Quando il curatore speciale di una s.r.l. sia stato nominato per consentire alla società di stare in giudizio, nelle azioni di responsabilità e di invalidità contrattuale indicate nel decreto di nomina, in persona di un soggetto diverso dall’amministratore in conflitto di interessi, la valutazione dell’incidenza della sopravvenuta nomina di un nuovo amministratore sull’individuazione del titolare del potere di rappresentanza processuale della società nei giudizi pendenti è rimessa in via esclusiva al giudice investito di tali giudizi, sicché è inammissibile l’autonomo ricorso di volontaria giurisdizione con cui la società chiede la revoca del curatore speciale per sopravvenuta insussistenza delle ragioni della nomina [curatore speciale nominato nel 2018 per l’azione di responsabilità ex art. 2476 c.c. contro l’amministratore unico e per le azioni di invalidità di contratti di affitto di ramo d’azienda; nuovo amministratore nominato nel 2019, coniuge del precedente; istanza di revoca già respinta e giudizio contenzioso pendente].
La nomina del curatore speciale della società per l’esercizio di azioni nelle quali l’amministratore in carica si trova in conflitto di interessi è preordinata a garantire alla società la possibilità di costituirsi nei giudizi indicati nel provvedimento di nomina in persona di un soggetto diverso dall’amministratore portatore di un interesse personale confliggente con quello sociale.
Nel procedimento camerale di volontaria giurisdizione di valore indeterminabile e di scarsa complessità le spese seguono la soccombenza e possono essere liquidate nei valori minimi previsti dal d.m. 55/2014, in considerazione della natura e del numero delle questioni di diritto affrontate.