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Transazione conclusa dal singolo amministratore condannato in giudizio arbitrale promosso dalla società: insussistenza di regresso verso gli altri amministratori
E’ manifestamente infondata la pretesa del singolo amministratore convenuto e condannato in un giudizio arbitrale di responsabilità  promosso dalla società...

E' manifestamente infondata la pretesa del singolo amministratore convenuto e condannato in un giudizio arbitrale di responsabilità  promosso dalla società di ottenere dagli altri amministratori il regresso della spese del procedimento arbitrale, atteso che le stesse conseguono esclusivamente alle scelte processuali liberamente assunte dalla parti costituite in giudizio.

Del pari, è da ritenersi  infondata la pretesa del singolo amministratore al regresso da parte degli altri amministratori del pagamento effettuato in esecuzione di un accordo transattivo concluso individualmente con la società, atteso che si tratta di pagamento eseguito per libera scelta negoziale che non potrebbe ridondare in alcun modo in danno di soggetti rimasti estranei alla relativa determinazione.

(nel caso di specie,  la transazione - conclusa a seguito dell'impugnazione del lodo arbitrale da parte dell'amministratore condannato -  escludeva fra l'altro espressamente che soggetti diversi dai paciscenti potessero profittare della stessa ai sensi dell'art. 1304 c.c., rendendo inequivoco che l'accordo atteneva ai soli profili di responsabilità personale del singolo amministratore).

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Diritti d’informazione dei soci di s.a.s., risarcimento danni per mala gestio dell’amministratore e qualificazione apporti dei soci
Il soggetto passivo del diritto del socio accomandante di s.a.s ad accedere al bilancio e al conto dei profitti e...

Il soggetto passivo del diritto del socio accomandante di s.a.s ad accedere al bilancio e al conto dei profitti e delle perdite (art. 2320, c. 3, c.c.) è l'amministratore, il quale deve rimuovere ogni ostacolo che impedisce all'accomandante di prenderne compiuta visione. A tal fine, nel caso in cui tali documenti siano presso un consulente, l'amministratore deve autorizzarne espressamente la consultazione o ritirarli presso di sé.

La natura extracontrattuale dell'azione diretta del socio contro gli amministratori di società di persone per atti di mala gestio, fondata sulla regola generale di cui all'art. 2043 c.c. nonché sull'applicazione analogica dell'art. 2395 c.c., esige per il suo accoglimento che il pregiudizio non sia il mero riflesso dei danni eventualmente arrecati al patrimonio sociale, ma consista in danni direttamente causati al socio come conseguenza immediata del comportamento dell'amministratore. I danni alla redditività e al valore della partecipazione per definizione attengono al patrimonio della società e perciò incidono sulla sfera patrimoniale del socio solo in via riflessa.

Hanno natura di finanziamenti (e non di versamenti a fondo perduto) gli apporti dei soci che vengono appostati nel bilancio quali "prestiti infruttiferi".

L'accordo con cui si stabilisce che il rimborso del finanziamento del socio avverrà quando la società avrà le disponibilità economiche necessarie non vale a rendere definitivamente inesigibile il credito o a rimetterne il termine di pagamento all'arbitrio del debitore allorché tale possibilità economica non sopraggiunga o addirittura venga definitivamente meno. In tal caso troverà applicazione l'art. 1817 e dunque il termine di pagamento è fissato dal giudice e in caso di inadempimento della società risponderà il socio illimitatamente responsabile, fermo restando il beneficio di preventiva escussione.

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Revoca del liquidatore e risarcimento del danno
Secondo la disciplina generale in tema di mandato ex art.1709 cc, applicabile al rapporto tra società e suoi organi, il...

Secondo la disciplina generale in tema di mandato ex art.1709 cc, applicabile al rapporto tra società e suoi organi, il mandato si presume oneroso.

Deve ritenersi che l'assemblea dei soci abbia la facoltà di revocare ad nutum il liquidatore così come l'amministratore, l'assenza di giusta causa determinando il diritto del revocato al risarcimento (per il caso di soggetti nominati a tempo determinato, art.1725 cc primo comma) ovvero al congruo preavviso (per il caso di soggetti nominati a tempo indeterminato, art.1725 cc secondo comma, art.2383 cc terzo comma per gli amministratori di spa), l'assenza della giusta causa così come del congruo preavviso rilevando dunque (non quale vizio della deliberazione ma) quale presupposto di un risarcimento o, meglio, di una indennità riconosciuta normativamente come conseguenza di atto lecito.

