L’agire in conflitto di interessi integra un particolare vizio dell’attività gestoria che rileva in quanto connoti atti che cagionino danno alla società. Pertanto, primario oggetto di disamina riguardo a un ricorso per revoca cautelare dell’amministratore di s.r.l. in conflitto di interessi è la prevedibilità della produzione di un danno da parte dell’amministratore.
La consulenza tecnica d’ufficio avente ad oggetto la descrizione dello stato, delle condizioni e della qualità dei luoghi di cui all’art. 696 c.p.c. può essere esperita preventivamente rispetto al giudizio di merito, sul presupposto che l’attesa del tempo dell’istruzione della causa nel giudizio di merito possa compromettere o rendere significativamente più difficoltoso l’espletamento della prova. Avuto riguardo al suddetto presupposto di ammissibilità, è inammissibile il ricorso ex art. 696 c.p.c. nel caso in cui venga dedotto un pericolo di alterazione delle scritture contabili, essendo previsto il rimedio tipico del sequestro probatorio, in quanto il tipo di tutela richiesta consiste nella raccolta e conservazione di documentazione. È inoltre insussistente il requisito del periculum in mora nel caso in cui vengano sollevate contestazioni in merito ai criteri di valutazione delle giacenze di magazzino, atteso che la valutazione peritale può aver luogo in qualsiasi momento.
In tema di responsabilità precontrattuale, non sussiste alcuna responsabilità delle parti quando le trattative per la conclusione di un accordo di collaborazione commerciale non si sono concretizzate in un contratto definitivo, in assenza di prove tangibili circa la mala fede o il dolo di una delle parti nel recedere dalle trattative stesse. La mera esistenza di bozze contrattuali non sottoscritte e di incontri tra le parti per discutere i termini dell'accordo non è sufficiente a dimostrare il raggiungimento di un'intesa vincolante o la sussistenza di un obbligo a contrarre. Inoltre, non può essere accolta la domanda di trasferimento di quote societarie basata su un presunto accordo non formalizzato, in mancanza di elementi probatori che dimostrino un nesso di corrispettività tra la mancata conclusione dell'accordo di collaborazione e l'esclusione di una parte dalla compagine sociale di una nuova società.
Nelle società a responsabilità limitata, la revoca dell'amministratore o dalla carica endoconsiliare, quando si tratti di soggetto nominato a tempo indeterminato, non richiede la sussistenza di una giusta causa, ma solo il rispetto di un congruo preavviso. La disciplina applicabile è quella dell'art. 1725 commi 1 e 2 c.c., e non quella prevista per le società di persone dall'art. 2259 c.c. o dall'art. 1723 comma 2 c.c. La violazione dell'obbligo di preavviso comporta il dovere risarcitorio della società, limitato al danno economico corrispondente alla mancata percezione degli emolumenti nel periodo di preavviso, da quantificarsi in via equitativa in sei mesi. Non rilevano, ai fini della disciplina applicabile, eventuali apprezzamenti sulla maggiore o minore intensità del legame sociale, né il fatto che l'amministratore fosse stato nominato nell'atto costitutivo.
Lo strumento di cui all’art. 2476, co. 3, c.c. può essere azionato in presenza di gravi irregolarità gestorie e, secondo il dettato letterale del comma, in funzione di cautela sui generis rispetto alla azione risarcitoria di responsabilità, esercitabile anche dal socio per la società. Lo strumento può essere azionato anche in via anticipatoria rispetto alla mera revoca meritale dell’amministratore. Nell’uno e nell’altro caso il presupposto è necessariamente quello della sussistenza in fumus di gravi irregolarità gestorie commesse dall’amministratore in revoca, e quindi del fumus boni iuris della commissione da parte di lui di atti contrari ai suoi doveri. È estranea alla materia la diversa area della mera giusta causa, che invece pertiene al rapporto fiduciario fra compagine e amministratore, e costituisce, in linea di principio, materia riservata alla autonomia decisionale dei soci.
L'azionare più volte la stessa pretesa attraverso diversi strumenti processuali configura un abuso del processo. Tale condotta abusiva giustifica la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c., senza necessità di accertare il dolo o la colpa grave della parte.
A norma dell'art. 39, co. 1, c.p.c., qualora una stessa causa venga proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito è tenuto a dichiarare la litispendenza, anche se la controversia iniziata in precedenza sia stata già decisa in primo grado e penda ormai davanti al giudice dell'impugnazione, senza che sia possibile la sospensione del processo instaurato per secondo, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. o dell'art. 337, co. 2, c.p.c., a ciò ostando l'identità delle domande formulate nei due diversi giudizi.
La delibera assembleare di una s.r.l. è invalida se assunta con il voto determinante di un soggetto non legittimato ad esercitare i diritti sociali. In caso di trasferimento mortis causa di quote sociali, l'erede o legatario acquista la qualità di socio e la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali solo dopo aver adempiuto alle formalità pubblicitarie previste dall'art. 2470 c.c., tra cui il deposito presso il registro delle imprese della documentazione attestante la qualità di erede/legatario. La mancata iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese comporta l'inefficacia dello stesso nei confronti della società, senza possibilità di provare la conoscenza del trasferimento da parte degli organi sociali. Pertanto, è invalida la delibera assunta con il voto determinante dell'erede non iscritto, in quanto soggetto estraneo alla compagine sociale e non legittimato all'esercizio dei diritti sociali.
