La delibera assembleare di approvazione di un progetto di scissione di s.p.a. che preveda l’assegnazione di taluni cespiti patrimoniali a favore di s.r.l. dalla stessa interamente controllate, senza che siano attribuite quote delle beneficiarie ai soci della scissa, è illegittima per contrarietà alla disciplina degli artt. 2506 e ss. c.c., che garantisce ai soci della scissa la piena conservazione del valore effettivo della partecipazione sociale.
In presenza di una clausola arbitrale statutaria, ai fini della determinazione del giudice competente a conoscere del giudizio di sospensione della delibera assembleare ex art. 2378 c.c., il procedimento instaurato presso il giudice ordinario non si conclude con il decreto di accoglimento o di rigetto emesso inaudita altera parte ma, in base alle norme del procedimento cautelare uniforme e allo stesso art. 2378, co. 3, c.c., con la successiva fase tenuta, nel contraddittorio delle parti, per la conferma, modifica o revoca del provvedimenti emanati con decreto.
Nell’ambito del procedimento cautelare di sospensione della delibera assembleare, non sussiste un obbligo del giudice di sentire gli amministratori e i sindaci, atteso che l’audizione di questi ultimi rappresenta un atto istruttorio rimesso alla discrezionalità del giudice della cautela in relazione ai presupposti ed ai fini del provvedimento richiesto, secondo i principi generali in materia cautelare.
Integra atto di mala gestio la concessione in sublocazione di attrezzature (pur autorizzata dal locatore) a un canone insufficiente a coprire le rate del contratto principale, posto che, in tal modo, gli amministratori della società sublocatrice provocano alla stessa uno sbilancio finanziario destinato a maturare mese per mese.
L'omesso deposito dei bilanci e l'incompleta e irregolare tenuta della contabilità, pur costituendo una grave omissione degli amministratori, non è sufficiente a fondare un'azione di responsabilità, dovendosi dar prova del concreto danno patrimoniale che tale omissione abbia arrecato al patrimonio sociale.
Il legislatore ha progressivamente offerto rilevanza alle società a scopo di godimento. In particolare, con norme a valenza transitoria (ma ripetute nel tempo) ed a finalità essenzialmente fiscali, il legislatore ha inteso agevolare la trasformazione di società formalmente commerciali in società semplici di mero godimento (art. 29 l. 27 dicembre 1997, n. 449; art. 3, comma 7, l. 28 dicembre 2001, n. 448; art 1, commi 111-117, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; art. 1 comma 129, legge 24 dicembre 2007, n. 244). Recentemente, il legislatore è intervenuto nella medesima direzione (art. 1 comma 115 l. 28 dicembre 2015, n. 208).
Pur dovendosi segnalare l’anomalia, a livello sistematico, derivante dal fatto che il legislatore si è limitato a consentire trasformazioni “agevolate” di società di godimento in società semplici senza però incidere sulla lettera degli artt. 2247-2248 c.c., appare del tutto evidente l’aporia insita nell’ammettere l’iscrizione di una società semplice avente ad oggetto la mera gestione di beni derivante dalla trasformazione (e di durata non soggetta a limiti) e nel contempo negare la possibilità di costituirne di analoghe ex novo.
La società semplice diviene, dunque, non solo il regime residuale di esercizio di attività economiche collettive non commerciali, ma anche un regime societario facoltativo, rispetto a quello della comunione, del godimento collettivo. In definitiva, la catena nel tempo di norme fiscali che legittimano la società semplice di mero godimento importa l’ammissibilità, sotto il profilo civilistico, di tali società. È, dunque, legittima la costituzione di società semplici di mero godimento.
Nella s.r.l. il socio che non partecipa all'amministrazione ha il diritto soggettivo potestativo di consultare ed estrarre copia dai libri sociali e da tutta la documentazione relativa all'amministrazione della società, al fine di avere contezza dell'andamento societario e di controllare l'attività gestoria: sussiste quindi un incondizionato e penetrante sindacato sulla gestione sociale, funzionale alla salvaguardia degli interessi dell'ente rispetto alla condotta degli amministratori. Tale diritto soggettivo può essere oggetto di tutela tramite l'azione di merito specifica o anche in via d'urgenza con il generale rimedio cautelare ex art. 700 c.p.c.
