Deve ritenersi quasi fisiologico che il socio chieda "notizie sullo svolgimento degli affari sociali" e di "consultare libri sociali e altra documentazione pertinente all'amministrazione" in termini abbastanza generici, e comunque senza essere in grado di indicare "concreti fatti di amministrazione" e "specifiche scelte", poiché egli per definizione "non partecipa all'amministrazione" e ha diritto di accedere per colmare le proprie lacune e ridurre l'asimmetria informativa rispetto agli amministratori.
Come regola di massima, oltre ai libri sociali, sono chiaramente accessibili le scritture contabili che la società è tenuta ad avere per natura e dimensioni, le quali rappresentano l'ossatura portante della contabilità d'impresa che, secondo la letteratura di settore, deve permettere "la completa, tempestiva e attendibile rilevazione contabile e rappresentazione dei fatti di gestione; - la produzione di informazioni valide e utili per le scelte di gestione e per la salvaguardia del patrimonio aziendale; - la produzione di dati attendibili per la formazione del bilancio d'esercizio". Egualmente deve ammettersi - salvo richiedere maggior specificità nella richiesta in funzione delle particolari dimensioni della società - la consultazione della documentazione fiscale (previdenziale, ecc.) nonché degli estratti conto, una volta che sia indiscusso che la società ha conti correnti aperti presso una o più banche. Altri documenti, che la società non sia obbligata a tenere, non possono formare oggetto di un'istanza di provvedimento ex art. 2476 c.c., salvo che il socio istante circostanzi la sua richiesta, offrendo elementi di prova dell'affare sociale a cui la richiesta si riferisce e-o che negli atti della società esiste documentazione di tale affare
In una società cooperativa a mutualità prevalente che esercita l’attività di garanzia collettiva dei fidi e rientra nella categoria legislativa dei “confidi” di cui all’art. 13 del D.L. 30.9.2003 n. 269, convertito nella L. 24.11.2003 n. 326, la cui attività principale è quella di agevolare l’accesso delle piccole-medio imprese al credito bancario, tramite la prestazione di garanzie di tipo mutualistico sui finanziamenti erogati dagli istituti di credito, la relativa garanzia può essere rilasciata soltanto a coloro che ne siano soci.
Pertanto, laddove una diversa società richieda per iscritto di divenire socia della cooperativa mutualità prevalente e ne sottoscriva tante quote quante ne sono richieste, non potrà poi contestare il decreto ingiuntivo che le ingiunga il pagamento della quota sociale.
L’azione di risoluzione del vincolo contrattuale per inadempimento è rimedio contrattuale riservato alle parti contraenti di un vincolo negoziale validamente perfezionato e non è appannaggio di soggetti rimasti estranei alla pattuizione.
Non può essere invocata dal terzo estraneo al contratto, a fondamento delle proprie pretese risarcitorie nei confronti di uno dei contraenti, una clausola contenuta in tale accordo, con cui i paciscenti assumevano l’impegno a concludere, col medesimo terzo, un patto parasociale in occasione della stipula del contratto definitivo, laddove tale pattuizione non sia mai divenuta efficace in ragione del mancato avveramento di una condizione sospensiva cui era subordinata l'esecuzione del contratto. Ciò anche qualora il mancato avveramento della condizione sia imputabile ad uno dei contraenti.
La previsione dell’art. 1359 c.c. non è applicabile alla "condicio iuris" sospensiva concernente il rilascio di autorizzazioni amministrative, come l’autorizzazione da parte dell’Autorità preposta alla verifica della compatibilità della concentrazione con il mercato comune, prevista dall’art. 7 comma 1 del Regolamento 139/2004 CE, non potendosi sostituire con una semplice finzione legale la effettiva emanazione dell'atto amministrativo di autorizzazione, richiesto dalla legge come requisito legale dell'efficacia del negozio, e come tale, peraltro, eventualmente considerato dalle stesse parti private.
