L’accertamento del ricorrere di una causa di scioglimento non rappresenta una «decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale determinato nell’atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci» e, pertanto, per l’approvazione della connessa delibera assembleare non è necessario il raggiungimento dei quorum rafforzati eventualmente richiesti dallo statuto per le decisioni di cui all’art. 2479, comma 2°, n. 5), c.c..
Non sussiste impossibilità di funzionamento dell’assemblea ai sensi dell’art. 2484, comma 1°, n. 3), c.c. qualora soltanto in un’unica occasione non sia rappresentata, anche in seconda convocazione, la maggioranza del capitale sociale, se ciò consente comunque l’approvazione del bilancio e di una eventuale delibera di accertamento della sussistenza di una causa di scioglimento.
Nell’ipotesi in cui si verifichi una causa di scioglimento della società a responsabilità limitata, ciascun socio può adire il tribunale perché nomini un liquidatore ai sensi dell’art. 2485, comma 2, c.c., anche se vi sia controversia tra i soci in ordine alla sussistenza della causa di scioglimento. In tale ipotesi, infatti, il tribunale accerta solo ‘incidenter tantum’ e sommariamente la sussistenza della causa di scioglimento della società al solo fine di provvedere alla nomina di un liquidatore, fatta salva la possibilità di ciascun interessato di adire successivamente il tribunale in via ordinaria per sentir accertare l’inesistenza della causa di scioglimento e revocare il decreto emesso dal tribunale (nella specie, il ricorso era stato proposto da un socio di minoranza per l’accertamento dell’impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell’assemblea ai sensi degli artt. 2485, co. 2, e 2484, n. 3, c.c.).
Alla declaratoria di scioglimento per impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell’assemblea è conseguenziale la nomina dei liquidatori senza necessità di attendere l’infruttuosa convocazione dell’assemblea per la loro nomina.
Una società può assumere la carica di amministratore di un'altra società a condizione che: a) sia designato dalla persona giuridica amministrante un "rappresentante persona fisica" che eserciti le funzioni di amministratore della società amministrata; b) la persona fisica designata sia assoggettata a tutti gli obblighi e responsabilità dell'amministratore persona fisica, in solido con la società amministratice designante; c) siano assoggettate a formalità pubblicitarie sia la società amministratrice designante sia la persona fisica designata. Poichè queste condizioni non possono essere soddisfatte per comportamento concludente, una persona giuridica non può essere qualificata come amministratore di fatto.
La società soggetta ad attività di direzione e coordinamento è legittimata ad esercitare l'azione di responsabilità ai sensi dell'art. 2497 c.c.
Non sussiste alcun obbligo di preventiva escussione della società controllata a carico del socio che eserciti l'azione di responsabilità nei confronti della società controllante ai sensi dell'art. 2497 c.c.
In difetto di altre circostanze di fatto l'unico cliente della società non può essere qualificato come soggetto controllante ai sensi dell'art. 2359 n. 3 c.c.
Ai fini della sussistenza della responsabilità ex art. 2497 c.c. occorre la prova: a) dell'esercizio da parte di una società di attività di direzione e coordinamento nei confronti di altre; b) dell'antigiuridicità della condotta, cioè dell'esercizio di quell'attività che nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui, dunque estraneo a quello della società soggetta alla sua direzione e coordinamento, e in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società sottoposte ad essa; c) dell'evento dannoso, ovvero del pregiudizio arrecato al valore o alla redditività della partecipazione; d) del nesso di causalità tra condotta ed evento
Al fallimento della società che agisce per la responsabilità della società di revisione non può essere opposta la clausola del contratto di incarico di revisione che determina una deroga alla giurisdizione competente.
Il curatore fallimentare è legittimato attivo rispetto all'azione di responsabilità nei confronti del revisore secondo quanto risulta dalla lettura complessiva degli articoli 2394, 2394 bis, 2407 e 2409 sexies c.c.
Non può essere imputata al revisore che abbia espresso un giudizio di impossibilità di esprimere un giudizio, la responsabilità per la continuazione dell'attività della società revisionata. Il revisore non è infatti né l'amministratore titolare del potere gestorio, né il destinatario dell'obbligo di gestire la società in stato di scioglimento esclusivamente secondo criteri conservativi, né il socio che ha il potere di determinare la messa in liquidazione della società, né un soggetto legittimato a presentare denunce ex art. 2409 c.c., né soggetto che abbia il potere di innescare una procedura concorsuale, sicché la sua relazione ha effetto in tanto in quanto sia recepita da soggetti diversi, che preso atto del suo contenuto adottino i comportamenti conseguenti.
Non costituisce vizio del procedimento assembleare la mancata partecipazione all'assemblea dei membri del consiglio di amministrazione.
Il singolo amministratore di s.p.a. non è legittimato ad esperire individualmente azione di annullabilità di una delibera assembleare, atteso che la legittimazione prevista dall'art. 2377 spetta all'intero organo di amministrazione e non ai suoi singoli membri.
Nel computo delle azioni di un socio necessarie al raggiungimento della soglia prevista dall'art. 2377 per l'impugnazione di una delibera assembleare non possono essere conteggiate le azioni detenute tramite società fiduciaria. Costituisce infatti presupposto per la legittimazione all'impugnazione il possesso e non già la proprietà delle azioni, con espressione che pare corretto intendere in senso letterale come condizione di disponibilità qualificata delle azioni atta a consentire l'esercizio dei relativi diritti: disponibilità che in caso di intestazione fiduciaria, spetta al fiduciario e non al fiduciante.
Qualora l'amministratore della società sia defunto, l'azione di responsabilità si propone nei confronti degli eredi, anche se questi hanno accettato con beneficio di inventario. Nei loro confronti deve essere emessa l'eventuale pronuncia di condanna al pagamento dell'intero debito ereditario, salvo a contenere la responsabilità nei limiti dell'eredità ricevuta.
Gli eredi sono parti processuali anche se hanno accettato con beneficio d'inventario e dunque su di loro personalmente incombono le spese giudiziali.