La delibera con cui il consiglio di amministrazione di una società cooperativa dispone l'esclusione di un socio per comportamenti incivili, insalubri e violenti è atto unilaterale recettizio: una volta notificata e non opposta nei termini di legge, essa comporta il definitivo scioglimento del rapporto sociale ma anche, ai sensi di una legittima previsione dello Statuto sociale, la risoluzione di diritto del relativo negozio di assegnazione in godimento di alloggio sociale. Il socio escluso va dunque condannato al rilascio immediato dell'unità immobiliare che senza titolo continui a detenere, mentre non deve corrispondere alcuna indennità per l'occupazione successiva alla consolidazione della delibera quando manchi la prova che sia egli stesso ad occuparlo o altri ma con il suo consenso.
Il difetto di nomina di un rappresentante comune ai sensi dell'art. 2393bis co. 4 non integra - a differenza della fattispecie dell'art. 2347 c.c. - una carenza di legittimazione attiva, ma un difetto di rappresentanza in senso processuale, che pertanto può essere sanato in corso di causa con la costituzione in giudizio del nominato rappresentante.
Qualora intervenga una rinuncia agli atti da parte dell’attore (a seguito di una definizione transattiva della vertenza), le spese di lite sopportate dal terzo chiamato dal convenuto devono essere poste unicamente a carico dell’attore medesimo, qualora la chiamata in causa sia necessaria a consentire un’adeguata difesa di parte convenuta.
Non è ammissibile l'azione revocatoria dell'assegnazione effettuata nell'ambito di una scissione in quanto l'art. 2504-quater c.c., alla fine di una complessa operazione societaria, ha la funzione di assicurare la stabilità degli effetti della stessa. La diversità qualitativa dei vizi non può comportare che gli effetti possano essere messi in discussione (vuoi con la dichiarazione di nullità vuoi con la dichiarazione di inefficacia) una volta eseguite le formalità pubblicitarie.
Eseguite le formalità pubblicitarie di cui all'art. 2504-quater c.c., per la tutela degli interessi di carattere generale, gli effetti della scissione diventano irregredibili e la tutela dei creditori anteriori della società scissa si concretizza nei rimedi specificatamente previsti che sono, tra l'altro, oggettivamente estesi ed apprezzabili ed individuati nel diritto al risarcimento del danno ex art. 2504-quater, comma 2, c.c. e nella solidarietà di cui all'art. 2506-quater, ultimo comma, c.c.
Non rientra nella volontaria giurisdizione e non può essere proposta con ricorso, in luogo di un atto di citazione introduttivo di un procedimento contenzioso, la domanda avente ad oggetto l’impugnazione per manifesta iniquità o erroneità ai sensi dell’art. 1349 c.c. della valutazione della quota del socio recedente effettuata dal perito stimatore nominato dal tribunale.
A fronte dell'inadempimento contrattuale di una società di capitali la responsabilità risarcitoria degli amministratori nei confronti dell'altro contraente non deriva automaticamente da tale loro qualità ma richiede, ai sensi dell'art. 2395 c.c., la prova di una condotta dolosa o colposa degli amministratori medesimi, del danno e del nesso causale tra questa e il danno patito dal terzo contraente. Ne consegue che, nel caso di bilancio contenente indicazioni non veritiere, che si assumano avere causato l'affidamento incolpevole del terzo circa la solidità economico-finanziaria della società e la sua decisione di contrattare con essa, il terzo che agisca per il risarcimento del danno avverso l'amministratore che abbia concorso alla formazione del bilancio asseritamente falso ha l'onere di provare non solo tale falsità, ma anche, con qualsiasi mezzo, il nesso causale tra il dato falso e la propria determinazione di concludere il contratto, da cui sia derivato un danno in ragione dell'inadempimento della società alle proprie obbligazioni.