La giusta causa di revoca escludente il diritto all'indennità per il soggetto revocato deve essere espressamente enunciata nella delibera assembleare di revoca, senza possibilità di successiva integrazione nel corso del giudizio instaurato dal soggetto revocato.

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Esclusione di socio accomandatario e formalità della decisione
Ai sensi dell’art. 2287 c.c., applicabile anche ai soci accomandatari di una s.a.s. mercé il rinvio dell’art. 2318, l’esclusione di...

Ai sensi dell’art. 2287 c.c., applicabile anche ai soci accomandatari di una s.a.s. mercé il rinvio dell’art. 2318, l’esclusione di un socio di una società di persone non richiede la convocazione dell’assemblea dei soci e l’espressione della volontà in sede assembleare, essendo sufficiente che essa sia decisa dalla maggioranza dei soci – a prescindere dalle modalità di espressione di tale volontà – e che essa sia comunicata al socio escluso, sì da porre quest'ultimo in condizione di esercitare la facoltà di opposizione avanti al Tribunale nel termine previsto di trenta giorni

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Diritto di consultazione della documentazione sociale ex art. 2476 c.c.
Il diritto alla consultazione della documentazione sociale di cui all’art. 2476, comma 2,  c.c.  include anche la facoltà per i soci di estrarre, a...

Il diritto alla consultazione della documentazione sociale di cui all'art. 2476, comma 2,  c.c.  include anche la facoltà per i soci di estrarre, a proprie spese, copie della stessa.

E' ammissibile anche in sede cautelare l'adozione delle misure di esecuzione indiretta degli obblighi di fare infungibile di cui all'art. 614-bis c.p.c. (nelle specie, tuttavia, il giudice ha ritenuto di non disporle, ritenendole manifestamente inique).

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Opzione put e decreto ingiuntivo
La condizione prevista dall’art. 633, co. 2, c.p.c. – secondo cui l’ingiunzione può essere pronunciata anche quando il diritto dipenda...

La condizione prevista dall'art. 633, co. 2, c.p.c. - secondo cui l'ingiunzione può essere pronunciata anche quando il diritto dipenda da una controprestazione, ma solo allorché il ricorrente offra elementi atti a far presumere l'adempimento della stessa - non può considerarsi integrata da un mero espediente figurativo (quale nel caso di controprestazione consistente nel trasferimento di partecipazioni azionarie la consegna del pacchetto azionario ad una fiduciaria). Qualora il ricorso monitorio sia stato richiesto per l'integrale pagamento del prezzo di un pacchetto azionario, derivante dall'esercizio di un'opzione put di cui sia contestato tra le parti contrattuali il prezzo di esercizio, deve ritenersi illegittimo il decreto ingiuntivo che accolga solo parzialmente la domanda di versamento di una somma di denaro a titolo di pagamento del prezzo delle azioni, poiché in tale ipotesi il ricorrente non considererebbe assolta l'obbligazione del pagamento del prezzo e, dunque, non si riterrebbe correlativamente obbligato a trasferire a titolo definitivo e senza ulteriore pretesa il pacchetto azionario per il quale ha esercitato l'opzione di vendita (essendo quindi non soddisfatta la condizione dell'art. 633, co. 2).

 

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Relazione del curatore fallimentare e prova del periculum del sequestro conservativo nei confronti dell’amministratore delegato di S.r.l. fallita
L’efficacia probatoria del contenuto della relazione redatta dal curatore fallimentare va diversamente valutata a seconda della natura delle risultanze da...

L'efficacia probatoria del contenuto della relazione redatta dal curatore fallimentare va diversamente valutata a seconda della natura delle risultanze da essa emergenti: mentre, infatti, la relazione, in quanto formata da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, fa piena prova fino a querela di falso degli atti e dei fatti che egli attesta essere stati da lui compiuti o essere avvenuti in sua presenza, il contenuto delle dichiarazioni rese dai terzi rimane liberamente valutabile in ordine alla sua veridicità.

In relazione al periculum in mora, il travaso di risorse economiche dal patrimonio sociale per destinazioni non spiegate dall’amministratore, avvenuto in un largo periodo di tempo ed in spregio delle preclusioni dettate dall’ordinamento a salvaguardia dei diritti dei creditori, integra il requisito del rischio di perdita della garanzia di soddisfazione del credito sotto il profilo soggettivo e, dunque, giustifica l’adozione della cautela del sequestro conservativo.

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Esecuzione della transazione secondo buona fede
La parte di un accordo transattivo che non assume un comportamento secondo buona fede nell’esecuzione dello stesso, non prestando la...

