Integra condotta gravemente negligente dell’amministratore, sottratta alla regola dell’insindacabilità delle scelte di gestione, l’erogazione di una rilevante somma di denaro a titolo di acconti su futuri acquisti a favore di una società fornitrice che ha depositato bilanci con patrimonio netto negativo ed è già stata posta in liquidazione, senza alcuna preventiva verifica della fruttuosità anche solo potenziale dell’operazione, perché tale erogazione si risolve in un finanziamento privo di garanzie a una società in gravi difficoltà [acconti per oltre trecentomila euro versati da una s.r.l. di commercio di autoveicoli, poi fallita, a una fornitrice in liquidazione, a fronte di consegne di veicoli di valore modesto e di un residuo credito mai recuperato].
Quando l’erogazione di somme sociali è di per sé illegittima perché compiuta senza le cautele dovute, il danno risarcibile consiste nella fuoriuscita della somma dal patrimonio sociale, al netto del controvalore dei beni ricevuti e incamerati dalla società, e diviene superfluo accertare la successiva irrecuperabilità del credito, perché la somma non avrebbe dovuto uscire dalle disponibilità sociali con quelle modalità.
La dispersione delle risorse liquide della società costituisce in sé fonte di responsabilità dell’amministratore e del conseguente obbligo di risarcire il danno, autonoma e indipendente dalla perdita del capitale sociale.
L’eventuale attuale incapienza dell’amministratore non esclude l’interesse del curatore a esercitare l’azione di responsabilità, perché l’interesse ad agire non coincide con le valutazioni di opportunità sottese alla scelta di proporre l’azione e l’amministratore risponde con tutto il suo patrimonio presente e futuro.
Il risarcimento del danno cagionato dall’amministratore al patrimonio sociale costituisce debito di valore, sul quale spettano sia la rivalutazione, che ha funzione reintegratoria del patrimonio del danneggiato, sia gli interessi, correlati alla mancata disponibilità della somma, calcolati sulla somma via via annualmente rivalutata al tasso dell’art. 1284, comma 1, c.c. dalla data dell’erogazione dannosa e al tasso dell’art. 1284, comma 4, c.c. dalla notificazione della domanda giudiziale fino alla decisione.
L’insindacabilità nel merito delle scelte di gestione dell’amministratore trova un limite nella loro ragionevolezza, da valutarsi ex ante secondo la diligenza del mandatario, tenendo conto dell’omessa adozione delle cautele, delle verifiche e delle informazioni preventive normalmente richieste per una scelta di quel tipo e della diligenza mostrata nell’apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all’operazione.