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Cessione di quote: oggetto immediato del contratto e garanzie relative al patrimonio sociale
La cessione delle partecipazioni di una società di capitali o di persone fisiche ha come oggetto immediato la partecipazione sociale...

La cessione delle partecipazioni di una società di capitali o di persone fisiche ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta. Pertanto, le carenze o i vizi relativi alle caratteristiche e al valore dei beni ricompresi nel patrimonio sociale - e, di riverbero, alla consistenza economica della partecipazione - possono giustificare l'annullamento del contratto per errore o, ai sensi dell'art. 1497 cod. civ., la risoluzione per difetto di "qualità" della cosa venduta, solo se il cedente abbia fornito, a tale riguardo, specifiche garanzie contrattuali, ovvero nel caso di dolo di un contraente, quando il mendacio o le omissioni sulla situazione patrimoniale della società siano accompagnate da malizie ed astuzie volte a realizzare l'inganno ed idonee, in concreto, a sorprendere una persona di normale diligenza.

Qualora alla cessione delle partecipazioni sociali siano collegati dei patti autonomi di garanzia, aventi ad oggetto le passività del patrimonio sociale (c.d. business warranties), questi patti non attengono all’oggetto immediato del negozio, consistente nell’acquisizione della partecipazione sociale, ma al suo oggetto mediato, riconducibile alla quota del patrimonio sociale che essa rappresenta, e costituiscono un’autonoma regolamentazione di garanzia, sicché, in caso di inadempimento, deve riconoscersi all’acquirente il diritto a conseguire un indennizzo, e non la possibilità di ottenere la risoluzione del contratto di acquisto delle azioni a causa del difetto di qualità della cosa venduta, secondo la disciplina di cui agli artt. 1495 e 1497 c.c..

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La sospensione cautelare della delibera di approvazione del bilancio d’esercizio
Nell’ambito del ricorso volto a sospendere, sino alla definizione del giudizio di merito, l’efficacia, gli effetti e l’esecuzione della delibera...

Nell'ambito del ricorso volto a sospendere, sino alla definizione del giudizio di merito, l’efficacia, gli effetti e l’esecuzione della delibera di approvazione del bilancio di una s.r.l., in una comparazione fra l’interesse della società a esporre all’esterno un bilancio, comunque vero, e l’interesse dell’attrice a ottenere chiarezza sul bilancio (vero) a costo di eliderlo totalmente, non può che prevalere il primo. In forza della sospensiva della delibera di approvazione del bilancio la società infatti opererebbe senza il bilancio. La sospensione della delibera sarebbe tale da esporre la società a rilevanti dubbi e riserve da parte degli operatori del mercato.

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Inadempimento di patto parasociale e risarcimento del danno
I patti parasociali devono essere considerati come convenzioni atipiche che si pongono sul “piano parasociale”, poiché riguardano i rapporti personali...

I patti parasociali devono essere considerati come convenzioni atipiche che si pongono sul “piano parasociale”, poiché riguardano i rapporti personali tra i soci sui quali detti accordi sono destinati ad operare. Il socio parte del patto parasociale può agire in via risarcitoria nei confronti degli altri soci stipulanti solo ove sussistano gli estremi di un danno diretto nei suoi confronti quale conseguenza immediata e diretta di un inadempimento del patto e non già mero riflesso del danno arrecato al patrimonio sociale.

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Inammissibilità del recesso ad nutum nelle s.r.l. contratte a tempo determinato
Il recesso “ad nutum” del socio di una società a responsabilità limitata contratta a tempo determinato non è consentito, in...

Il recesso "ad nutum" del socio di una società a responsabilità limitata contratta a tempo determinato non è consentito, in considerazione sia della previsione letterale di cui all'art. 2473 c.c., che limita la possibilità di recedere al solo caso di società contratta a tempo indeterminato, sia della valutazione sistematica dipendente dalla diversa disposizione dettata per le società di persone, sia, infine, in relazione all'esigenza di tutela dei creditori che, facendo affidamento sul patrimonio sociale, hanno interesse al mantenimento della sua integrità.

L'aspettativa di vita di un socio rispetto al termine di durata della società indicato nell'atto costitutivo (nel caso di specie fissato al 2050) è irrilevante ai fini della qualificazione della società come società contratta a tempo sostanzialmente indeterminato.

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Accertamento causa di scioglimento della società per impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell’assemblea
Nell’accertamento della sussistenza o meno di una causa di scioglimento della società il giudice deve fare riferimento agli elementi oggettivi...

