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Controversie di competenza delle sezioni specializzate e inerenza al rapporto di società
La competenza della sezione specializzata in materia d’impresa non riguarda genericamente le controversie che coinvolgano un rapporto societario, né qualsivoglia...

La competenza della sezione specializzata in materia d’impresa non riguarda genericamente le controversie che coinvolgano un rapporto societario, né qualsivoglia profilo attinente ai negozi di trasferimento delle partecipazioni sociali; invero, il fatto che la vicenda oggetto del decidere tragga origine da un negozio traslativo di partecipazione societarie non è di per se sufficiente a determinare la competenza di tali sezioni specializzate, essendo piuttosto necessario che la controversia sia “causalmente” connotata dall’inerenza al rapporto di società, nel senso che l’esercizio del diritto nonché l’oggetto del petitum sostanziale devono entrambi scaturire direttamente dalla titolarità di partecipazioni sociali.

L’art. 3, comma 3, del d. lgs. n. 168/2003 va interpretato restrittivamente, nel senso che se è vero che il legislatore ha utilizzato il rapporto di connessione tra procedimenti come «speciale criterio inderogabile di attribuzione della competenza per materia» (nel senso che ha attribuito una competenza esclusiva di carattere cogente alle sezioni specializzate per le cause connesse), è altrettanto vero che ciò è previsto solo quando la connessione tra le cause sia tale da rendere indefettibile il simultaneus processus, nel caso in cui, cioè, la relazione tra cause è tale da imporre una trattazione unitaria delle stesse. Ai fini dell’operatività della vis actrattiva anche delle cause connesse nella competenza del giudice specializzato, occorre, pertanto, una connessione cd. qualificata, inquadrabile nello schema della pregiudizialità-dipendenza o della pregiudizialità tecnica delle questioni connesse a quelle oggetto di competenza delle sezioni specializzate in materia d’impresa.

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Giusta causa per la revoca di amministratore di Srl
La giusta causa per la revoca del liquidatore di una s.r.l. (art. 2487, 4° co., c.c.) ricorre non solo in...

La giusta causa per la revoca del liquidatore di una s.r.l. (art. 2487, 4° co., c.c.) ricorre non solo in presenza di gravi inadempimenti di obblighi previsti dalla legge o dallo statuto, ma anche qualora le modalità di svolgimento dell’incarico, essendo contrarie alla buona fede cd. oggettiva, risultino idonee a pregiudicare il rapporto di fiducia con i soci.

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Diritto alla restituzione del finanziamento nelle società di capitali e onere di provare i presupposti della postergazione del rimborso
Il diritto alla restituzione del finanziamento effettuato in qualsiasi forma dal socio di società di capitali non è soggetto alle...

Il diritto alla restituzione del finanziamento effettuato in qualsiasi forma dal socio di società di capitali non è soggetto alle comuni regole di diritto civile, bensì alla speciale disciplina di cui all'art. 2467, c.c. Invero, l’onere di provare i presupposti della postergazione del rimborso e, quindi, della temporanea inesigibilità del credito derivante dal finanziamento, grava sulla società destinataria della domanda di restituzione; la natura postergata del rimborso costituisce, infatti, un’eccezione in senso lato, rilevabile anche d’ufficio, ma pur sempre condizionata dal rilievo ex actis della situazione di crisi prevista dall’art. 2467, co. II, cod. civ.

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Nomina e revoca di amministratori di società a partecipazione pubblica
Una società non muta la sua natura di soggetto privato solo perché un ente pubblico ne possiede, in tutto o...

