Il creditore di una società in composizione negoziata della crisi che non sia destinatario delle misure protettive, potendo agire anche individualmente a tutela del proprio credito, non ha un’esigenza attuale e concreta di accertare in via preventiva le criticità del piano di risanamento e del progetto di bilancio depositati nella procedura, sicché il ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi dell’art. 696 c.p.c. volto a tale verifica, alla ricostruzione dei movimenti contabili e delle condotte dell’amministratore e alla quantificazione del patrimonio sociale è inammissibile per difetto del periculum in mora, perché la richiesta di consulenza assume carattere meramente esplorativo [fornitore di servizi di una società che aveva chiesto la conferma delle misure protettive nei confronti di alcuni creditori finanziari, il quale prospettava la responsabilità dell’amministratore ai sensi degli artt. 2395 e 2043 c.c. per scelte gestorie asseritamente pregiudizievoli].
L’accertamento tecnico preventivo ai sensi dell’art. 696 c.p.c. è strumento volto a salvaguardare il diritto alla prova di un fatto o di una situazione a fronte del rischio di alterazioni irreversibili che ne precludano il successivo accertamento, sicché presuppone il concreto pericolo che il tempo necessario per il giudizio di merito pregiudichi irreparabilmente la possibilità di acquisire la prova, pericolo che deriva per lo più dal rischio di perimento della cosa o di modifica delle sue qualità essenziali, e in difetto di tale elemento l’istruzione preventiva ante causam è inammissibile.