Nell'accertamento della sussistenza o meno di una causa di scioglimento della società il giudice deve fare riferimento agli elementi oggettivi indicati dalla legge: in particolare, egli non può escludere la sussistenza di una causa di scioglimento della società sulla base del fatto che questa sia addebitabile ad uno dei soci.

In questa ottica, pertanto, anche il reiterato comportamento ostruzionistico di uno o parte dei soci, a cui lo statuto attribuisca un potere di blocco sulle delibere assembleari, è suscettibile di integrare la causa di scioglimento per impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell'assemblea.

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Contestazione della determinazione del valore delle azioni e nomina del valutatore ai sensi dell’art. 2437ter c.c.
In caso di contestazione del valore delle azioni ex art. 2437 ter, ultimo comma, c.c., si apre un procedimento di...

In caso di contestazione del valore delle azioni ex art. 2437 ter, ultimo comma, c.c., si apre un procedimento di volontaria giurisdizione. Tale procedimento, da attivarsi a cura della parte più diligente, prevede la nomina come valutatore di un soggetto terzo, il quale, tuttavia, non riveste la qualità di ausiliario del giudice, stante la natura non contenziosa del procedimento.

La procedura di contestazione del valore delle azioni ai fini del recesso ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2437 ter c.c., può essere effettuata anche in caso di liquidazione del valore delle azioni ai sensi di quanto previsto dall’art. 24, comma 5, d. lgs. 175/2016.

Le spese e i compensi dell'esperto possono essere poste in capo alle parti in solido tra loro con il provvedimento di nomina.

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Società estinta: sorte dell’atto di citazione e sopravvenienze attive
La notifica dell’atto di citazione ad una società estinta, ancor prima dell’instaurazione del giudizio, deve considerarsi radicalmente ed irrimediabilmente inesistente,...

La notifica dell'atto di citazione ad una società estinta, ancor prima dell'instaurazione del giudizio, deve considerarsi radicalmente ed irrimediabilmente inesistente, con la conseguenza che non si instaura alcun rapporto giuridico processuale tra le parti. L'inesistenza giuridica della notifica dell'atto di citazione può determinare, alternativamente, la nullità ovvero la radicale inesistenza della sentenza pronunciata a valle.

Ai fini dell'esperibilità dell'azione di responsabilità contro gli amministratori di una società risulta essere pregiudiziale l'accertamento incidentale della qualità di socio di chi la propone, ciò non tanto ai fini della legittimazione all'esercizio dell'azione di responsabilità, posto che quest'ultima può essere proposta da qualsiasi socio, indipendentemente dall'entità della partecipazione al capitale, quanto piuttosto in ordine alla titolarità del credito risarcitorio nei confronti degli amministratori, ove ritenuto esistente, dal momento che la società in questione è stata cancellata dal registro delle imprese e quindi i suoi soci succedono nella titolarità delle posizioni attive, in proporzione alla propria partecipazione.

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Falsus procurator di s.r.l. e condizioni di operatività del principio dell’affidamento incolpevole
Il principio dell’apparenza del diritto e dell’affidamento, traendo origine dalla legittima – e quindi incolpevole – aspettativa del terzo di...

Il principio dell’apparenza del diritto e dell’affidamento, traendo origine dalla legittima - e quindi incolpevole - aspettativa del terzo di fronte a una situazione ragionevolmente attendibile (ancorché non conforme a realtà) non altrimenti accertabile se non attraverso le sue esteriori manifestazioni, non è invocabile nei casi in cui la legge prescriva speciali mezzi di pubblicità mediante i quali sia possibile controllare con l’ordinaria diligenza la consistenza effettiva dell’altrui potere, come accade nel caso di organi di società di capitali regolarmente costituiti, salvo che si tratti di potere che possa sussistere indipendentemente dalla sua regolamentazione statutaria e possa essere conferito per determinati atti e senza particolari formalità.

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Abuso della maggioranza: presupposti ed effetti
Sono abusive le decisioni dei soci maggioritari che si palesano dettate dal solo intento di danneggiare indebitamente la minoranza, nella...

Sono abusive le decisioni dei soci maggioritari che si palesano dettate dal solo intento di danneggiare indebitamente la minoranza, nella indifferenza dell’utilità sociale (concetto quest’ultimo spesso di difficile definizione, talora dubitandosi della configurabilità di un interesse proprio della società). L’abuso, costituendo violazione dell’obbligo di esercitare i diritti sociali secondo buona fede, costituisce causa di illegittimità della decisione così ottenuta. L'abuso richiede dunque che si possa dire - sulla base di indici solitamente presuntivi - che la maggioranza abbia agito al solo scopo di ledere la minoranza nei suoi diritti partecipativi.