Una società non muta la sua natura di soggetto privato solo perché un ente pubblico ne possiede, in tutto o in parte, il capitale. Tale principio trova fondamento nell’incontestabile rilievo che il rapporto tra società ed ente pubblico è di assoluta autonomia, posto che l’ente può incidere sul funzionamento e sull’attività della società non già attraverso l’esercizio di poteri autoritativi o discrezionali, ma solo avvalendosi degli strumenti previsti dal diritto societario, da esercitare a mezzo dei componenti degli organi sociali di sua nomina. Ne discende, in via generale, la soggezione alla giurisdizione del giudice ordinario delle controversie societarie riguardanti le società in mano pubblica, fra le quali rientrano, a pieno titolo, quelle in materia di nomina e revoca degli amministratori. La revoca dell’amministratore di società per azioni partecipata da un soggetto pubblico, ai sensi dell’art. 2449 c.c., può essere impugnata dinanzi il giudice ordinario, trattandosi di atto “uti socius”, non “jure imperii”, compiuto dall’ente pubblico “a valle” della scelta di fondo per l’impiego del modello societario.
La disciplina relativa alla nomina e alla revoca di amministratori di società partecipate dallo Stato e dagli enti pubblici trova le proprie norme di carattere generale nel codice civile e nell’art. 50 del d.lgs. 267/2000 (TUEL).
L’art. 2449 c.c. – in deroga all’art. 2383, co. 1, c.c., che attribuisce alla competenza dell’assemblea la materia della nomina e della revoca degli amministratori – stabilisce che: “Se lo Stato o gli enti pubblici hanno partecipazioni in una società per azioni che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, lo statuto può ad essi conferire la facoltà di nominare un numero di amministratori e sindaci, ovvero componenti del consiglio di sorveglianza, proporzionale alla partecipazione al capitale sociale. Gli amministratori e i sindaci o i componenti del consiglio di sorveglianza nominati a norma del primo comma possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati. Essi hanno i diritti e gli obblighi dei membri nominati dall'assemblea. Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica. (...)”. Ai sensi dell’art. 2383, co. 3, c.c.: “Gli amministratori sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell’atto costitutivo, salvo il diritto dell’amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa”.
L’art. 50 TUEL, co. 8, prevede che: “Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, il sindaco e il presidente della provincia provvedono alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune e della provincia presso enti, aziende ed istituzioni”, mentre il successivo comma precisa che: “Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell’articolo 136”.
L’elezione di un nuovo sindaco e di un nuovo consiglio comunale ex art. 50, co. 8° e 9°, T.u.e.l. rappresenta ex sé “giusta causa” oggettiva di revoca della carica degli amministratori nella società partecipata dal comune, e non sussiste, quindi, il diritto degli amministratori revocati al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 2383, 3° comma, c.c.. L’art. 50, co. 8° e 9°, T.u.e.l., che prevede espressamente un meccanismo di spoils system, integra ex sé una giusta causa oggettiva di revoca degli amministratori ed é coerente all’art. 97 Cost., qualora riferito a soggetti titolari di organi di vertice dell’amministrazione e che debbano essere nominati intuitu personae, cioè sulla base di valutazioni personali coerenti all’indirizzo politico.
La revoca degli amministratori attuata con il meccanismo dello spoils system rappresenta un’ipotesi speciale di revoca fiduciaria anticipata, che è svincolata da qualunque presupposto e, pertanto, anche da una giusta causa. Tuttavia, essa è circoscritta temporalmente al termine di 45 giorni dall'insediamento del sindaco neoeletto, sì come scolpito dalle disposizioni citate (cfr. art. 50 co 9 TUEL).
La delibera di revoca dell’amministratore deve enunciare in maniera esplicita le ragioni della revoca, che devono presentare caratteri di effettività ed essere riportate in modo adeguatamente specifico, mentre la deduzione in sede giudiziaria di ragioni ulteriori non è ammessa. La previsione di cui all’art. 50, co. 8 e 9, TUEL identifica ex se una giusta causa oggettiva di revoca degli amministratori nel solo caso in cui la revoca intervenga nel termine di quarantacinque giorni dall’insediamento del nuovo sindaco, come previsto dall’art. 50, co. 9, TUEL. Di contro, la revoca dell’amministratore di una società partecipata da un Comune, disposta dal relativo sindaco oltre il termine di quarantacinque giorni dall’insediamento, è da ritenersi soggetta, quanto al ricorrere della giusta causa, alle regole ordinarie.
L’art. 2386, co. 1, c.c. stabilisce che “se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea, gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea”. Tale disposizione opera sul presupposto funzionale che la competenza a nominare e revocare gli amministratori sia attribuita all’organo assembleare (come in effetti è in via generale). In tale prospettiva, essa, a tutela delle prerogative assembleari, chiarisce la natura precaria della sostituzione operata all’interno dell’organo amministrativo, da parte degli stessi amministratori. Tuttavia, quando la competenza, nella nomina e nella revoca dell’amministratore, spetti al socio pubblico, non vi è necessità di nessuna ulteriore ratifica da parte della assemblea al fine di integrare/ratificare/stabilizzare gli effetti costitutivi della nomina già avvenuta, il che è logica conseguenza del fatto che non si deve salvaguardare alcuna prerogativa assembleare, che nella specie è assente, in quanto l’ordinario potere dell’assemblea è surrogato, per espressa previsione legislativa e statutaria, da quello attribuito al socio pubblico. In questo contesto, il successivo “passaggio” della nomina in assemblea costituisce un passaggio formale interno, funzionale a rendere (formalmente) edotta l’assemblea della avvenuta nomina, senza che possa attribuirsi natura di condizione sospensiva alla conseguente presa d’atto assembleare.

