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Azione di responsabilità verso capogruppo fallita. Litisconsorzio facoltativo tra amministratori e sindaci nelle azioni di responsabilità
L’eventuale credito risarcitorio da abuso di direzione e coordinamento vantato nei confronti della capogruppo dichiarata fallita deve essere fatto valere,...

L'eventuale credito risarcitorio da abuso di direzione e coordinamento vantato nei confronti della capogruppo dichiarata fallita deve essere fatto valere, a pena di improcedibilità della domanda, nelle forme e nei modi della insinuazione al passivo fallimentare secondo le regole concorsuali.

L'azione di responsabilità promossa contro amministratori e sindaci instaura un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo, ravvisandosi tra i medesimi un'ipotesi di obbligazione solidale passiva in cui non sorge un rapporto unico e inscindibile tra i debitori.

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Esclusione del socio accomandante
La decisione del socio di non apportare nuova finanza alla società non può costituire violazione del contratto sociale, né causa...

La decisione del socio di non apportare nuova finanza alla società non può costituire violazione del contratto sociale, né causa di esclusione ex art. 2286 cc, stante la libertà del socio di conferire o meno ulteriori contributi rispetto al capitale inizialmente conferito.

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Patti parasociali e validità delle delibere assembleari di s.p.a.
Il voto del socio di s.p.a. espresso in violazione degli impegni assunti con un sindacato di voto non inficia la...

Il voto del socio di s.p.a. espresso in violazione degli impegni assunti con un sindacato di voto non inficia la validità della deliberazione assembleare, anche nell'ipotesi in cui la società stessa abbia preso parte al patto parasociale. Il termine di cui all'art. 2366, comma 3, c.c. deve ritenersi riferito alla spedizione dell'avviso di convocazione e non alla sua ricezione.

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Rapporti tra la disciplina delle spa e della srl: (in)applicabilità dell’art. 2393, co. 2, c.c. alle srl
Il legislatore della riforma societaria ha accentuato il distacco della società a responsabilità limitata dalla società per azioni per farne...

Il legislatore della riforma societaria ha accentuato il distacco della società a responsabilità limitata dalla società per azioni per farne un modello societario particolarmente elastico che consenta di valorizzare i profili di carattere personalistico. Consegue che, se non sussistono a priori ragioni per potere escludere del tutto il ricorso al procedimento analogico, l'integrazione della disciplina della società a responsabilità limitata tramite l'utilizzo delle norme dettate in materia di società per azioni richiede oggi maggiore cautela rispetto al passato, imponendosi di verificare caso per caso se ricorrano i presupposti dell'applicazione analogica, vale a dire, l'esistenza di una effettiva lacuna e, inoltre, la compatibilità con i caratteri della società a responsabilità limitata delle soluzioni normative dettate per la società per azioni.

 

Nella società a responsabilità limitata, l'esercizio dei poteri di informazione e controllo sull'attività gestoria comportano che il socio può in qualsiasi momento valutare la gestione della società e non solo (almeno ordinariamente) in occasione della deliberazione sul bilancio. E ciò conduce a ritenere che non sussista, in via generale, compatibilità tra la disciplina del secondo comma dell'art. 2393 c.c. e l'organizzazione delle società a responsabilità limitata

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Revoca giudiziale per giusta causa del liquidatore
Costituisce grave inadempimento del liquidatore la mancata convocazione dei soci per informarli di aver smarrito incolpevolmente l’intera documentazione contabile della...

Costituisce grave inadempimento del liquidatore la mancata convocazione dei soci per informarli di aver smarrito incolpevolmente l'intera documentazione contabile della società.

Integra una giusta di causa di revoca l'inottemperanza del liquidatore all'ordine di presentare il conto di gestione impartito dal g.i.

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Diritto del socio accomandante alla percezione degli utili e utilizzabilità del bilancio redatto a fini fiscali
La norma di cui all’art. 2262 c.c. (applicabile alle s.a.s. in forza del duplice richiamo di cui agli artt. 2315...