In materia di srl, il fatto che in base al terzo comma dell’art. 2476 c.c., a ciascun socio, indipendentemente dalla misura della propria partecipazione al capitale sociale e senza una previa deliberazione assembleare con previsione di particolari quorum, sia attribuita la titolarità dell’esercizio dell’azione sociale, non significa che la società, titolare del diritto al risarcimento del danno tanto da potervi anche rinunciare, non sia legittimata all’esercizio dell’azione in questione, ma sta solo a significare che il socio di srl è legittimato all’esercizio dell’azione sociale nell’interesse della società stessa, benché, con ogni evidenza, non sia titolare del diritto al risarcimento del danno sofferto dalla società, potendo invero costui far valere iure proprio il diritto al risarcimento dei danni personalmente subiti solo nell’ipotesi di azione extracontrattuale, di cui al sesto comma del citato art. 2476.
La violazione dei su richiamati obblighi gravanti sugli amministratori -e quindi l’accertamento dell’inadempimento contrattuale da parte di costoro- costituisce presupposto necessario, ma non sufficiente per affermare la responsabilità risarcitoria da parte degli amministratori inadempienti; infatti anche in questo caso sono necessarie la prova del danno, ossia del deterioramento effettivo e materiale della situazione patrimoniale della società, e la diretta riconducibilità causale di detto danno alla condotta omissiva o commissiva degli amministratori stessi.
Il riferimento al nesso causale, oltre a servire come parametro per l’accertamento della responsabilità risarcitoria degli amministratori, è quindi rilevante anche da un punto di vista oggettivo, in quanto consente -come regola generale- di limitare l’entità del risarcimento all’effettiva e diretta efficienza causale dell’inadempimento e quindi a porre a carico degli amministratori inadempienti solo il danno direttamente riconnesso alla loro condotta omissiva o commissiva. Incombe viceversa sugli amministratori l’onere di dimostrare l’inesistenza del danno ovvero la non imputabilità del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell’osservanza dei doveri e dell’adempimento degli obblighi loro imposti
L’inadempimento, da parte degli amministratori di società di capitali, degli obblighi imposti dalla legge o dall’atto costitutivo non può essere desunto da una scelta di gestione -come tali queste scelte non sono sindacabili in termini di fonte di responsabilità contrattuale, in quanto conseguenti a scelte di natura imprenditoriale, ontologicamente connotate da rischio-, ma dal modo in cui la stessa è stata compiuta: in questi casi è solo l’omissione, da parte dell’amministratore, di quelle cautele, di quelle verifiche ovvero dell’assunzione delle necessarie informazioni preliminari al compimento dell’atto gestorio, normalmente richieste per una scelta del tipo di quella adottata, che può configurare violazione dell’obbligazione di fonte legale in discorso, così come è fonte di responsabilità la colpevole mancata adozione di quei provvedimenti, che per legge o statuto avrebbero dovuto essere prontamente assunti a tutela della società.
Il rapporto di amministrazione costituisce ma una figura di contratto a sé stante: i soci provvedono a designare le persone degli amministratori alla carica, carica la cui portata, però, nei suoi connotati basilari, è determinata dalla legge. Dunque il suddetto rapporto, sicuramente di natura contrattuale, va ricondotto nell’ampio genus del contratto di prestazione d’opera, in cui peraltro continuano ad assumere rilievo, come fonti integrative, tanto la disciplina del contratto di mandato quanto la disciplina del codice civile, che predetermina in larga parte il contenuto di detto contratto: si parla di contratto, in quanto è pur sempre necessario l’incontro di volontà fra le parti.
Il rapporto di amministrazione si fonda su di un contratto sui generis, riconducibile, pur con tutte le peculiarità, nell’ambito di un rapporto professionale autonomo. Si tratta di regola di un contratto oneroso (arg. ex art. 2389 c.c.), rimettendo la legge la determinazione del compenso all’atto della nomina ovvero a successiva deliberazione assembleare; la mancata deliberazione assembleare di per sé non impedisce di determinare il compenso, alla luce dell’art. 2233 c.c., in base alla natura, alla qualità e quantità dell’attività svolta, anche perché la pretesa di un amministratore di società di capitali al compenso per l’opera prestata ha natura di diritto soggettivo perfetto (sicché, ove la misura di tale compenso non sia stata stabilita dall’atto costitutivo o dall’assemblea, può esserne chiesta al giudice la determinazione equitativa).
