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Denunzia al Tribunale: attualità del pregiudizio e sindacato delle scelte gestorie
Il requisito dell’attualità del pregiudizio ai fini della denunzia al Tribunale , pur non esplicitamente dichiarato, è chiaramente enucleabile da...

Il requisito dell'attualità del pregiudizio ai fini della denunzia al Tribunale , pur non esplicitamente dichiarato, è chiaramente enucleabile da una lettura sistematica delle varie norme scaturenti dal disposto dell’art. 2409 c.c. e, ancor più, appare essere il naturale portato del suo terzo comma, ove si dispone che il Tribunale «non ordina l’ispezione e sospende per un periodo determinato il procedimento se l’assemblea sostituisce gli amministratori e i sindaci con soggetti di adeguata professionalità, che si attivano senza indugio per accertare se le violazioni sussistono e, in caso positivo, per eliminarle, riferendo al tribunale sugli accertamenti e le attività compiute». Pertanto, lo scopo della denuncia ex art. 2409 c.c. è mettere i soci di maggioranza di fronte all’alternativa tra eliminare spontaneamente le irregolarità o ottenerne l’eliminazione attraverso un provvedimento dell’autorità giudiziaria. Pertanto, qualora i nuovi amministratori abbiano eliminato le irregolarità delle precedenti gestioni societarie, l’azione in questione non potrà trovare accoglimento.

L’istituto disciplinato dall’art. 2409 c.c. ha la finalità di consentire all'autorità giudiziaria il ripristino della legalità e la regolarità della gestione della società, mentre il controllo giudiziale non può estendersi ai profili di opportunità e convenienza. Oggetto di denuncia è il fondato sospetto di gravi irregolarità degli amministratori commesse in violazione dei doveri su di essi spettanti, purché attuali ed idonee a produrre una lesione patrimoniale per la società, mentre l'istituto è privo di rilievo sanzionatorio, proprio invece dell'azione di responsabilità. Ne consegue che il giudizio sulla diligenza dell'amministratore nell'adempimento del proprio mandato non può mai investire le scelte di gestione o le modalità e le circostanze di tali scelte, anche se presentino profili di rilevante alea economica. Inoltre, le irregolarità devono involgere l'intera attività della società, non assumendo rilievo l'illegittimità di singoli atti, autonomamente impugnabili, posto che, in caso contrario, difetterebbe il requisito della residualità del procedimento ex art. 2409 c.c.

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Invalidità della delibera assembleare per abuso della maggioranza
Sul concetto di invalidità della delibera assembleare per abuso della maggioranza, si deve rilevare che tale vizio sussiste quando risulti...

Sul concetto di invalidità della delibera assembleare per abuso della maggioranza, si deve rilevare che tale vizio sussiste quando risulti che la delibera sia arbitrariamente o fraudolentemente preordinata dai soci maggioritari al solo fine di perseguire interessi divergenti da quelli societari, ovvero di ledere gli interessi degli altri soci e la relativa prova incombe sul socio di minoranza il quale dovrà a tal fine indicare gli elementi da cui dedurre l’illiceità della delibera.

All'infuori della ipotesi di un esercizio ingiustificato ovvero fraudolento del potere di voto ad opera dei soci maggioritari, è precluso ogni controllo in sede giudiziaria sui motivi che hanno indotto la maggioranza alla votazione della delibera impugnata. Ne consegue che, in applicazione del principio di buona fede in senso oggettivo al quale deve essere improntata l'esecuzione del contratto di società, la cosiddetta regola di maggioranza consente al socio di esercitare liberamente e legittimamente il diritto di voto per il perseguimento di un proprio interesse fino al limite dell'altrui potenziale danno. Deve pertanto ritenersi che l'abuso della regola di maggioranza (altrimenti detto abuso o eccesso di potere) è, quindi, causa di annullamento nel caso in cui la delibera non trovi alcuna giustificazione nell'interesse della società - per essere il voto ispirato al perseguimento da parte dei soci di maggioranza di un interesse personale antitetico a quello sociale - oppure sia il risultato di una intenzionale attività fraudolenta dei soci maggioritari diretta a provocare la lesione dei diritti di partecipazione e degli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza uti singuli.

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Qualificazione della clausola compromissoria statutaria
La clausola compromissoria contenuta nello statuto è vincolante anche nei confronti del socio dimissionario quando la pretesa azionata presuppone, quale...

La clausola compromissoria contenuta nello statuto è vincolante anche nei confronti del socio dimissionario quando la pretesa azionata presuppone, quale elemento costitutivo, la qualità di socio e dunque il rapporto sociale.

La qualificazione della clausola compromissoria come arbitrato rituale va effettuata secondo i canoni ermeneutici contrattuali, valorizzando il dato letterale e l’eventuale espressa previsione della decisione secondo regole di diritto.