Il terzo nei cui confronti le parti contraenti di un contratto si siano impegnate a stipulare un patto parasociale, subordinatamente alla verificazione di una condizione sospensiva ed in occasione della stipula del contratto definitivo, non è titolare di alcun diritto potestativo di risoluzione del contratto fra i terzi, e neppure può pretendere alcun risarcimento del danno per inadempimento di tale contratto in relazione al patto parasociale che non è stato mai stipulato.
In presenza di una previsione contrattuale che sancisca la risoluzione dell'accordo in assenza della verificazione di una condizione sospensiva entro un determinato termine, è inammissibile la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, proposta dopo che il termine sia scaduto e il contratto condizionato si sia, quindi, autonomamente risolto.
La clausola di standstill, pattuita in un negozio avente ad oggetto il trasferimento di partecipazioni azionarie di società quotate, deve essere attentamente vagliata per valutarne la conformità alla disciplina dei patti parasociali, in particolare di quelli stipulati sotto la forma del divieto di acquisto di azioni, implicante un sindacato di blocco finalizzato alla conservazione degli assetti proprietari in una società quotata, riconducibili alla previsione dell’art. 122 comma 5 lett. b) del TUF.
La persistenza indefinita di un patto di standstill implicito e ad effetto “reale”, nei rapporti tra due società quotate in borsa, non è compatibile con i principi fondamentali che regolano il mercato finanziario, ispiratori delle specifiche previsioni legislative che impongono la trasparenza degli assetti proprietari delle società quotate in borsa anche sotto il profilo delle coalizioni derivanti dai patti parasociali e rigorosi limiti di durata dei vincoli pattizi alla circolazione delle azioni.
A seguito della sentenza della Corte di Giustizia UE del 3 settembre 2020, n. 719, la quale ha sancito che “L’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa di uno Stato membro che ha l’effetto di impedire ad una società registrata in un altro Stato membro, i cui ricavi realizzati nel settore delle comunicazioni elettroniche, come definito ai fini di tale normativa, siano superiori al 40% dei ricavi complessivi di tale settore, di conseguire nel sistema integrato delle comunicazioni ricavi superiori al 10% di quelli del sistema medesimo”, l’art. 43, comma 11, del D. Lgs. 31 luglio 2005, n. 177 (Testo Unico dei Servizi di Media Audiovisivi e Radiofonici, c.d. Tusmar), deve essere disapplicato.
La Corte di Giustizia, nel fornire le linee interpretative del principio della libertà di stabilimento e descrivere i limiti del potere di deroga delle legislazioni nazionali a tutela di interessi di pari rango, ha specificamente indicato come incompatibili con l’ordinamento UE i criteri derogatori desumibili dall’art. 43 del Tusmar, demolendone le fondamenta e non lasciando alternativa alla disapplicazione della norma da parte del giudice nazionale.
Gli acquisti di titoli azionari effettuati in violazione dell'art. 43, comma 11, del Tusmar, a seguito della sentenza della Corte di Giustizia UE 719/2020, debbono essere considerati pienamente validi, atteso che la disapplicazione della norma contrastante con l'ordinamento dell'Unione Europea opera con effetto retroattivo analogo a quello della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma interna.
Non osta alla disapplicazione dell'art. 43, comma 11, del Tusmar, né può spiegare efficacia retroattiva per gli acquisti eseguiti precedentemente alla sua introduzione, la nuova disciplina dettata dall’art. 4 bis del D.L. n. 125 del 2020, inserito dalla legge di conversione 27 novembre 2020, n. 159, in vigore dal 4 dicembre 2020, secondo cui “1. In considerazione delle difficoltà operative e gestionali derivanti dall'emergenza sanitaria in atto, in armonia con i princìpi di cui alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 3 settembre 2020, nella causa C-719/ 18, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per i successivi sei mesi, nel caso in cui un soggetto operi contemporaneamente nei mercati delle comunicazioni elettroniche e in un mercato diverso, ricadente nel sistema integrato delle comunicazioni (SIC), anche attraverso partecipazioni in grado di determinare un'influenza notevole ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è tenuta ad avviare un'istruttoria, da concludere entro il termine di sei mesi dalla data di avvio del procedimento, volta a verificare la sussistenza di effetti distorsivi o di posizioni comunque lesive del pluralismo, sulla base di criteri previamente individuati, tenendo conto, fra l'altro, dei ricavi, delle barriere all'ingresso nonché del livello di concorrenza nei mercati coinvolti, adottando, eventualmente, i provvedimenti di cui all'articolo 43, comma 5, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per inibire l'operazione o rimuoverne gli effetti. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì ai procedimenti già conclusi dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in applicazione del comma 11 dell'articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. (...)”.