Le clausole inserite dalle parti in un contratto di compravendita di partecipazioni sociali, con le quali si garantisce una certa consistenza del patrimonio sociale della società ovvero ci si assume la responsabilità circa le sopravvenienze e sopravvivenze passive, costituiscono patti accessori al contratto di cessione e, come tali, riguardano esclusivamente le parti di quel negozio; ne derivache l’originario acquirente non è carente di legittimazione attiva per il sol fatto di aver successivamente alienato quelle quote a un soggetto terzo.
La cessione delle azioni o delle quote di una società di capitali o di persone ha come oggetto immediato la partecipazione sociale, intesa come l’insieme dei diritti patrimoniali e amministrativi che qualificano lo status di socio, e come oggetto mediato la quota parte del patrimonio che, pertanto, rileva solo in presenza di una specifica garanzia assunta in tal senso dal cedente; in caso contrario, le eventuali carenze o vizi del patrimonio, riguardando il valore economico della società e la sfera delle valutazioni motivazionali, non possono giustificare la risoluzione del contratto di cessione.
La garanzia, con la quale il cedente si assume la piena responsabilità circa le carenze e i vizi della consistenza patrimoniale della società, non deve essere necessariamente qualificata come tale, ma è sufficiente che si evinca inequivocabilmente dal contratto.
Tra le clausole che possono essere previste e introdotte nel contratto di cessione di partecipazioni societarie, quelle di garanzia tendono a garantire l’acquirente da passività potenziali o da attività inesistenti o minori, riferibili alla situazione aziendale e imprenditoriale esistente al momento della cessione , mentre gli eventuali oneri e sopravvenienze future rientrano nell’ambito del normale rischio di impresa e non possono che gravare sul cessionario.
Nel contratto di cessione di partecipazioni societarie possono essere assunti due tipi di garanzie, l’una, relativa alla quota sociale oggetto del trasferimento (c.d. nomen verum), con la quale il cedente è tenuto a garantire che la partecipazione ceduta è di sua proprietà e che ne può liberamente disporre; l’altra, connessa alla situazione patrimoniale della società, con la quale il cedente assicura la consistenza e la capacità reddituale dell’impresa (c.d. nomen bonum).
La controversia instaurata per ottenere la revocazione della donazione di una quota sociale ha ad oggetto la costituzione e l’estinzione del rapporto sociale fra socio e società a responsabilità limitata, pertanto è di competenza della Sezione Specializzata delle Imprese ai sensi dell’art. 3, 2° e 3° comma del D.lgs. 168/03 come modificato dal D.L. 1/12, convertiti con modificazioni nella L. 27/12.
La condotta del donatario, che abbia agito per provocare lo scioglimento della società, solo indirettamente costituisce un danno per i singoli soci, attesa la distinzione tra questi ultimi e la società; pertanto, non ricorrendo la fattispecie del donatario che dolosamente arrechi grave pregiudizio al patrimonio del donante, la donazione di quota sociale non può essere revocata.
L’ingiuria grave, che consiste in un comportamento con il quale si arrechi all’onore e al decoro del donante un’offesa suscettibile di ledere gravemente il patrimonio morale della persona, da valutare in concreto in relazione alle condizioni sociali e ambientali delle parti, nonché con riferimento al momento in cui è stata posta in essere, è causa di revocazione della donazione di quota sociale.
L’ingiuria grave non può essere desunta da singoli accadimenti che, pur risultando di per sé censurabili, per il contesto in cui si sono verificati e per una situazione oggettiva di aspri contrasti esistenti tra le parti, non possono essere ricondotti ad espressione di quella profonda e radicata avversione verso il donante che costituisce il fondamento della revocazione della donazione per ingratitudine (Nella specie il Tribunale ha rigettato la domanda di revocazione della donazione di quota sociale promossa dal padre, amministratore unico di una s.r.l., contro la figlia, socia della s.r.l. stessa, atteso che quest’ultima, esercitando legittimamente il proprio diritto di critica, aveva mostrato le proprie perplessità in relazione a un gestione rigida e obsoleta della società senza, peraltro, utilizzare espressioni offensive) .