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Responsabilità dell’amministratore per distrazione di risorse sociali
L’amministratore di società a responsabilità limitata che utilizza denaro sociale per rimborsarsi delle spese legali sostenute per iniziative cautelari intraprese...

L’amministratore di società a responsabilità limitata che utilizza denaro sociale per rimborsarsi delle spese legali sostenute per iniziative cautelari intraprese personalmente quale socio nei confronti di altro socio viola i doveri di corretta amministrazione ex art. 2476 c.c. ed è tenuto al risarcimento del danno in misura pari alle distrazioni operate.

Il debito degli amministratori verso la società in conseguenza del giudizio di responsabilità è un debito di valore suscettibile di rivalutazione monetaria.

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Denuncia ex art. 2409 c.c.: presupposti, attualità delle gravi irregolarità e limiti del controllo
I provvedimenti emessi a norma dell’art. 2409 c.c. sono atti di volontaria giurisdizione privi di carattere contenzioso in quanto volti...

I provvedimenti emessi a norma dell’art. 2409 c.c. sono atti di volontaria giurisdizione privi di carattere contenzioso in quanto volti al riassetto amministrativo e contabile della società e non alla risoluzione di interessi contrastanti. In tale quadro la denunzia dei soci assolve soltanto alla funzione di segnalare l’esistenza di irregolarità più o meno gravi nella gestione sociale allo scopo di consentire l’adozione di provvedimenti destinati esclusivamente al risanamento amministrativo della società indipendentemente da qualsiasi conflitto di posizioni soggettive che al riguardo si siano venute a determinare.

L’accoglimento della denuncia ex art. 2409 c.c. presuppone il fondato sospetto di gravi irregolarità nella gestione derivanti dalla violazione di doveri degli amministratori idonea a compromettere il corretto esercizio dell’attività gestoria e a determinare pericolo di danno (anche solo potenziale) per la società o per società controllate, restando irrilevante l’eventuale pregiudizio arrecato a soci o terzi.

Ai fini dell’instaurazione del procedimento ex art. 2409 c.c., il ricorrente deve allegare indizi obiettivi tali da rendere verosimile la denuncia, senza essere gravato dalla piena prova delle irregolarità, che è invece oggetto di accertamento tramite il controllo giudiziale.

Le gravi irregolarità nella gestione, a loro volta, devono essere attuali al momento in cui si richiede l’intervento dell’autorità giudiziaria, non essendo consentita l'adozione di provvedimenti da parte di quest’ultima se esse abbiano già esaurito tutti i loro effetti, possono consistere nel compimento o nell'omissione di atti che comportino una violazione delle norme di legge o dello statuto o delle regole di prudenza e avvedutezza o di corretta amministrazione e conservazione del patrimonio sociale. Il comportamento denunciato deve, inoltre, essere valutato nell'ambito dell’intera attività della società, essendo priva di rilievo l'eventuale illegittimità di singoli atti, impugnabili anche in via autonoma.

Il controllo giudiziale ex art. 2409 c.c. è diretto al ripristino della legalità e della regolarità della gestione e non può estendersi ai profili di opportunità e convenienza. Non rientrano nel suo ambito le scelte di gestione o le modalità e le circostanze di tali scelte, anche se presentino profili di rilevante alea economica.

Le spese relative all’attività ispettiva, liquidate come in atti, vanno poste, in via definitiva, a carico della ricorrente in forza del condivisibile principio secondo cui nel procedimento ex art. 2409 c.c. “la condanna al pagamento delle spese processuali pronunciata a favore di colui che le abbia anticipate, partecipando al procedimento in forza di interessi giuridicamente qualificati dalla sua posizione rispetto alla corretta amministrazione della società, pur non essendo accessoria ad una decisione su diritti soggettivi, né collegabile a comportamenti anteriori al processo, è legittima nella parte in cui si fondi sulla soccombenza processuale dei controinteressati nel contrasto delle posizioni soggettive, anche se non può vere, comunque, ad oggetto le spese di ispezione giudiziale della società, che restano sempre a carico dei denuncianti” (Cass. 30052/2011 e Cass. 9828/2002).

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Giudizio di verificazione sul compenso del sindaco ed eccezione di inadempimento
In tema di prova dell’inadempimento di un’obbligazione il creditore che agisca per l’adempimento (oltre che per la risoluzione contrattuale ovvero...

In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione il creditore che agisca per l'adempimento (oltre che per la risoluzione contrattuale ovvero per il risarcimento del danno) deve soltanto provare la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento. Tale criterio di riparto dell'onere della prova trova applicazione anche al caso in cui il debitore convenuto si avvalga dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c.