Non appare applicabile la disciplina della concorrenza sleale, delineata dall'art. 2598, comma 1, n. 3, cod. civ., con riferimento a condotte poste in essere nell'ambito di relazioni di concorrenza, in senso lato, riferite alla competizione fra gruppi imprenditoriali per la realizzazione di un medesimo progetto industriale, o per la gara per l’acquisizione sul mercato di uno stesso bene, avulse dalla contesa della clientela che costituisce l’essenza della disciplina; né la norma, chiaramente riferita al mercato dei prodotti, può essere traslata ad operare sul mercato dei capitali, riconducibile al mercato dei fattori produttivi, o la slealtà derivante dalla clausola generale della violazione dei “principi di correttezza professionale” invocata per tacciare di illiceità una qualsiasi competizione fra imprenditori che, in mancanza di specifiche violazioni di norme a tutela del dinamismo del mercato, corrisponde all’esercizio di una libertà costituzionalmente garantita
Non risulta applicabile la disciplina della concorrenza sleale rispetto alla scalata ostile posta in essere dall'imprenditore concorrente, in pretesa violazione dei principi di correttezza professionale, che approfitti della situazione di ribasso del titolo derivata da una condotta a sé imputabile: in primo luogo, con riferimento al presupposto indefettibile dell’illecito di concorrenza sleale, costituito dall’operare degli imprenditori in lizza sullo stesso mercato, non pare che sussista un "mercato del controllo societario" distinto dal mercato dei capitali ove vengono negoziati titoli, né depone in senso contrario la locuzione di cui all'art. 91 TUF, utilizzata dal legislatore in funzione descrittiva del complesso delle regole ed istituti che disciplinano l’avvicendamento nella titolarità delle partecipazioni di controllo che, nelle società quotate, assicurano l’intervento e l’influenza sulla gestione dell’impresa; in ogni caso, non solo la scalata ostile non è illecita nell’ambito della disciplina speciale sottesa al “mercato del controllo societario” ma la tutela giuridica dell’interesse a conservare il controllo dell’emittente da parte del socio di maggioranza non è affatto assicurata, e sarebbe, peraltro, in contrasto con la struttura stessa della società quotata che è, per definizione, aperta all’ingresso indiscriminato nella sua compagine sociale di chiunque acquisti le azioni sul mercato dei capitali e all’avvicendarsi nel suo governo di chiunque abbia la forza economica di conquistare la posizione di controllo nell’osservanza delle norme che regolano il mercato.
Anche a voler aderire all'interpretazione dottrinale che ravvisa nell'art. 91 Tuf la consacrazione della categoria del “mercato del controllo societario” come sottoinsieme del mercato dei capitali, dove gli strumenti finanziari, anziché circolare atomisticamente come beni mobili fungibili, sono negoziati in aggregazioni rilevanti ai fini del controllo della società emittente, cosicché oggetto mediato della contesa sarebbero le stesse imprese, non appare possibile applicare in questo speciale settore del mercato dei capitali la disciplina in tema di concorrenza sleale delineata dall’art. 2598 c.c., poiché la disposizione codicistica contempla una contesa che ha ad oggetto la clientela e non certo il bene offerto sul mercato.
Non è possibile rinvenire l’elemento costitutivo dell’illecito di concorrenza sleale laddove colui che affermi la ricorrenza dell'illecito ometta di delineare il mercato merceologico e geografico ove i concorrenti sarebbero in condizioni di contendersi la clientela; a tal riguardo, deve essere osservato che l’esistenza di un mercato europeo della pay tv presuppone la configurabilità di un’utenza europea del servizio televisivo che le barriere, soprattutto linguistiche, impediscono ancora di concepire, così che deve escludersi la possibilità che si attui fra imprenditori del settore la contesa della clientela che esprima una vera e propria “nazionalità” europea. Pertanto, non opera su un mercato di dimensioni europee nel senso descritto, l’imprenditore del settore che sia semplicemente attivo, con le sue emittenti, all’interno di una pluralità di singole nazioni degli Stati membri dell’UE, potendo, in tal caso, la contesa dell’utenza essere concepita solo all’interno del mercato di ogni singola nazione.
