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Responsabilità della società di revisione
Al fallimento della società che agisce per la responsabilità della società di revisione non può essere opposta la clausola del...

Al fallimento della società che agisce per la responsabilità della società di revisione non può essere opposta la clausola del contratto di incarico di revisione che determina una deroga alla giurisdizione competente.

Il curatore fallimentare è legittimato attivo rispetto all'azione di responsabilità nei confronti del revisore secondo quanto risulta dalla lettura complessiva degli articoli 2394, 2394 bis, 2407 e 2409 sexies c.c.

Non può essere imputata al revisore che abbia espresso un giudizio di impossibilità di esprimere un giudizio, la responsabilità per la continuazione dell'attività della società revisionata. Il revisore non è infatti né l'amministratore titolare del potere gestorio, né il destinatario dell'obbligo di gestire la società in stato di scioglimento esclusivamente secondo criteri conservativi, né il socio che ha il potere di determinare la messa in liquidazione della società, né un soggetto legittimato a presentare denunce ex art. 2409 c.c., né soggetto che abbia il potere di innescare una procedura concorsuale, sicché la sua relazione ha effetto in tanto in quanto sia recepita da soggetti diversi, che preso atto del suo contenuto adottino i comportamenti conseguenti.

 

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Legittimazione all’impugnazione di delibera, intestazione fiduciaria di azioni e superamento della soglia del 5% dell’art. 2377
Non costituisce vizio del procedimento assembleare la mancata partecipazione all’assemblea dei membri del consiglio di amministrazione. Il singolo amministratore di...

Non costituisce vizio del procedimento assembleare la mancata partecipazione all'assemblea dei membri del consiglio di amministrazione.

Il singolo amministratore di s.p.a. non è legittimato ad esperire individualmente azione di annullabilità di una delibera assembleare, atteso che la legittimazione prevista dall'art. 2377 spetta all'intero organo di amministrazione e non ai suoi singoli membri.

Nel computo delle azioni di un socio necessarie al raggiungimento della soglia prevista dall'art. 2377 per l'impugnazione di una delibera assembleare non possono essere conteggiate le azioni detenute tramite società fiduciaria. Costituisce infatti presupposto per la legittimazione all'impugnazione il possesso e non già la proprietà delle azioni, con espressione che pare corretto intendere in senso letterale come condizione di disponibilità qualificata delle azioni atta a consentire l'esercizio dei relativi diritti: disponibilità che in caso di intestazione fiduciaria, spetta al fiduciario e non al fiduciante.

 

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Azione di responsabilità del fallimento nei confronti degli eredi di amministratore defunto
Qualora l’amministratore della società sia defunto, l’azione di responsabilità si propone nei confronti degli eredi, anche se questi hanno accettato...

Qualora l'amministratore della società sia defunto, l'azione di responsabilità si propone nei confronti degli eredi, anche se questi hanno accettato con beneficio di inventario. Nei loro confronti deve essere emessa l'eventuale pronuncia di condanna al pagamento dell'intero debito ereditario, salvo a contenere la responsabilità nei limiti dell'eredità ricevuta.

Gli eredi sono parti processuali anche se hanno accettato con beneficio d'inventario e dunque su di loro personalmente incombono le spese giudiziali.

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