In tema di diritto di recesso, il ricorso all’arbitratore, di cui al secondo capoverso del terzo comma dell’art. 2473 c.c., è ipotizzabile solo in caso in mero disaccordo sul quantum, mentre se vi è contestazione da parte della società in ordine all’an, ossia alla legittimità stessa del recesso, è corretto introdurre un giudizio di accertamento nelle forme del giudizio ordinario.
Ciò che rileva ai fini del valido esercizio del diritto di recesso è la volontà di recedere del socio e il richiamo, da questi operato, alla specifica fattispecie del recesso connesso alla durata della società (tempo determinato o indeterminato), mentre spetta al Giudice l’esatto inquadramento normativo o statutario della fattispecie concreta del diritto di recesso.
In tema di rimborso delle partecipazioni per cui è esercitato il recesso, non sono dovuti interessi moratori fino alla scadenza del termine dilatorio entro il quale deve avvenire il pagamento.
Il danno da illecita prosecuzione dell'attività sociale in presenza di una causa di scioglimento consiste in linea teorica nell'aggravamento della perdita netta ovvero in quell'erosione del patrimonio netto che la prosecuzione dell'attività caratteristica (non meramente conservativa del valore e dell'integrità del patrimonio ex art. 2486 c.c.) abbia eventualmente prodotto; e non invece nella differenza tra attivo e passivo fallimentare, differenza che attiene a due grandezze che non sono riconducibili alla condotta illecita degli amministratori, potendo lo stesso passivo ricomprendere posizioni debitorie anteriori al verificarsi dello stato di scioglimento, ed essendo l'attivo fallimentare frutto anche della condotta (recuperatoria/liquidatoria) del curatore.
Il curatore è legittimato ad esperire l'azione dei creditori sociali anche con riferimento alla s.r.l. dovendo ammettersi in via analogica la sussistenza anche per i creditori di srl del diritto di agire contro gli amministratori per ripristinare la garanzia patrimoniale eventualmente compromessa da condotte negligenti o dolose dei primi.
Un giudizio di responsabilità può essere promosso per ottenere riscontro di ciò che si afferma e non a scopo esplorativo, per verificare se siano stati commessi dei fatti illeciti fonte di responsabilità (nella specie il curatore veniva condannato per temerarietà della lite).
Il curatore non è legittimato ad agire in responsabilità nei confronti degli amministratori per il danno consistente nella maturazione di interessi sui mutui che asseritamente sarebbero derivati dal ritardato accertamento di una situazione di scioglimento: trattasi infatti di danno riconducibile a danno diretto ex art. 2395 c.c. riferibile al singolo creditore, e dunque non azionabile dal curatore, posto che quest’ultimo è legittimato a tutelare i pregiudizi subiti dalla massa passiva in via globale e in senso indistinto.
Neppure può sostenersi la sussistenza del danno in relazione all’azione sociale di responsabilità, posto che la sospensione degli interessi opera solo in ambito concorsuale, e che gli interessi continuano tuttavia a correre nei rapporti debitore- creditore, come si desume dall’art. 120 l.f.
La convocazione dell’assemblea dei soci, in forza dell’art. 2479 bis c.c., deve avvenire nelle modalità indicate nell’atto costitutivo e, in assenza di tale indicazione, mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell’adunanza nel domicilio risultante dal registro delle imprese.
Ai sensi degli artt. 4 e 6 del d.p.r. numero 68 del 2005, l’invio di un messaggio di posta elettronica certificata è equivalente, sotto il profilo giuridico, all’invio di una missiva raccomandata: tale equiparazione, in particolare, deriva dalla circostanza che entrambi i mezzi garantiscono in modo certo che la comunicazione entri nella sfera di conoscibilità (non esigendo la legge una conoscenza effettiva del testo) del destinatario.