La norma di cui all'art. 2262 c.c. (applicabile alle s.a.s. in forza del duplice richiamo di cui agli artt. 2315 e 2293 c.c.), nel prevedere che "salvo patto contrario, ciascun socio ha diritto di percepire la sua parte di utili dopo l'approvazione del rendiconto", disegna il diritto del socio di società di persone a percepire gli utili come discendente non dalla decisione assembleare di distribuzione degli utili (come previsto nelle società di capitali), ma dalla mera sussistenza di utili attestata dal rendiconto approvato.

Nel caso di società in accomandita la giurisprudenza ha precisato che, spettando l'approvazione del rendiconto ai soli accomandatari, nell'ipotesi di un solo socio accomandatario la presentazione del rendiconto equivale alla sua approvazione (cfr. Cass. n. 1240/1996).

Sussiste il diritto del socio alla percezione degli utili effettivamente conseguiti dalla società (art. 2303 c.c.) in quanto attestati dal rendiconto approvato ovvero in quanto altrimenti ricostruibili, sulla scorta, in particolare, delle risultanze fiscali non adeguatamente contraddette dal soggetto obbligato alla stesura del rendiconto e onerato della prova di un diverso risultato degli affari sociali.

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Diritti d’informazione dei soci di s.a.s., risarcimento danni per mala gestio dell’amministratore e qualificazione apporti dei soci
Il soggetto passivo del diritto del socio accomandante di s.a.s ad accedere al bilancio e al conto dei profitti e...

Il soggetto passivo del diritto del socio accomandante di s.a.s ad accedere al bilancio e al conto dei profitti e delle perdite (art. 2320, c. 3, c.c.) è l'amministratore, il quale deve rimuovere ogni ostacolo che impedisce all'accomandante di prenderne compiuta visione. A tal fine, nel caso in cui tali documenti siano presso un consulente, l'amministratore deve autorizzarne espressamente la consultazione o ritirarli presso di sé.

La natura extracontrattuale dell'azione diretta del socio contro gli amministratori di società di persone per atti di mala gestio, fondata sulla regola generale di cui all'art. 2043 c.c. nonché sull'applicazione analogica dell'art. 2395 c.c., esige per il suo accoglimento che il pregiudizio non sia il mero riflesso dei danni eventualmente arrecati al patrimonio sociale, ma consista in danni direttamente causati al socio come conseguenza immediata del comportamento dell'amministratore. I danni alla redditività e al valore della partecipazione per definizione attengono al patrimonio della società e perciò incidono sulla sfera patrimoniale del socio solo in via riflessa.

Hanno natura di finanziamenti (e non di versamenti a fondo perduto) gli apporti dei soci che vengono appostati nel bilancio quali "prestiti infruttiferi".

L'accordo con cui si stabilisce che il rimborso del finanziamento del socio avverrà quando la società avrà le disponibilità economiche necessarie non vale a rendere definitivamente inesigibile il credito o a rimetterne il termine di pagamento all'arbitrio del debitore allorché tale possibilità economica non sopraggiunga o addirittura venga definitivamente meno. In tal caso troverà applicazione l'art. 1817 e dunque il termine di pagamento è fissato dal giudice e in caso di inadempimento della società risponderà il socio illimitatamente responsabile, fermo restando il beneficio di preventiva escussione.

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Revoca del liquidatore e risarcimento del danno
Secondo la disciplina generale in tema di mandato ex art.1709 cc, applicabile al rapporto tra società e suoi organi, il...

Secondo la disciplina generale in tema di mandato ex art.1709 cc, applicabile al rapporto tra società e suoi organi, il mandato si presume oneroso.

Deve ritenersi che l'assemblea dei soci abbia la facoltà di revocare ad nutum il liquidatore così come l'amministratore, l'assenza di giusta causa determinando il diritto del revocato al risarcimento (per il caso di soggetti nominati a tempo determinato, art.1725 cc primo comma) ovvero al congruo preavviso (per il caso di soggetti nominati a tempo indeterminato, art.1725 cc secondo comma, art.2383 cc terzo comma per gli amministratori di spa), l'assenza della giusta causa così come del congruo preavviso rilevando dunque (non quale vizio della deliberazione ma) quale presupposto di un risarcimento o, meglio, di una indennità riconosciuta normativamente come conseguenza di atto lecito.

La giusta causa di revoca escludente il diritto all'indennità per il soggetto revocato deve essere espressamente enunciata nella delibera assembleare di revoca, senza possibilità di successiva integrazione nel corso del giudizio instaurato dal soggetto revocato.