Non è sussumibile nella fattispecie della concorrenza sleale la semplice competizione fra imprenditori avente ad oggetto la realizzazione di uno stesso progetto industriale, posto che essa non implica necessariamente la contesa della clientela sul mercato dei beni e servizi, tanto più se il progetto prevede la “creazione” di un nuovo mercato di sbocco dell’offerta dei propri servizi.
Non commette l'illecito di concorrenza sleale l'imprenditore che acquisti partecipazioni del concorrente imprenditore collettivo, tanto più se il concorrente è una società quotata in borsa, strutturalmente aperta all’ingresso nell’azionariato di chiunque acquisti il titolo sul mercato dei capitali, a cui si rivolge per il finanziamento dell’attività di impresa, e, dunque, naturalmente esposta all’eventualità della presenza di soci “sgraditi”, e finanche “ostili”.
Il divieto di concorrenza legalmente stabilito dall’art. 2390 c.c. riguarda gli amministratori, e non i soci, a cui neanche è precluso, in linea di principio, perseguire politiche economico- commerciali in contrasto, o divergenti, rispetto a quelle della società partecipata, salvo i limiti, in concreto, derivanti dal conflitto di interessi, come operante ai sensi dell’art. 2373 c.c., o dall’abuso o eccesso di potere nell’esercizio del diritto di voto.
L’art. 2598 comma 1 n. 3 c.c. non si presta a sanzionare con l’eliminazione dalla compagine sociale l’imprenditore concorrente che semplicemente vi abbia fatto ingresso, né a reprimere la condotta del socio concorrente che persegua la realizzazione di un proprio progetto industriale in contrasto con l’interesse della società, trattandosi di situazione che trova rimedio, ove ne ricorrano in concreto i presupposti, nella disciplina del conflitto di interessi tra la società ed il socio nell’esercizio delle sue prerogative assembleari.
Il socio di S.r.l., la cui quota sia oggetto di procedura esecutiva mobiliare avviata dall’amministratore della predetta S.r.l. in quanto titolare di un diritto di pegno su tale partecipazione, deve ritenersi legittimato a presentare ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. al fine di ottenere l’accesso a tutta la documentazione della società, in quanto il diritto di controllo afferente alla quota costituisce diritto amministrativo come tale estraneo alla sfera delle forme di disposizione della partecipazione stessa e, dunque, non è coinvolto nel vincolo instaurato mediante il pignoramento; non vi è ragione, infatti, per ritenere che, per effetto del pignoramento di una quota, al socio debitore esecutato sia precluso l’esercizio dei peculiari diritti di controllo riconosciuti dall’art. 2476 cod. civ., e del potere di azione di cui al comma 3 della norma citata, essendo tali diritti e azioni strumentali all’esigenza di preservare l’integrità del patrimonio sociale. Del resto, ciò appare coerente con la funzione e gli effetti sostanziali del pignoramento, che – assoggettando i beni pignorati al soddisfacimento del diritto di credito – pone un vincolo di indisponibilità sugli stessi, che tuttavia non priva il debitore – o il terzo assoggettato all’esecuzione del diritto di godere dei beni pignorati, limitandone solo la disponibilità.
Si ritiene inoltre rilevante, per quanto riguarda l’integrazione del presupposto del periculum in mora, l’ingiustificato procrastinarsi, da parte della società resistente, della concreta ed effettiva possibilità per il socio ricorrente di accedere alla documentazione sociale, poiché tale ritardo lede il diritto di controllo del socio sull’amministrazione della società e l’esercizio dei poteri connessi sia all’interno della società stessa che mediante eventuali iniziative giudiziarie.