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L’effetto recuperatorio dell’azione di simulazione preclude l’azione di responsabilità
L’accoglimento dell’azione di simulazione proposta dal curatore, avente ad oggetto l’atto di cessione a prezzo irrisorio del patrimonio immobiliare sociale,...

L’accoglimento dell’azione di simulazione proposta dal curatore, avente ad oggetto l’atto di cessione a prezzo irrisorio del patrimonio immobiliare sociale, produce un effetto recuperatorio che elimina il danno: i beni tornano infatti nella disponibilità della procedura, che può venderli all’asta e distribuire il ricavato ai creditori. Di conseguenza, rispetto a tale cessione, non sussiste responsabilità dell'organo gestorio.

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Cessione di quote: competenza del tribunale delle imprese e prescrizione
In tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, l’uso della disgiuntiva “o” che precede il riferimento alle...

In tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, l'uso della disgiuntiva "o" che precede il riferimento alle controversie relative "ai diritti inerenti" di cui all'art. 3, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 168 del 2003 (come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. d), del d.l. n. 1 del 2012, conv. con modif. in l., n. 27 del 2012), si riferisce sia ai diritti
inerenti alle partecipazioni sociali cedute (cioè ai diritti del socio che discendono dalle stesse), sia ai diritti nascenti dall'atto di trasferimento delle partecipazioni sociali e da ogni altro negozio che abbia comunque ad oggetto tali partecipazioni, ivi compresi quelli afferenti al pagamento del prezzo di cessione, sicché anche in questo caso la controversia ad esso relativa è riconducibile alla competenza per materia della sezione specializzata in materia d'impresa.
L’art. 2949 c.c., che prevede la prescrizione quinquennale dei diritti derivanti dai rapporti sociali, trova applicazione solo ai diritti che derivano da rapporti inerenti all’organizzazione sociale in dipendenza diretta dal contratto di società, nonché da rapporti relativi alle situazioni propriamente organizzative determinate dallo svolgimento della vita sociale. Dal suo perimetro di applicazione va, quindi, escluso il diritto che non deriva da un rapporto sorto tra i soci in dipendenza diretta del contratto di società, e che non attiene nemmeno ai rapporti interni dell'organizzazione sociale, ma che discende dal negozio di trasferimento delle partecipazioni sociali, estraneo ai “rapporti sociali” di cui all’art. 2949 cc. L’estraneità del trasferimento di partecipazioni societarie al rapporto sociale è confermata dal disposto dell’art. 3, comma 2, let. b) d.l. n. 1 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla l.n. 27 del 2012. Invero, se la cessione di partecipazioni attenesse al rapporto sociale il legislatore – che all’art. 3, comma 2, let. a) d.l. cit. ha attribuito alla competenza delle Sezioni specializzate in materia di impresa le cause ed i procedimenti “relativi al rapporto societario” – non avrebbe ritenuto necessaria, per attribuire alla competenza delle stesse Sezioni la cognizione delle controversie in materia di trasferimento di partecipazioni sociali, la previsione
espressa di cui all’art. 3, comma 2, let. b) cit. In tale caso, pertanto, trova applicazione l’ordinaria prescrizione decennale, con conseguente rigetto dell’eccezione de qua.

