La società cooperativa, nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa subordinata, il rapporto di lavoro è caratterizzato dal concorso di una molteplicità di cause collegate, che non si limitano al solo perseguimento dell’oggetto sociale e alla soddisfazione dello scopo mutualistico. Si tratta dunque di una pluralità di rapporti contrattuali (altro…)
Il vizio di un atto del procedimento di approvazione del bilancio, relativo a un’attribuzione non delegabile dagli amministratori ex art. 2381 co. 4 c.c., compromette anche la validità degli atti compiuti da organi diversi che confluiscono nel medesimo procedimento (altro…)
In caso di contestazione del valore di liquidazione delle azioni determinato ai sensi dell'art. 2437-ter co. 2 c.c., l’art. 2437-ter co. 6 c.c. rimette la determinazione del valore ad un esperto nominato dal tribunale e richiama espressamente l’art. 1349 co. 1 c.c., secondo cui la determinazione della prestazione deferita al terzo può essere fatta dal giudice solo nel caso in cui la determinazione del terzo risulti manifestamente iniqua o erronea. Ne consegue che l’intervento del giudice è circoscritto alle ipotesi di manifesta iniquità o erroneità della determinazione del terzo, che si verifica laddove sia ravvisabile una rilevante sperequazione tra prestazioni contrattuali contrapposte.
Del risarcimento del danno derivante da un accertamento dell'Agenzia delle Entrate è tenuto a rispondere il socio accomandatario a cui spetta l'amministrazione della società ex art. 2318 c.c., costituendo il danno una conseguenza diretta dell'attività di gestione a lui riconducibile.
Nella s.r.l., con riferimento ai poteri dell’amministratore giudiziario (nominato per effetto di un procedimento di sequestro penale preventivo ex art. 321 c.p.p.), trova applicazione il combinato disposto degli artt. 2471 bis e 2352 c.c.: pertanto l’amministratore giudiziario, nel rispetto della disciplina societaria, può convocare l’assemblea dei soci e qualora disponga del diritto di voto nella medesima ed abbia la maggioranza a tal fine necessaria, può altresì legittimamente procedere alla revoca e nomina dell’organo gestorio.
Non si applica alla s.r.l. in via analogica il disposto dell’art. 2367 c.c. in merito alla richiesta di convocazione, da parte dei soci, al Tribunale: l’art. 2479 bis c.c. deve essere interpretato nel senso che i soci rappresentanti un terzo del capitale, avendo il potere di sottoporre argomenti alla discussione dell’assemblea, hanno conseguentemente potere di convocazione diretta dell’assemblea su quegli stessi argomenti. Tale potere di convocazione dell’assemblea in via diretta, tuttavia, è da ritenersi condizionato al presupposto legittimante dell’inerzia degli amministratori (inerzia che deve apprezzarsi a seguito della richiesta di convocazione avanzata dal soggetto legittimato all’organo gestorio, il quale non si sia attivato).
La "mancanza di informazioni", quale eventuale vizio invalidante la deliberazione assunta, va riferita al procedimento di convocazione inteso nel suo complesso - allorché sia stato pretermesso e determini quindi una "assoluta mancanza di informazioni" in tal senso - e non già ad irregolarità relative al suo svolgimento.
Ai fini della declaratoria di invalidità della deliberazione assunta per abuso di maggioranza ovvero per conflitto di interesse, tali vizi non possono desumersi da mere allegazioni di parte ma devono essere specificamente provati.
La struttura del diritto azionato dal socio amministratore di una società in nome collettivo contro l’altro socio amministratore a titolo di danno personale e diretto, e quindi la sua natura di azione di responsabilità del socio ad instar dell’art. 2395 c.c. (da riqualificarsi in realtà, attesa l’evidente inapplicabilità di tale norma alle società personali, ai sensi della clausola aquiliana generale dell’art. 2043 c.c.) onera il socio attore a dare la piena prova di tutti i relativi elementi costitutivi.
L'esistenza di una società in nome collettivo irregolare dissimulata sotto lo “schermo” di un rapporto di lavoro subordinato è da negarsi, ove manchi una qualsiasi sia pur minima partecipazione del lavoratore all'investimento iniziale, al rischio d’impresa e agli utili.
Ogni qualvolta sia adottato nei confronti di un socio un provvedimento di carattere ablativo o sanzionatorio (sia esso la revoca dall'amministrazione ovvero la sanctio maxima dell’esclusione dalla società), la relativa decisione deve contenere in sé le ragioni poste a suo fondamento, nel contenuto - sia pur sintetico - necessario e sufficiente a farle comprendere al suo destinatario e a consentirgli di articolare le proprie difese permettendogliene l'impugnazione nel termine volta a volta applicabile per legge o per statuto, a pena di nullità o, secondo alcuni (ma con conseguenza analoga), di improduttività di effetti della decisione stessa.
In materia di diritto delle prove civili, in caso di contestazione del contenuto di un plico raccomandato, la prova risulta essere diabolica, sia per il mittente che lo ha formato, sia per il destinatario che lo ha ricevuto. Si può dubitare quindi dell’orientamento che sembra trasparire da alcuni precedenti di legittimità, secondo cui sussisterebbe una “presunzione di corrispondenza di contenuto tra la copia prodotta e la missiva ricevuta dalla controparte, salva la prova, a carico del destinatario, di avere ricevuto una missiva di contenuto diverso o un plico privo di contenuto”, fondata “sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale” nonché sull’art. 1335 c.c., dal momento che la raccomandazione postale rende certa la data di spedizione e quella di inoltro al domicilio del destinatario, ma nulla attesta in ordine al contenuto cartaceo del piego, noto solo al mittente ed esorbitante dalla sfera di verifica - prima ancora che del destinatario - dello stesso agente postale incaricato della spedizione (nel caso di specie, veniva eccepita la tardività dell’impugnazione della delibera di esclusione da parte del socio escluso, il quale contestava però che il plico raccomandato recapitatogli avesse contenuto non la delibera di esclusione, bensì un documento diverso, successivamente sostituito dai mittenti).
Nell’ambito di un contratto di cessione di quote di s.r.l., ai sensi dell'art 1411, co. 1, c.c. il cessionario ha piena legittimazione contrattuale e processuale, concorrente con quella della società le cui quote sono oggetto di cessione, ad azionare l'obbligo di cui al patto di non concorrenza contrattualmente previsto dalle parti.
È cogente e vincolante la clausola statutaria che rimette in arbitrato le controversie tra soci e società anche quando abbiano ad oggetto l’accertamento della qualità di socio. Una siffatta previsione deve essere interpretata (altro…)
Ai fini dell'imputazione di responsabilità in capo all'amministratore, è necessario che la società (o il socio attore ai sensi dell'art. 2476, co. 3, c.c.) dimostrino l'esistenza dell'inadempimento, del danno e del nesso causale tra i medesimi.