In caso di esercizio dell'azione sociale di responsabilità (extracontrattuale) ex art. 2476, co. 6, c.c., formulata sull'assunto della deliberata proposizione da parte degli amministratori di false informazioni sulle condizioni economiche della società, tali da trarre in inganno i soci attori inducendoli alla sottoscrizione dell'aumento di capitale, grava indiscutibilmente sui soci attori la prova di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito e cioè: (i) falsità delle informazioni; (ii) dolo degli amministratori; (iii) incidenza causale del lamentato falso sulle proprie decisioni di investimento.
L'illecito di false informazioni fornite ai soci presuppone anzitutto la corretta formazione del bilancio assunto a termine di confronto della asserita falsità e poi, superato tale primo passaggio, uno specifico accertamento circa il fatto che eventuali "difformità" lamentate siano riconducibili a dati "falsi" e non piuttosto a valutazioni di stima discordanti, ma comunque legittime.
Il dolo degli amministratori per false informazioni sulle condizioni della società, astrattamente passibile di prova presuntiva, non può ritenersi provato ove i soci attori non forniscano alcuna indicazione utile a individuare l'interesse proprio degli amministratori ad offrire una falsa rappresentazione delle condizioni patrimoniali della società.
L'incidenza causale delle false informazioni sulle condizioni della società in ordine alle scelte di investimento dei soci attori non può essere provata sulla base della relazione del consulente dei soci attori, priva di alcuna documentazione allegata e recante "giudizi" apodittici, in quanto formulati senza alcun riferimento a documenti contabili esaminati.
Il provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. di restituzione dell'azienda può essere concesso - anche inaudita altera parte - qualora, nell'ipotesi di cessione d'azienda con riserva di proprietà, l'acquirente si renda inadempiente non soltanto nei confronti del venditore, bensì anche nei confronti del proprietario dei locali aziendali (determinando l'emissione di un provvedimento di sfratto per morosità): è integrato, infatti, il presupposto del periculum in mora, ricorrendo il pericolo di danno grave ed irreparabile alla continuità produttiva aziendale se la parte venditrice non venga rimessa nel possesso dell'azienda stessa.
Il curatore fallimentare che esercita l’azione di responsabilità ai sensi dell’art. 146 l.f. propone al contempo sia l’azione sociale ex art. 2393 c.c., sia quella dei creditori sociali ex art. 2394 c.c., azioni che si cumulano inscindibilmente, pur restando ciascuna assoggettata al regime che ad essa è proprio. Ne deriva che, ove la società e gli amministratori abbiano compromesso in arbitri ogni controversia attenente alla responsabilità di questi ultimi, la clausola compromissoria e l'eventuale lodo arbitrale sono opponibili anche al curatore del sopravvenuto fallimento, seppur limitatamente all'azione sociale di responsabilità svolta ex art. 146 l.f..
L'azione di responsabilità dei creditori sociali nei confronti degli amministratori di società ex art. 2394 c.c. promossa dal curatore fallimentare ex art. 146 l. fall. è soggetta a prescrizione che decorre dal momento dell'oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i debiti (e non anche dall'effettiva conoscenza di tale situazione), che, a sua volta, dipendendo dall'insufficienza della garanzia patrimoniale generica (art. 2740 c.c.), non corrisponde allo stato d'insolvenza di cui all'art. 5 della l. fall., derivante, "in primis", dall'impossibilità di ottenere ulteriore credito. In ragione della onerosità della prova gravante sul curatore, sussiste una presunzione "iuris tantum" di coincidenza tra il "dies a quo" di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, spettando pertanto all'amministratore la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza dello stato di incapienza patrimoniale.