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Recesso del socio di s.a.s. per giusta causa e liquidazione della quota
Il concetto di “giusta causa” si ricollega alla violazione dei doveri di fedeltà, di lealtà, di diligenza o di correttezza,...

Il concetto di "giusta causa" si ricollega alla violazione dei doveri di fedeltà, di lealtà, di diligenza o di correttezza, che ineriscono alla natura fiduciaria del rapporto e lo assoggettano ad una speciale disciplina. In tema di società, quindi, il recesso del socio può ritenersi determinato da giusta causa solo quando costituisca reazione legittima al comportamento degli altri soci, che obiettivamente e ragionevolmente sia tale da scuotere la fiducia in essi riposta.

In conseguenza del legittimo esercizio del diritto di recesso, il recedente ha diritto alla liquidazione della quota che, ai sensi dell’art. 2289 c.c., è commisurata al “valore della quota” determinata sulla base della situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si è verificato lo scioglimento.

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Aumento del capitale attraverso rinuncia al credito del socio verso la società
La delibera di aumento del capitale sociale attraverso la rinuncia a un credito da parte del socio verso la società...

La delibera di aumento del capitale sociale attraverso la rinuncia a un credito da parte del socio verso la società non ha oggetto illecito, né impossibile. Né, di per sé, può contestarsi che l’aumento del capitale possa essere sottoscritto mediante una compensazione con un credito del socio da finanziamento, anche nel caso in cui il termine per il rimborso non sia ancora scaduto (e non osta, di per sé, alla legittimità di una tale operazione la circostanza che il credito del socio debba considerarsi postergato, alle condizioni di cui all’art. 2467 c.c., poiché la “trasformazione” del credito da finanziamento in capitale di rischio, concorre in realtà alla protezione degli interessi dei creditori terzi tutelati da tale disposizione).

Una delibera assembleare che, pur regolarmente adottata, sia arbitrariamente e fraudolentemente preordinata al perseguimento di interessi divergenti da quelli societari ovvero alla realizzazione di scopi lesivi del singolo partecipante (caso che si verifica, ad esempio, nell’ipotesi di aumento del capitale sociale deliberato al solo scopo di estromettere dalla maggioranza chi si sa non essere in grado di sottoscriverlo), è nulla per illiceità dell’oggetto, ovvero, per abuso del diritto.

 

 

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Nullità della delibera dell’assemblea degli obbligazionisti per omessa convocazione
Il riferimento, nell’art. 2378 c.c., alla contestualità tra il deposito del ricorso ed il deposito della citazione, va letto nel...

Il riferimento, nell'art. 2378 c.c., alla contestualità tra il deposito del ricorso ed il deposito della citazione, va letto nel senso che il legislatore ha inteso correlare la proposizione dell'istanza cautelare alla pendenza del giudizio di merito, con ciò mirando ad escludere unicamente la presentazione di una richiesta cautelare ante causam. Una volta che il giudizio di merito risulti già instaurato, nulla osta alla proposizione dell'istanza anche non contestualmente all'introduzione del giudizio, ma in un momento successivo.