Pertanto, ove il preteso creditore (come il sindaco della società fallita) proponga opposizione allo stato passivo, dolendosi dell’esclusione di un credito (al compenso maturato) del quale aveva chiesto l’ammissione, il Fallimento, dinanzi alla pretesa creditoria azionata nei suoi confronti, può sollevare, per paralizzarne l’accoglimento in tutto o in parte, l’eccezione di totale o parziale inadempimento o d’inesatto adempimento da parte dello stesso ai propri obblighi contrattuali con, appunto, il solo onere di allegare, in relazione alle circostanze di fatto del caso (che ha l’onere di provare), l’inadempimento del sindaco istante.

I sindaci, in effetti, non esauriscono l’adempimento dei proprio compiti con il mero e burocratico espletamento delle attività specificamente indicate dalla legge avendo, piuttosto, l’obbligo di adottare (ed, anzi, di ricercare lo strumento di volta in volta più consono ed opportuno di reazione, vale a dire) ogni altro atto (del quale il sindaco deve fornire la dimostrazione) che, in relazione alle circostanze del caso (ed, in particolare, degli atti o delle omissioni degli amministratori che, in ipotesi, non siano stati rispettosi della legge, dello statuto o dei principi di corretta amministrazione) fosse utile e necessario ai fini di un’effettiva ed efficace (e non meramente formale) vigilanza sull’amministrazione della società e le relative operazioni gestorie.

 

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Irretroattività del nuovo art. 2407 c.c. sui limiti risarcitori della responsabilità dei sindaci. La pronuncia della Cassazione
La disposizione dell’art. 2407, comma 2°, c.c., nel testo introdotto dalla l. n. 35/2025 ed entrato in vigore il 12/4/2025,...

La disposizione dell’art. 2407, comma 2°, c.c., nel testo introdotto dalla l. n. 35/2025 ed entrato in vigore il 12/4/2025, regola soltanto i fatti che sono stati commessi dopo la sua entrata in vigore e non trova, di conseguenza, applicazione ai fatti che sono stati commessi prima della sua entrata in vigore.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale della disposizione dell'art. 2407 c.c. (vecchio testo) per avere omesso di fissare un limite quantitativo all’obbligo del debitore inadempiente o dell’autore di un atto illecito (come il componente del collegio sindacale di una società) di risarcire per l’intero il danno che lo stesso ha arrecato al patrimonio del creditore (come la società che gli ha conferito l’incarico) o di un terzo.

In tema di responsabilità dei sindaci di società di capitali, l’obbligo di vigilanza ex art. 2407 c.c. non si esaurisce in un controllo meramente formale, ma impone un’attività attiva e diligente di verifica dell’operato degli amministratori, comprensiva dell’obbligo di richiedere informazioni, sollecitare chiarimenti e attivare gli strumenti reattivi previsti dall’ordinamento (convocazione dell’assemblea, denuncia ex art. 2409 c.c., promozione dell’azione di responsabilità), sicché integra responsabilità concorrente con quella degli amministratori l’inerzia a fronte di operazioni macroscopicamente pregiudizievoli per la società.

I sindaci rispondono in solido con gli amministratori per i danni cagionati al patrimonio sociale quando, pur non avendo posto in essere direttamente l’atto di mala gestio, abbiano omesso di vigilare o di attivarsi per impedirne la realizzazione o limitarne gli effetti, essendo sufficiente la prova che l’esercizio diligente dei poteri di controllo avrebbe potuto evitare o ridurre il pregiudizio.

Qualora i fatti posti a fondamento dell’azione di responsabilità contro amministratori e sindaci integrino estremi di reato, trova applicazione l’art. 2947, comma 3, c.c., con conseguente operatività del termine prescrizionale decennale decorrente dalla consumazione dell’illecito, che, nei reati fallimentari di natura distrattiva, coincide con la dichiarazione di fallimento. L’intervenuta archiviazione in sede penale non determina alcun vincolo per il giudice civile, il quale è tenuto a compiere un’autonoma valutazione del fatto, onde verificare se lo stesso soggiaccia al termine generale quinquennale di cui al primo comma dell’art. 2947 c.c. ovvero al più lungo termine di cui al terzo comma della medesima disposizione.

La transazione intervenuta tra il danneggiato e uno dei corresponsabili in solido, in relazione a una parte soltanto del credito risarcitorio, determina lo scioglimento del vincolo della solidarietà passiva, senza, peraltro, vincolare in alcun modo la successiva ripartizione giudiziale della responsabilità tra i condebitori, spiegando efficacia limitatamente alla quota attribuita al condebitore stipulante.

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La liquidazione del socio receduto
La liquidazione della quota del socio receduto da s.a.s. avviene secondo l’effettiva consistenza economica del patrimonio sociale alla data del...

