre che in contrasto con il principio di cui all’art. 24, co. 1 Cost., ritenere come causa del difetto di legittimazione proprio quel fatto che l’attore assume essere contra legem e di cui vorrebbe vedere eliminati gli effetti.
Il corretto richiamo, in nota integrativa, dei principi contabili di cui si è fatta applicazione nella redazione del bilancio esclude l’invalidità della relativa delibera di approvazione [nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto corretta la scelta degli amministratori di svalutare integralmente le immobilizzazioni, dopo aver rilevato la perdita del requisito della continuità aziendale, a fronte di un ingente fabbisogno finanziario immediato, rispetto al quale i soci non avevano manifestato alcuna disponibilità ad intervenire con versamenti o finanziamenti].
Non può ritenersi annullabile per abuso di maggioranza la delibera di riduzione e contestuale aumento del capitale ex art. 2447 c.c., allorché le alternative astrattamente percorribili dalla società – i.e. il rinvio annuale delle iniziative di cui all’art. 2447 c.c. data la natura di PMI innovativa della società, la trasformazione, il ricorso al credito bancario ovvero l’acquisto delle partecipazioni dei soci di minoranza da parte di quelli di maggioranza – non avrebbero comunque consentito il recupero della continuità aziendale o avrebbero presupposto delle valutazioni aventi carattere discrezionale, in quanto tali libere.
È ammissibile l’introduzione, in sede di prima udienza di trattazione, della domanda nuova risarcitoria fondata sulla responsabilità del cessionario d’azienda ex art. 2558 c.c., ove risponda all’esigenza dell’attore di difendersi dall’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata rispetto alla domanda di condanna al risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento di un contratto eseguito dal cedente.
Ai sensi dell’art. 2558 c.c., la successione dell’acquirente dell’azienda nei contratti stipulati per l’esercizio dell’impresa, ancora in corso al momento della cessione, si verifica come effetto legale del trasferimento dell’azienda solo “se non è pattuito diversamente” ed è, quindi, impedita dalla diversa volontà delle parti, che abbiano espressamente pattuito l’esclusione di determinate posizioni contrattuali dall’oggetto della cessione d’azienda.
L’art. 2560, co. 2 c.c. regola la successione nei c.d. debiti puri relativi all’azienda, quelli cioè derivanti da fonte extracontrattuale o da contratti a prestazioni corrispettive in cui il terzo abbia già eseguito integralmente la propria prestazione: di tali debiti l’acquirente è solidalmente responsabile solo se risultanti dai libri contabili obbligatori, rivestendo l’annotazione del debito nelle scritture contabili obbligatorie dell’alienante dell’azienda natura di elemento costitutivo della responsabilità solidale dell’acquirente.
La responsabilità solidale tra cedente e cessionario dell’azienda prevista dall’art. 2560, co. 2 c.c. può essere applicata estensivamente, con finalità di protezione del creditore, solo nella particolare ipotesi in cui la cessione d’azienda sia stata utilizzata come strumento fraudolento per spogliare la società debitrice di ogni attivo e precludere al creditore il soddisfacimento del proprio diritto.
L’articolo 2476, comma 6 [ora comma 7] c.c. attribuisce al singolo socio o al terzo l’azione individuale di responsabilità extracontrattuale per far valere il diritto al risarcimento del danno direttamente cagionato nella loro sfera giuridica dagli atti dolosi o colposi degli amministratori e grava il danneggiato dell’onere di provare, innanzitutto, il fatto illecito addebitato all’amministratore e, quindi, il pregiudizio che ne è direttamente derivato nel suo patrimonio.
La sentenza penale di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p. non ha alcuna efficacia probatoria vincolante nel giudizio civile di risarcimento del danno in ordine alla colpevolezza dell’imputato né inverte l’onere della prova ma può costituire, come fatto storico, uno degli elementi di convincimento del giudice, liberamente apprezzabile alla stregua di un indizio da valutarsi insieme ad altri elementi gravi precisi e concordanti ai sensi dell’art. 2729 c.c.
[Nel caso di specie, il fatto illecito imputabile all’amministratore è consistito in una truffa perpetrata ai danni dell’attrice, società di locazione finanziaria, in concorso con gli utilizzatori: dopo aver consegnato della documentazione contabile falsa ai fini della valutazione di solvibilità delle future imprese utilizzatrici, l’amministratore faceva acquistare all’attrice beni strumentali rivelatisi inesistenti e quindi mai consegnati alle imprese, con le quali poi divideva i proventi della vendita dei beni. Il danno risarcibile è stato quantificato in misura pari agli importi versati dall’attrice per l’acquisto dei beni, dedotte le esigue somme versate dalle utilizzatrici a titolo di canone di locazione].