Non vi è distinzione ai fini della cautela provvisoria fra esecuzione ed efficacia: il limite che può precludere la pronuncia della sospensione è costituito dalla circostanza che gli effetti della deliberazione si “siano definitivamente realizzati ed esauriti”  ovvero sia intervenuta l“irreversibilità” degli stessi. Tuttavia  la funzione cautelare non sarebbe completa se il provvedimento di sospensione non potesse pronunciarsi quando, pur senza necessità di (ulteriori) atti di esecuzione, l’atto impugnato risultasse suscettibile di continuare a produrre effetti rispetto all’organizzazione sociale.

Bisogna escludere che il termine di otto giorni di cui all’art. 2366, comma 3, c.c., sia riferito alla spedizione dell’avviso di convocazione (come è nella disciplina delle società a responsabilità limitata secondo il chiaro disposto di cui all’art. 2479 bis, comma 1) e non già alla sua ricezione.

Il mancato rispetto dei termini di convocazione dell'assemblea, traducendosi in una impossibilità di partecipazione, dà luogo a nullità (e non già ad annullabilità) della relativa delibera.

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Esclusa competenza delle Sezione specializzata in materia d’impresa per accertamento di una società di fatto
La domanda di accertamento di un rapporto di società di fatto non rientra tra le materie di competenza della Sezione...

La domanda di accertamento di un rapporto di società di fatto non rientra tra le materie di competenza della Sezione specializzata in materia d’impresa di cui all’art. 3 del D. lgs. n. 168 del 2003. Invero, tale disposizione individua la competenza per materia non già con riguardo a qualsivoglia rapporto societario, bensì esclusivamente riguardo rapporti societari che involgano società di capitali (art. 3, co. II, D. lgs. n. 168/2003). Conseguentemente, deve escludersi che la competenza della Sezione specializzata in materia di impresa comprenda anche le domande aventi ad oggetto l’accertamento di una società di fatto: quest’ultima configura, infatti, una società di persone e, segnatamente, una società in nome collettivo irregolare, in quanto non soggetta all’iscrizione nel registro delle imprese.

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Trasferimento dei beni immobili non liquidati agli ex soci a seguito di estinzione della società
Qualora all’estinzione della società di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni...

Qualora all'estinzione della società di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, "pendente societate", fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo.

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Società a partecipazione pubblica: le controversie societarie sono soggette alla applicazione della clausola compromissoria
Gli atti costitutivi delle società, ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio (art. 2325...

Gli atti costitutivi delle società, ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio (art. 2325 bis c.c.), possono, mediante clausole compromissorie, prevedere la devoluzione ad arbitri di alcune ovvero di tutte le controversie insorgenti tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

L’indisponibilità del diritto conteso costituisce l’unico limite posto all’autonomia negoziale nella devoluzione agli arbitri della risoluzione delle controversie nascenti dal vincolo societario.

Nell’ambito delle controversie societarie aventi ad oggetto diritti indisponibili e con particolare riferimento alle impugnazioni di delibere assembleari, l’area della non compromettibilità è ristretta all’assoluta indisponibilità del diritto e quindi alle sole nullità insanabili.

La validità ed efficacia della clausola compromissoria non è esclusa dalla natura inderogabile delle norme che regolano il rapporto giuridico che ne integra l’oggetto, ove i diritti delle parti abbiano natura disponibile determinandosi esclusivamente l’effetto di ampliare il sindacato giurisdizionale sul lodo anche all’error in iudicando.

Le società a partecipazione pubblica hanno autonoma soggettività, con autonomia giuridica e patrimoniale rispetto al socio pubblico, sicché esse non perdono la propria natura di ente privato per il solo fatto che il capitale sia alimentato da conferimenti provenienti dallo Stato o da altro ente pubblico, ma conservano natura privata con organizzazione secondo il tipo societario di stampo civilistico, pubblico restando soggette all’applicazione della clausola compromissoria.

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