La possibilità che lo statuto di una S.r.l. preveda la facoltà dei soci di escludere uno di essi è subordinata alla specifica predeterminazione di fattispecie tipizzate di giusta causa, allo scopo di evitare che la decisione di esclusione possa volta per volta esser riempita con una valutazione discrezionale della maggioranza in merito alla ricorrenza della giusta causa stessa. La nozione di “giusta causa” ai fini dell'introduzione di specifici casi di esclusione del socio ai sensi dell'art. 2473 bis c.c. suppone che l’esclusione stessa debba necessariamente connettersi ad un successivo comportamento tenuto dal socio e non da una mera situazione giuridica del medesimo, tanto più quando essa sia pregressa e preesistente rispetto alla disciplina statutaria dell’esclusione.
La presenza di una disciplina del voto di lista per la nomina degli amministratori non esclude, se lo statuto lo consente, l'elezione di un amministratore unico.
Il socio di una snc non è legittimato ad agire per ottenere direttamente la tutela della società rispetto alla dedotta attività di concorrenza esercitata in violazione dell’art. 2301 c.c., per il quale in caso di inosservanza del divieto di concorrenza “la società ha diritto al risarcimento del danno salvo l’applicazione dell’articolo 2286 c.c.”. Il socio di una snc non può nemmeno invocare la tutela della società a fronte di atti di concorrenza “sleale” ai fini di ottenerne l’inibitoria ai sensi dell’art. 2599 c.c., tantomeno in via surrogatoria, atteso che ex art. 2900 c.c. colui che si assume creditore è legittimato ad esercitare le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore e che questi trascura di esercitare purché si tratti di azioni che abbiano contenuto patrimoniale (quale non è una pronuncia di accertamento e di inibitoria come quella in discorso, che spetta solo all’avente diritto, cioè, alla società).
Deve essere dichiarata inammissibile la domanda di nomina di un curatore speciale ex art. 79 c.p.c. espressamente autorizzato a proporre le domande di accertamento ed inibitoria precluse al socio; la norma invocata ha, invero, natura processuale e consente al Presidente del Tribunale su richiesta della parte che ha interesse a risolvere un problema di conflitto di interessi o di carenza di rappresentanza di una parte in giudizio.
Integra una giusta causa di revoca dell'amministratore di s.n.c. il fatto che i bilanci siano stati redatti con gravi errori ed omissioni (nella specie, la consulenza tecnica disposta aveva accertato mancanza di documentazione, esistenza di costi riferibili personalmente ai soci, presenza di lavoratori non iscritti a libro paga e mancata fatturazione di attività svolta per i clienti).
Al pari della mancata tempestiva instaurazione del procedimento di merito ex art. 669 novies c.p.c., anche l’estinzione del giudizio di merito comporta ipso iure la perdita di efficacia dei provvedimenti cautelari emessi ante causam e sul punto è opinione condivisa che nell’ambito della previsione sull’immediata inefficacia automatica del provvedimento cautelare a seguito di estinzione del giudizio di merito debbano essere ricompresi anche i provvedimenti che definiscono il processo decidendo su questioni processuali impedienti, a meno che non sia prevista, come p.es. nel caso di ordinanze in tema di incompetenza territoriale, la traslatio iudicis e la parte interessata provveda tempestivamente alla riassunzione (nella specie, il Tribunale ha dichiarato l’inefficacia del sequestro giudiziario di quote di srl perché il successivo giudizio di merito era stato iniziato con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. che è strumento riservato ai soli processi di competenza del Giudice monocratico, con conseguente inammissibilità dello stesso in materia di trasferimento di quote del capitale sociale, materia riservata alla competenza della Sezione Specializzata Tribunale delle Imprese e quindi al Tribunale in composizione collegiale ex art. 50 bis, 1° comma, n° 3, c.p.c.).