La parte di un accordo transattivo che non assume un comportamento secondo buona fede nell'esecuzione dello stesso, non prestando la propria collaborazione alla tempestiva definizione transattiva della controversia pendente con il fallimento, perseguendo dolosamente il proprio esclusivo interesse a conseguire una riduzione del prezzo pattuito a scapito dell’interesse comune dei contraenti alla piena esecuzione del contratto nei termini originariamente concordati, deve ritenersi soccombente nel giudizio relativo alla sussistenza o meno dell'avveramento della condizione sospensiva del pagamento del prezzo oggetto di controversia.

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Accertamento della causa di scioglimento e decisioni ex art. 2479, comma 2°, n. 5)
L’accertamento del ricorrere di una causa di scioglimento non rappresenta una «decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione...

L’accertamento del ricorrere di una causa di scioglimento non rappresenta una «decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale determinato nell’atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci» e, pertanto, per l’approvazione della connessa delibera assembleare non è necessario il raggiungimento dei quorum rafforzati eventualmente richiesti dallo statuto per le decisioni di cui all’art. 2479, comma 2°, n. 5), c.c..

Non sussiste impossibilità di funzionamento dell’assemblea ai sensi dell’art. 2484, comma 1°, n. 3), c.c. qualora soltanto in un’unica occasione non sia rappresentata, anche in seconda convocazione, la maggioranza del capitale sociale, se ciò consente comunque l’approvazione del bilancio e di una eventuale delibera di accertamento della sussistenza di una causa di scioglimento.

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Accertamento della causa di scioglimento e nomina di liquidatori
Nell’ipotesi in cui si verifichi una causa di scioglimento della società a responsabilità limitata, ciascun socio può adire il tribunale...

Nell’ipotesi in cui si verifichi una causa di scioglimento della società a responsabilità limitata, ciascun socio può adire il tribunale perché nomini un liquidatore ai sensi dell’art. 2485, comma 2, c.c., anche se vi sia controversia tra i soci in ordine alla sussistenza della causa di scioglimento. In tale ipotesi, infatti, il tribunale accerta solo ‘incidenter tantum’ e sommariamente la sussistenza della causa di scioglimento della società al solo fine di provvedere alla nomina di un liquidatore, fatta salva la possibilità di ciascun interessato di adire successivamente il tribunale in via ordinaria per sentir accertare l’inesistenza della causa di scioglimento e revocare il decreto emesso dal tribunale (nella specie, il ricorso era stato proposto da un socio di minoranza per l’accertamento dell’impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell’assemblea ai sensi degli artt. 2485, co. 2, e 2484, n. 3, c.c.).

Alla declaratoria di scioglimento per impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell’assemblea è conseguenziale la nomina dei liquidatori senza necessità di attendere l’infruttuosa convocazione dell’assemblea per la loro nomina.

 

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Responsabilità da gruppo e persona giuridica amministratrice di fatto
Una società può assumere la carica di amministratore di un’altra società a condizione che: a) sia designato dalla persona giuridica...

Una società può assumere la carica di amministratore di un'altra società a condizione che: a) sia designato dalla persona giuridica amministrante un "rappresentante persona fisica" che eserciti le funzioni di amministratore della società amministrata; b) la persona fisica designata sia assoggettata a tutti gli obblighi e responsabilità dell'amministratore persona fisica, in solido con la società amministratice designante; c) siano assoggettate a formalità pubblicitarie sia la società amministratrice designante sia la persona fisica designata. Poichè queste condizioni non possono essere soddisfatte per comportamento concludente, una persona giuridica non può essere qualificata come amministratore di fatto.

La società soggetta ad attività di direzione e coordinamento è legittimata ad esercitare l'azione di responsabilità ai sensi dell'art. 2497 c.c.

Non sussiste alcun obbligo di preventiva escussione della società controllata a carico del socio che eserciti l'azione di responsabilità nei confronti della società controllante ai sensi dell'art. 2497 c.c.

In difetto di altre circostanze di fatto l'unico cliente della società non può essere qualificato come soggetto controllante ai sensi dell'art. 2359 n. 3 c.c.

Ai fini della sussistenza della responsabilità ex art. 2497 c.c. occorre la prova: a) dell'esercizio da parte di una società di attività di direzione e coordinamento nei confronti di altre; b) dell'antigiuridicità della condotta, cioè dell'esercizio di quell'attività che nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui, dunque estraneo a quello della società soggetta alla sua direzione e coordinamento, e in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società sottoposte ad essa; c) dell'evento dannoso, ovvero del pregiudizio arrecato al valore o alla redditività della partecipazione; d) del nesso di causalità tra condotta ed evento

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