La responsabilità degli amministratori verso i creditori ex art. 2394 c.c. è azionabile solo nel momento in cui la diminuzione della garanzia generica conseguente alle condotte illecite dei gestori divenga rilevante per la posizione dei creditori, in dipendenza della complessiva insufficienza del patrimonio sociale a soddisfare le loro ragioni; in tal senso, la capienza del patrimonio sociale non rappresenta un fatto costitutivo della pretesa risarcitoria, ma semplicemente un limite per l’esercizio dell’azione dei creditori, che diventano legittimati - e in concreto anche interessati - ad agire solo nel momento in cui le condotte illecite degli amministratori risultino effettivamente pregiudizievoli per le loro ragioni.
In relazione al disposto dell'art. 210 c.p.c., non può essere ordinata l'esibizione in giudizio di un documento di una parte o di un terzo, allorquando l'interessato può di propria iniziativa acquisirne una copia e produrla in causa.
Il diritto del socio di s.r.l. a consultare la documentazione sociale è un diritto prettamente individuale, a tutela del diritto del singolo socio e della società ad una corretta amministrazione; ne deriva che, in caso di comproprietà della partecipazione societaria, il diritto in esame può essere esercitato dal singolo comproprietario anche in assenza di un rappresentante comune, in virtù del fatto che il diritto di vigilare sull'amministrazione mediante l’esame della documentazione contabile, in quanto consustanziale alla qualità di socio e finalizzata alla tutela sia individuale che collettiva, deve ritenersi sussistente a prescindere dall’entità e dalla “qualità” della partecipazione societaria e, quindi, anche in caso di proprietà comunitaria della quota.
L’impugnazione della delibera assembleare rappresenta l’unico mezzo idoneo a rimuovere gli effetti delle deliberazioni illegittime, sicché, ove tale rimedio non sia esperito, gli effetti prodotti dalla delibera devono ritenersi stabili e intangibili. Ne deriva che l'accertamento dell'illegittimità di un atto presupposto non può travolgere gli effetti di una successiva delibera non impugnata e, quindi, la relativa domanda deve essere rigettata per difetto di interesse ad agire (nella specie, il Tribunale ha rigettato per carenza di interesse ad agire la domanda di un socio volta a far accertare il corretto esercizio del proprio diritto di opzione e la conseguente illegittimità dell'aumento di capitale sottoscritto da terzi, ritenendo che l'accoglimento della domanda non avrebbe portato alcuna utilità all'attore, che aveva comunque perduto la propria partecipazione azionaria a seguito di una successiva operazione di azzeramento e ricostituzione del capitale sociale sopravvenuta in corso di giudizio, approvata dall'assemblea dei soci senza la partecipazione dell'attore e senza che questi avesse impugnato la relativa delibera).
Va riconosciuta al creditore che agisce nei confronti dell'amministratore unico di società fallita ex art. 2395 c.c. (e dunque facendo valere un danno "diretto" al proprio patrimonio) una legittimazione autonoma ed eventualmente concorrente con quella spettante alla curatela fallimentare nell'interesse della società e della massa dei creditori.
La falsificazione di un documento (il bilancio) volto a consentire ai terzi di orientare le proprie scelte nei rapporti con la società dichiarante legittima una presunzione (semplice) di concreta influenza del falso sulla condotta del terzo soggetto che entri in contatto con la società (nel caso di specie il Tribunale ha riconosciuto fondata la doglianza attorea di aver continuato ad effettuare forniture alla società successivamente dichiarata fallita sulla scorta di un bilancio di esercizio, poi risultato falsamente e gravemente sopravvalutato).
La regola della postergazione del finanziamento-soci di cui all’art. 2467 c.c. si applica anche al di fuori di una fase di formale liquidazione della società, purchè vi sia uno stato di sostanziale insolvenza che giustifichi l'anticipazione della tutela del terzi creditori rispetto a quella dei soci finanziatori.
La postergazione del credito vantato dal socio nei confronti della società ex art. 2467 c.c. costituisce una specifica eccezione in senso stretto che la società convenuta è onerata di opporre e provare, dimostrando non solo l'esistenza di "un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto" e quindi di "una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento" al momento in cui il socio effettuò il finanziamento, ma altresì la persistenza di tale stato di crisi economico-finanziaria della società al momento in cui il socio abbia chiesto il rimborso del finanziamento.