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Esclusione di socio accomandatario e formalità della decisione
Ai sensi dell’art. 2287 c.c., applicabile anche ai soci accomandatari di una s.a.s. mercé il rinvio dell’art. 2318, l’esclusione di...

Ai sensi dell’art. 2287 c.c., applicabile anche ai soci accomandatari di una s.a.s. mercé il rinvio dell’art. 2318, l’esclusione di un socio di una società di persone non richiede la convocazione dell’assemblea dei soci e l’espressione della volontà in sede assembleare, essendo sufficiente che essa sia decisa dalla maggioranza dei soci – a prescindere dalle modalità di espressione di tale volontà – e che essa sia comunicata al socio escluso, sì da porre quest'ultimo in condizione di esercitare la facoltà di opposizione avanti al Tribunale nel termine previsto di trenta giorni

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Diritto di consultazione della documentazione sociale ex art. 2476 c.c.
Il diritto alla consultazione della documentazione sociale di cui all’art. 2476, comma 2,  c.c.  include anche la facoltà per i soci di estrarre, a...

Il diritto alla consultazione della documentazione sociale di cui all'art. 2476, comma 2,  c.c.  include anche la facoltà per i soci di estrarre, a proprie spese, copie della stessa.

E' ammissibile anche in sede cautelare l'adozione delle misure di esecuzione indiretta degli obblighi di fare infungibile di cui all'art. 614-bis c.p.c. (nelle specie, tuttavia, il giudice ha ritenuto di non disporle, ritenendole manifestamente inique).

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Opzione put e decreto ingiuntivo
La condizione prevista dall’art. 633, co. 2, c.p.c. – secondo cui l’ingiunzione può essere pronunciata anche quando il diritto dipenda...

La condizione prevista dall'art. 633, co. 2, c.p.c. - secondo cui l'ingiunzione può essere pronunciata anche quando il diritto dipenda da una controprestazione, ma solo allorché il ricorrente offra elementi atti a far presumere l'adempimento della stessa - non può considerarsi integrata da un mero espediente figurativo (quale nel caso di controprestazione consistente nel trasferimento di partecipazioni azionarie la consegna del pacchetto azionario ad una fiduciaria). Qualora il ricorso monitorio sia stato richiesto per l'integrale pagamento del prezzo di un pacchetto azionario, derivante dall'esercizio di un'opzione put di cui sia contestato tra le parti contrattuali il prezzo di esercizio, deve ritenersi illegittimo il decreto ingiuntivo che accolga solo parzialmente la domanda di versamento di una somma di denaro a titolo di pagamento del prezzo delle azioni, poiché in tale ipotesi il ricorrente non considererebbe assolta l'obbligazione del pagamento del prezzo e, dunque, non si riterrebbe correlativamente obbligato a trasferire a titolo definitivo e senza ulteriore pretesa il pacchetto azionario per il quale ha esercitato l'opzione di vendita (essendo quindi non soddisfatta la condizione dell'art. 633, co. 2).

 

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Relazione del curatore fallimentare e prova del periculum del sequestro conservativo nei confronti dell’amministratore delegato di S.r.l. fallita
L’efficacia probatoria del contenuto della relazione redatta dal curatore fallimentare va diversamente valutata a seconda della natura delle risultanze da...

L'efficacia probatoria del contenuto della relazione redatta dal curatore fallimentare va diversamente valutata a seconda della natura delle risultanze da essa emergenti: mentre, infatti, la relazione, in quanto formata da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, fa piena prova fino a querela di falso degli atti e dei fatti che egli attesta essere stati da lui compiuti o essere avvenuti in sua presenza, il contenuto delle dichiarazioni rese dai terzi rimane liberamente valutabile in ordine alla sua veridicità.

In relazione al periculum in mora, il travaso di risorse economiche dal patrimonio sociale per destinazioni non spiegate dall’amministratore, avvenuto in un largo periodo di tempo ed in spregio delle preclusioni dettate dall’ordinamento a salvaguardia dei diritti dei creditori, integra il requisito del rischio di perdita della garanzia di soddisfazione del credito sotto il profilo soggettivo e, dunque, giustifica l’adozione della cautela del sequestro conservativo.

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