La richiesta di accesso indiscriminato a tutte le mail aziendali risulta connotata da abusività: il diritto di consultazione della documentazione sociale non si estende a qualsivoglia documentazione presente in società ma solo a quella concernente la gestione della società. Tra essa vi può certamente rientrare anche la corrispondenza via mail qualora essa abbia la valenza di “documenti relativi all’amministrazione”, ma il diritto di consultazione non può ritenersi sussistente indistintamente con riferimento a tutte le mail sociali che di regola, hanno assai vario contenuto, anche “deformalizzato” e non necessariamente attinente a veri e propri atti gestori nel senso fatto proprio dalla normativa in esame. Pertanto, la pretesa di consultare in via del tutto indiscriminata ed indistinta tutta la corrispondenza via mail, senza alcuna perimetrazione neppure “di massima” e senza alcun ragionevole criterio di selezione rende non accoglibile la relativa istanza.
La competenza territoriale in tema di domanda di ispezione ex art. 2476, co. 2, c.c. va vagliata sulla scorta della proposizione della domanda, con la conseguenza che tale domanda deve essere necessariamente radicata ove i documenti sono collocati, quindi salvo prova contraria, presso la sede legale. In caso di società controllate, qualora il socio proponga due distinte domande ispettive (una per la documentazione della controllante ed una per la documentazione della controllata), non può essere invocato il cumulo di cui all’art 33 c.p.c., posto che il diritto ispettivo non riguarda i medesimi documenti, essendo relativi a due società differenti, benché una sia controllata dall’altra.
Il termine per il socio di cooperativa per opporsi all’esclusione di cui all’art. 2533 c.c. è perentorio e la mancata opposizione gli preclude di contestare, anche solo in via di eccezione in altro giudizio, il fondamento e la regolarità del procedimento di esclusione.
Nel contratto di locazione e nei contatti affini, come l'assegnazione in godimento di un alloggio di una cooperativa edilizia a proprietà indivisa, i vizi della cosa che pregiudicano la qualità del godimento dell'immobile da parte del conduttore non implicano la nullità del contratto per impossibilità dell'oggetto, ma attengono esclusivamente all'adempimento (inesatto) delle obbligazioni reciprocamente assunte dai contraenti. Soltanto quando i vizi della cosa locata comportino una causa di inagibilità e si riferiscano a requisiti imposti da norme inderogabili (sicurezza degli edifici, prevenzione incendi ecc.), il contratto deve ritenersi nullo per impossibilità dell'oggetto, senza che assuma rilevanza, in senso contrario, l'eventuale conoscenza e accettazione dei vizi da parte del conduttore, non potendo le parti derogare con i loro accordi alle norme imperative.
Nella vendita di partecipazioni la disciplina giuridica della vendita si applica all'oggetto immediato e cioè alla partecipazione oggetto del contratto, mentre non si estende alla consistenza od al valore dei beni costituenti il patrimonio, a meno che l'acquirente, per conseguire tale risultato, non abbia fatto ricorso ad un'espressa clausola di garanzia, frutto dell'autonomia contrattuale, che consente alle parti di rafforzare convenzionalmente la garanzia, in modo da ricollegare esplicitamente il valore della partecipazione alle qualità del patrimonio sociale.
La cessione delle azioni di una società di capitali o di persone fisiche ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta. Pertanto, le carenze o i vizi relativi alle caratteristiche e al valore dei beni ricompresi nel patrimonio sociale - e, di riverbero, alla consistenza economica della partecipazione - possono giustificare l'annullamento del contratto per errore o, ai sensi dell'art. 1497 c.c., la risoluzione per difetto di qualità della cosa venduta (necessariamente attinente ai diritti e obblighi che, in concreto, la partecipazione sociale sia idonea ad attribuire e non al suo valore economico), solo se il cedente abbia fornito, a tale riguardo, specifiche garanzie contrattuali, ovvero nel caso di dolo di un contraente, quando il mendacio o le omissioni sulla situazione patrimoniale della società siano accompagnate da malizie ed astuzie volte a realizzare l'inganno ed idonee, in concreto, a sorprendere una persona di normale diligenza.
Gli eredi sono legittimati a richiedere la liquidazione della quota sociale a carico della società secondo le regole del tipo sociale. La liquidazione della quota consiste nella corresponsione alle eredi del valore della quota del de cuius alla data del decesso da corrispondersi in moneta. Tale valore deve essere debitamente provato dalla parte che ne chiede la liquidazione.
La stima della quota, dipendente anche dal valore di mercato dei beni immobili che la società detenga nel proprio patrimonio, deve tenere conto del carico fiscale che si determinerà, certamente nell’an ma in modo del tutto incerto nel quantum, al momento del realizzo dei beni immobili. Tale fiscalità costituisce elemento negativo nella stima del valore di mercato. Diversamente, la società potrebbe prendere decisioni di rivalutazione del bene, se del caso profittando di normative di favore, per non incorrere in tassazione della plusvalenza; ma anche quest’ultima fiscalità deve considerarsi componente negativa del valore del bene ai fini della determinazione del valore di quota. Tassazione della plusvalenza o tassazione della rivalutazione hanno però valori che non possono essere determinati se non al momento in cui se ne realizzano i presupposti, cioè cessione o rivalutazione, e sempre che tali presupposti si verifichino. Tale valore non è dunque determinabile e pertanto il valore della quota deve essere stabilito al lordo.