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Impugnazione di delibere assembleari: legittimazione ad agire
L’accertamento della nullità (o, in subordine, annullabilità) di delibere assembleari per omessa convocazione presuppone a monte la titolarità in capo...

L’accertamento della nullità (o, in subordine, annullabilità) di delibere assembleari per omessa convocazione presuppone a monte la titolarità in capo al ricorrente della qualità di socio, atteso che la convocazione all’assemblea costituisce un diritto del socio, non potendosi ritenere destinatario dell’avviso di convocazione, ai sensi dell’art. 2366 c.c., un soggetto che non rivesta tale qualità.

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Criteri interpretativi delle delibere assembleari e natura consensuale del contratto di sottoscrizione
I canoni dell’interpretazione del contratto possono essere presi a riferimento anche per le delibere assembleari [nel caso di specie, il...

I canoni dell’interpretazione del contratto possono essere presi a riferimento anche per le delibere assembleari [nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto erroneo considerare isolatamente e parzialmente il contenuto della delibera, poiché metodo interpretativo in violazione del principio per cui ciascuna parte dell’atto deve essere interpretata sistematicamente, ossia alla luce del tenore complessivo della delibera in cui è inserita e tenendo conto degli altri contenuti dell’atto (applicando, mutatis mutandis, l'art. 1363 c.c.)].

La sottoscrizione dell’aumento del capitale sociale è un contratto consensuale e non reale, che si perfeziona con la mera dichiarazione di volontà del socio di aderire all’aumento e non con il versamento della somma corrispondente.

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Responsabilità degli amministratori: natura dell’azione proposta dalla curatela, obblighi di diligenza e amministratore di fatto
L’azione di responsabilità proposta dal curatore della liquidazione giudiziale ex art. 255 c.c.i. compendia sia l’azione sociale di responsabilità prevista...

L'azione di responsabilità proposta dal curatore della liquidazione giudiziale ex art. 255 c.c.i. compendia sia l'azione sociale di responsabilità prevista dall'art. 2476, primo e terzo comma, c.c. sia l'azione di responsabilità proponibile dai creditori ai sensi dell'articolo 2476, sesto comma, c.c. contro gli amministratori ed è diretta alla reintegrazione del patrimonio della società fallita, patrimonio visto unitariamente come garanzia sia per i soci che per i creditori sociali. Ne consegue che il curatore della liquidazione giudiziale, nel proporre l’azione di responsabilità contro gli amministratori, potrà senz’altro invocare le agevolazioni probatorie che derivano dalla natura contrattuale della responsabilità degli amministratori verso la società, e quindi limitarsi a dimostrare il fatto costitutivo della pretesa (ossia che il soggetto ha ricoperto la carica di amministratore nel periodo in cui è avvenuto il fatto illecito) e ad allegare specificamente la violazione, essendo poi onere dell’amministratore dimostrare di aver adempiuto ai propri obblighi di diligenza.

Non risponde a diligenza la condotta dell'amministratore che non adempie gli obblighi tributari e previdenziali, dando preferenza all'adempimento di altre obbligazioni giacché così operando finisce con l'utilizzare il mancato versamento dei tributi quale fonte di finanziamento improprio dell'attività di impresa, esponendo la società a maggiori oneri per sanzioni e accessori.

La nozione di amministratore di fatto postula l’esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione e l’inserimento del soggetto nella gestione dell’impresa, desumibile dalle direttive impartite e dal condizionamento delle scelte operative della società, anche in assenza di una qualsivoglia investitura. A tal fine, pur non essendo necessario l’esercizio di tutti i poteri propri dell’organo di gestione, lo svolgimento dell’attività gestoria deve avvenire in modo sufficientemente sistematico e non può esaurirsi nel compimento di alcuni atti aventi carattere eterogeneo, episodico o occasionale. La prova della posizione di amministratore di fatto implica, dunque, l’accertamento della sussistenza di una serie di indici sintomatici dell’inserimento organico del soggetto con funzioni direttive, in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell’attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare, tipizzati dalla prassi giurisprudenziale, quali il conferimento di deleghe in favore dell’amministratore di fatto in fondamentali settori dell’attività di impresa, la diretta partecipazione alla gestione della vita societaria, la costante assenza dell’amministratore di diritto, la mancata conoscenza di quest’ultimo da parte dei dipendenti, il conferimento di una procura generale ad negotia, quando questa, per l’epoca del suo conferimento e per il suo oggetto, concernente l’attribuzione di autonomi ed ampi poteri, sia sintomatica dell’esistenza del potere di esercitare attività gestoria in modo non episodico od occasionale, ma con caratteri di sistematicità e completezza.

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