Le dimissioni rassegnate dall'amministratore al fine di evitare la revoca per giusta causa conseguente alla risoluzione del contratto di prestazione di servizi che lo legava alla società a fronte dell'inosservanza del patto di non concorrenza, sono un motivo di cessazione dalla carica riconducibile alla sua sfera giuridica e come tali non danno diritto ad alcun indennizzo contrattuale né al risarcimento del danno. (altro…)
E' inammissibile in quanto costituisce mutazione della domanda originaria la chiamata in manleva da parte del sindaco di società fallita della compagnia di assicurazione con la quale ha sottoscritto una polizza di responsabilità professionale, laddove nelle conclusioni si ponga a base della manleva, oltre al rapporto assicurativo, il raggiungimento di una transazione tra il sindaco-convenuto e il fallimento-attore, assente al momento della domanda originaria, e come tale in grado di privare l'accertamento della vicenda sostanziale controversa dell'elemento connesso alla ricorrenza o meno della negligenza del convenuto nei confronti della società fallita e dei suoi creditori.
L’azione individuale del socio ai sensi degli artt. 2395 e 2476 comma 6 c.c., previste rispettivamente per le società per azioni e per le società a responsabilità limitata, è azione concessa per il risarcimento dei danni subiti dal socio nella sua sfera individuale, in conseguenza di atti dolosi o colposi compiuti dall'amministratore, se questi siano conseguenza immediata e diretta del comportamento denunciato e non il mero riflesso del pregiudizio che abbia colpito l'ente per effetto della cattiva gestione. Pertanto, anche laddove emergano elementi volti a suffragare una mala gestio della società da parte dell'amministratore, che abbia arrecato pregiudizio alla società, il socio non è legittimato, uti singulus, a richiedere in proprio il risarcimento del danno sofferto per svalutazione della partecipazione sociale.
In tema di azioni nei confronti dell'amministratore di società, a norma dell’art. 2395 cod.civ., il terzo (o il socio) è legittimato all'esperimento dell'azione (di natura aquiliana) per ottenere il risarcimento dei danni subiti nella propria sfera individuale, in conseguenza di atti dolosi o colposi compiuti dall'amministratore, solo se questi siano conseguenza immediata e diretta del comportamento denunciato e non il mero riflesso del pregiudizio che abbia colpito l'ente per effetto della cattiva gestione.
Il danno risarcibile ex art.2395 c.c. è solo quello incidente direttamente sul patrimonio del terzo, del creditore e del socio per effetto del comportamento doloso o colposo dell'amministratore nell'esercizio delle sue funzioni; non anche il danno che colpisce il patrimonio della società e solo in via mediata e di riflesso, quello del socio o del terzo. In altri termini, mentre nel caso dell’azione individuale il danno deve incidere direttamente sul patrimonio del terzo e del socio, nelle altre ipotesi esso pregiudica immediatamente il patrimonio sociale e solo in via mediata e riflessa incide su quello dei singoli soci o creditori.
E' annullabile per vizio del consenso il contratto stipulato tra socio di cooperativa e cooperativa, nell'ambito di un programma regionale di edilizia agevolata, avente ad oggetto la locazione di un immobile espressamente finalizzata ad un successivo riscatto del medesimo, laddove il riscatto non sia effettuabile per via di esplicito divieto dettato dalla legge regionale.
Il dolo contrattuale può manifestarsi anche in forma omissiva, laddove si nascondano alla conoscenza del deceptus, con il silenzio o con la reticenza, fatti o circostanze decisive per la manifestazione del consenso. Al fine di connotare la reticenza o il silenzio come causa di annullamento del contratto, la giur. richiede che l'inerzia della parte si inserisca in un complessivo comportamento, adeguatamente preordinato, con malizia o astuzia, a realizzare l'inganno perseguito, alterando la rappresentazione della realtà.
L'annullamento del contratto di locazione, pur operando retroattivamente, non comporta il diritto del conduttore ad ottenere la ripetizione dei canoni medio tempore pagati, giacché l'occupazione dell'immobile comporta la necessità di pagare la relativa indennità. Analogamente, non sono soggette a ripetizione le spese condominiali.