La liquidazione della quota del socio receduto da s.a.s. avviene secondo l'effettiva consistenza economica del patrimonio sociale alla data del recesso, valutato con criteri oggettivi ex art. 2289 c.c., privilegiando il metodo misto patrimoniale-reddituale con stima autonoma dell'avviamento per società operanti nel settore immobiliare, dove gli asset principali sono i beni immobili. Tale metodo rettifica il patrimonio netto contabile con valori di mercato delle voci di bilancio, riducendo la soggettività e ponendo in secondo piano flussi di cassa futuri.

Le operazioni in corso rilevano solo in presenza di elementi fattuali dimostrativi del loro effetto sul patrimonio alla data di recesso; asserzioni apodittiche senza riscontri non incidono sulla validità della perizia, ancorata a parametri oggettivi

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L’applicabilità dell’art. 2409 c.c. alle sole condotte di mala gestio attuali
Presupposto indefettibile della denuncia ex art. 2409 c.c. è rappresentato dal requisito dell’attualità dei comportamenti di mala gestio idonei a...

Presupposto indefettibile della denuncia ex art. 2409 c.c. è rappresentato dal requisito dell'attualità dei comportamenti di mala gestio idonei a costituire, se non disattivati, fonte di danno per la società. Lo natura dello strumento impedisce il suo utilizzo per censurare fatti remoti e/o comunque radicalmente privi di potenzialità lesiva.

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La domanda cautelare di revoca dell’amministratore e l’intestazione fiduciaria di quote
In tema di società a responsabilità limitata, la misura cautelare della revoca del liquidatore (applicabile per analogia a quella dell’amministratore...

In tema di società a responsabilità limitata, la misura cautelare della revoca del liquidatore (applicabile per analogia a quella dell’amministratore ex art. 2476, comma 3, c.c.) non può essere richiesta con ricorso ante causam, ma presuppone necessariamente la pendenza o la contestuale instaurazione del giudizio di merito avente ad oggetto l'azione sociale di responsabilità. Tale provvedimento ha infatti natura meramente conservativa e una funzione strumentale alla reintegrazione del patrimonio sociale, risultando privo di attitudine anticipatoria autonoma rispetto alla sentenza di condanna al risarcimento del danno.

L’intestazione fiduciaria di quote di partecipazione societaria integra un'ipotesi di interposizione reale di persona, per effetto della quale il fiduciario acquista la piena titolarità formale delle quote nei confronti della società e dei terzi. Conseguentemente, l’eventuale violazione degli obblighi derivanti dal patto fiduciario (quale il voto in assemblea senza preventiva autorizzazione del fiduciante) rileva esclusivamente come inadempimento contrattuale nell’ambito del rapporto interno tra le parti, ma non inficia la validità delle delibere sociali assunte dal fiduciario, né legittima di per sé la revoca giudiziale per gravi irregolarità gestorie.

Ai fini dell'accoglimento di una domanda cautelare d'urgenza, il pregiudizio lamentato deve essere imminente e attuale.

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Revoca in via cautelare del liquidatore
La sola istituzione formale in veste di liquidatore di una società è sufficiente a riconoscere il dovere di adempiere agli...

La sola istituzione formale in veste di liquidatore di una società è sufficiente a riconoscere il dovere di adempiere agli obblighi derivanti dalla posizione assunta.

La revoca in via cautelare – per giusta causa – del liquidatore avviene in ottica di anticipazione degli effetti dell’azione di merito ex art. 2487 co. 4 c.c. quando sussistono i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.  Il primo requisito può essere relativo al diritto che il liquidatore realizzi la liquidazione del patrimonio sociale con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico. Il secondo requisito necessario per poter esperire un’azione in via cautelare si rileva nel rischio, attuale e concreto, di reiterazione delle condotte costituenti il fumus boni iuris e quindi il presupposto legittimante l’azione anche nel merito. Nel caso della revoca del liquidatore, si tratta del rischio di subire un pregiudizio irreparabile poiché diretto a causare o aggravare l’insolvenza della società.

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Invalido il recesso ad nutum da una società a responsabilità limitata contratta a tempo determinato
Non è consentito il recesso “ad nutum” del socio di una società a responsabilità limitata contratta a tempo determinato, in...

Non è consentito il recesso "ad nutum" del socio di una società a responsabilità limitata contratta a tempo determinato, in considerazione sia della previsione letterale di cui all'art. 2473 c.c., che limita la possibilità di recedere al solo caso di società contratta a tempo indeterminato, sia della valutazione sistematica dipendente dalla diversa disposizione dettata per le società di persone, sia, infine, in relazione all'esigenza di tutela dei creditori che, facendo affidamento sul patrimonio sociale, hanno interesse al mantenimento della sua integrità.

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