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Tribunale di L'Aquila, 31 Dicembre 2025, n. 867/2025

Liquidatore di cooperativa, prosecuzione dell’attività in conflitto di interessi e quantificazione del danno risarcibile

Tribunale di L'Aquila, 31 Dicembre 2025, n. 867/2025
Liquidatore di cooperativa, prosecuzione dell’attività in conflitto di interessi e quantificazione del danno risarcibile

Il liquidatore, pur in assenza di un espresso divieto normativo di svolgere attività durante la liquidazione, è legittimato al compimento delle sole attività conservative del patrimonio sociale che non comportano assunzione di rischio d’impresa, perché l’intera fase liquidatoria è finalizzata alla cessione dei beni sociali e alla chiusura della società; ne consegue che egli risponde ai sensi dell’art. 2489 c.c. dell’aggravamento dell’esposizione debitoria derivante dalla prosecuzione dell’attività con costi non coperti dai ricavi, quando non deduca né provi la convenienza economica dell’operazione o la sua coerenza con la finalità liquidatoria, non essendo sufficienti generiche allegazioni sulla ricerca di acquirenti dell’azienda o sui tempi delle procedure di licenziamento del personale [liquidatore volontario di una cooperativa sociale, poi posta in liquidazione coatta amministrativa, che aveva assunto una nuova commessa a favore di una società di cui era presidente del consiglio di amministrazione, mantenendo in servizio il personale dipendente con costi superiori ai ricavi].

Il compimento da parte del liquidatore, in posizione di conflitto di interessi, di un’operazione da cui consegue un aggravamento dell’indebitamento sociale è sintomatico di una condotta non conforme ai doveri imposti dalla legge e dallo statuto, anche in assenza di una domanda di annullamento dell’atto, perché al liquidatore si applicano le norme in tema di organo gestorio e di responsabilità degli amministratori e la liquidazione è funzionale, oltre che al pagamento dei debiti sociali, alla ripartizione del residuo tra i soci.

Nell’azione di responsabilità contro il liquidatore per l’indebita prosecuzione dell’attività sociale, il danno risarcibile va determinato nell’effettivo incremento dell’indebitamento cagionato nel periodo, pari ai costi sostenuti, al netto delle sopravvenienze passive, dedotti i ricavi conseguiti con l’attività proseguita, e non può essere identificato con le somme insinuate dall’Erario e dagli enti previdenziali nel progetto di stato passivo della successiva procedura concorsuale, quando non sia possibile verificarne con esattezza la riferibilità alle condotte contestate e non risulti che lo stato passivo sia stato approvato in quei termini e sia divenuto definitivo.

La legittimazione a far valere la responsabilità del liquidatore per la violazione dell’art. 36 d.P.R. 602/1973 spetta in via esclusiva all’Amministrazione finanziaria; il pagamento dei fornitori durante la liquidazione, con postergazione di fatto dei debiti verso l’Erario e gli enti previdenziali, pur irrilevante ai fini della determinazione del danno risarcibile alla società, può tuttavia essere valutato come indice presuntivo di una condotta non conforme ai doveri di correttezza e professionalità imposti dalla natura dell’incarico.

Il conto economico analitico del periodo di liquidazione, ancorché formato unilateralmente dalla stessa procedura concorsuale che lo produce in giudizio, ha valenza probatoria in ordine ai dati in esso riportati quando non ne siano specificamente contestate le singole voci, perché la sola provenienza del documento da chi intende avvalersene non è di per sé idonea a escluderne il valore.

L’azione di responsabilità esercitata dal commissario liquidatore della società in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’art. 206 l. fall., previa autorizzazione dell’autorità di vigilanza, al pari di quella esercitata dal curatore fallimentare ai sensi dell’art. 146 l. fall., è un’azione unitaria e inscindibile che ricomprende sia l’azione sociale di responsabilità sia l’azione spettante ai creditori sociali ai sensi dell’art. 2394 c.c.

Ai sensi dell’art. 2489 c.c. nei confronti dei liquidatori sono esperibili le medesime azioni di responsabilità proponibili nei confronti degli amministratori; la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico vanno valutate con riferimento al fine ultimo della liquidazione e dell’estinzione della società e al compimento dei soli atti utili a tale scopo, sicché l’attività discrezionale dei liquidatori incontra il limite della ragionevolezza e della coerenza con le finalità della fase liquidatoria.

La fase di liquidazione deve essere improntata a finalità conservative del patrimonio sociale, a tutela tanto dell’interesse dei creditori al pagamento dei debiti sociali quanto dell’interesse dei soci alla ripartizione del residuo.

L’azione sociale di responsabilità ha natura contrattuale, perché trova la sua fonte nell’inadempimento dei doveri imposti dalla legge o dall’atto costitutivo, mentre l’azione di responsabilità verso i creditori sociali ha natura extracontrattuale e presuppone l’insufficienza patrimoniale cagionata dall’inosservanza degli obblighi di conservazione del patrimonio sociale.

Quando il danno emergente consiste nell’ammanco di una somma già determinata nel suo ammontare, l’obbligazione risarcitoria soggiace a un regime assimilabile a quello dei debiti di valuta, sicché sono dovuti i soli interessi legali ai sensi degli artt. 1224 e 1284 c.c., salva la prova del maggior danno a carico del danneggiato.

Data Sentenza: 31/12/2025
Carica: Presidente
Giudice: Giovanni Spagnoli
Relatore: Maura Manzi
Registro: RG 1899 / 2020
Allegato:
Stampa Massima
Data: 24/10/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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