Il socio di una società in nome collettivo regolare che, per effetto della responsabilità solidale e illimitata stabilita dall'art. 2291 c.c., abbia pagato un debito sociale, può direttamente rivalersi nei confronti del consocio, tenuto in via di regresso a rifondere la parte di debito sociale su di lui gravante, senza che tale rivalsa resti condizionata all'insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei creditori, dato che il beneficio di previa escussione di detto patrimonio, previsto dall'art. 2304 c.c., opera solo nei confronti dei creditori e non dei soci che abbiano pagato i debiti sociali.
Il criterio in funzione del quale si imputa a danno risarcibile l’intero deficit fallimentare (quale, peraltro, unilateralmente stimato dai medesimi organi della procedura che hanno avviato il giudizio) risulta ammissibile soltanto in ipotesi eccezionali di ritenuta impossibilità di ricostruire le vicende sociali per effetto di una condotta concretamente imputabile ai convenuti ovvero a causa del vero e proprio "cagionamento" dello stato di insolvenza.
Il criterio in funzione del quale si imputa a danno risarcibile la totalità dei "debiti" ammessi al passivo di formazione successiva alla data della (asserita) perdita del capitale sociale risulta sconosciuto alla giurisprudenza di legittimità ovvero alla giurisprudenza milanese.
L'inutilizzabilità di tali criteri consegue necessariamente alla scelta dell’ordinamento di ancorare ogni pretesa risarcitoria all’accertamento in concreto di un effettivo nesso di causalità immediato e diretto rispetto alla condotta oggetto di contestazione.
Con riferimento alla clausola simul stabunt simul cadent, qualora le dimissioni della maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione siano esplicitamente giustificate sulla base di un grave inadempimento del restante amministratore (delegato), si applicano analogicamente le regole in tema di revoca dell’amministratore.
L’amministratore delegato che non informa il consiglio in ordine allo stato di insolvenza del debitore, finanziando per effetto della delibera consiliare di approvazione della rinegoziazione del contratto di leasing, viola l’obbligo di informativa cui è tenuto: il che a sua volta integra i presupposti della giusta causa di revoca.
Anche all'amministratore di una s.r.l. (nella specie, estraneo alla compagine sociale) spetta un compenso per l'esercizio della carica, anche se l'importo non è determinato dall'assemblea.
L’amministratore che partecipa ritualmente alle sedute consiliari e assembleari, esercitando altresì mansioni funzionali allo svolgimento dei lavori, ha diritto a ricevere un compenso per le funzioni svolte ad eccezione di quelle dedotte in prestazioni lavorative assunte dallo stesso in qualità di dipendente di una società fornitrice di servizi per la società presso cui è svolto l’incarico di amministrazione.
La misura del compenso spettante a un amministratore privo di delega va determinata, in assenza di una specifica delibera assembleare, con riferimento agli emolumenti riconosciuti in precedenti esercizi ad amministratori con parità di funzioni, tenendo conto, al tempo stesso, delle eventuali peculiarità delle diverse situazioni (es. accettazione dell’incarico di amministratore durante il periodo successivo ad esercizi in cui non sono stati corrisposti compensi)
Il socio, al quale non sia stata previamente comunicata dal socio trasferente la cessione delle partecipazioni sociali soggette a clausola di prelazione statutaria, può chiedere il risarcimento del pregiudizio subito, ma non può pretendere in via cautelare un provvedimento di sequestro giudiziario direttamente nei confronti del terzo. Tale clausola statutaria ha infatti efficacia reale, ma essa deve essere intesa nel senso della sola inefficacia rispetto alla società dell'atto di trasferimento (e non nel senso della configurazione di un diritto del socio pretermesso di riscattare la partecipazione) e, dunque, deve essere negato l'accoglimento della richiesta cautelare, non essendo configurabile una controversia sulla proprietà o sul possesso delle azioni.
Il nucleo del meccanismo della prelazione è rappresentato non da una promessa a stipulare suscettibile di esecuzione coattiva, ma dal mero obbligo di denuntiatio, con facoltà del denunziante di non accettare la proposta dell'oblato e, in definitiva, di non procedere ad alcuna vendita.