Una cooperativa edilizia che benefici di un finanziamento pubblico per porre in essere un intervento edilizio nell'ambito di un piano di edilizia agevolata, può, coerentemente con i principi mutualistici, porre, in tutto o in parte, il rimborso del finanziamento in capo ai soci che stipulino contratti di godimento degli immobili agevolati e, trovandosi nella fascia superiore di reddito, hanno titolo a riscattare il proprio alloggio; non è invece coerente con il principio mutualistico che il rimborso del finanziamento sia invece posto indifferentemente in capo a tutti i soci, compresi quelli con minore redditi e privi della possibilità di riscattare il proprio alloggio.
L'azione di responsabilità esercitata dal curatore ex art.146, comma 2, LF, dipendendo da rapporti che si trovano già nel patrimonio dell'impresa al momento dell'apertura della procedura concorsuale a suo carico, e che si pongono con questa in relazione di mera occasionalità, non riguarda la formazione dello stato passivo e non è attratta alla competenza funzionale del tribunale fallimentare ex art.24 LF, restando soggetta a quella del tribunale delle imprese, ex art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 168 del 2003, propria di tutte le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori, da chiunque promosse.
L'azione di responsabilità dei creditori sociali nei confronti degli amministratori di società ex art.2394 cod. civ. promossa dal curatore fallimentare ex art.146 legge fall. (nel testo vigente prima della riforma avvenuta con il d.lgs. 9 gennaio 2006, n.5, applicabile "ratione temporis") è soggetta a prescrizione che decorre dal momento dell'oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i debiti (e non anche dall'effettiva conoscenza di tale situazione), che, a sua volta, dipendendo dall'insufficienza della garanzia patrimoniale generica (art.2740 cod. civ.), non corrisponde allo stato d'insolvenza di cui all'art.5 della legge fall., derivante, "in primis", dall'impossibilità di ottenere ulteriore credito. In ragione della onerosità della prova gravante sul curatore, sussiste una presunzione "iuris tantum" di coincidenza tra il "dies a quo" di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, spettando pertanto all'amministratore la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza dello stato di incapienza patrimoniale.
Secondo un condivisibile e consolidato orientamento di legittimità, fatto costitutivo della pretesa risarcitoria nei confronti di amministratori di società è la ricorrenza di un danno al patrimonio sociale (e, quindi, ai creditori alla cui soddisfazione tale patrimonio è destinato) legato da specifico nesso causale ad un inadempimento dei doveri gestori, sicché, in dipendenza di tale principio di causalità, l’attore in responsabilità ha l’onere di allegare un inadempimento dell’amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato [nella specie il Tribunale ha rigettato la domanda del fallimento attore avendo quest'ultimo indicato come danno il deprezzamento dell’immobile sociale, di per sé in realtà connotato in senso neutro sia rispetto al patrimonio sociale sia, specularmente, rispetto alle ragioni dei creditori su tale patrimonio].
Deve ritenersi viziata la delibera assunta con il solo voto del socio, le cui quote sono oggetto di pignoramento da parte di terzi (iscritto presso il Registro delle Imprese) e affidate a custode, da ritenersi unico titolare del diritto di voto ai sensi degli artt. 2352 e 2471-bis c.c.
Sussiste “conflitto di interessi” quando l’amministratore persegue una finalità contrapposta e inconciliabile con quella della società rappresentata, di guisa che all’utilità conseguita o conseguibile da quest’ultimo, per sé medesimo o per conto del terzo, segua, o possa seguire, il danno della società rappresentata; e l’esistenza di un conflitto di interessi tra la società ed il suo amministratore dev’essere accertata in concreto sulla base di una comprovata relazione antagonistica di incompatibilità di interessi di cui sono portatori rispettivamente, la società ed il suo amministratore, non essendo a tal fine sufficiente neanche la mera coincidenza nella stessa persona dei ruoli di amministratore delle contrapposte parti contrattuali.
Ai fini dell’applicazione dell’art. 2475 ter c.c. occorre dunque, innanzitutto, che l’amministratore sia portatore per conto proprio o di terzi di un interesse la cui soddisfazione comporti necessariamente il sacrificio dell’interesse della società.