Il pregiudizio lamentato dai soci di s.r.l. che abbiano finanziato la società confidando nelle informazioni dell’amministratore sulla fattibilità di un’operazione di acquisto immobiliare e che, a seguito del fallimento della società, non abbiano ottenuto la restituzione delle somme versate costituisce un danno meramente riflesso del pregiudizio arrecato al patrimonio sociale, non risarcibile ai sensi dell’art. 2476, comma 7, c.c., perché la condotta gestoria ha potenzialità dannosa riferibile direttamente alla società e solo indirettamente ai soci, quali titolari della partecipazione o creditori della società per i finanziamenti infruttiferi erogati [soci finanziatori che imputano all’amministratore unico false informazioni sull’ottenimento di un mutuo per l’acquisto di un immobile destinato all’attività sociale, acquisto non concluso per difformità urbanistiche, e il mancato rimborso dei versamenti dopo il fallimento della società].
L’azione del socio o del terzo direttamente danneggiato da atti dolosi o colposi dell’amministratore di s.r.l., prevista dall’art. 2476, comma 7, c.c., ha natura extracontrattuale e, pur in assenza di una disposizione analoga all’art. 2395, comma 2, c.c., si prescrive nel termine quinquennale dell’art. 2947 c.c., che decorre dal compimento dell’atto lesivo o dalla sua immediata manifestazione nel patrimonio del danneggiato, ovvero dal momento in cui questi, con l’ordinaria diligenza, è in grado di percepire il carattere dannoso della condotta.
La coincidenza presuntiva del dies a quo della prescrizione con la dichiarazione di fallimento della società opera per l’azione dei creditori sociali di cui all’art. 2476, comma 6, c.c., perché è collegata all’oggettiva percepibilità dello stato di decozione, e non si estende all’azione del socio o del terzo direttamente danneggiato di cui all’art. 2476, comma 7, c.c., che postula un pregiudizio immediato al patrimonio del singolo indipendentemente dalle sorti della società.
La sospensione della prescrizione prevista dall’art. 2941, n. 7, c.c. tra le persone giuridiche e i loro amministratori in carica riguarda le sole azioni di responsabilità esercitate nell’interesse della società e non si applica all’azione risarcitoria del socio o del terzo direttamente danneggiato di cui all’art. 2476, comma 7, c.c.
L’azione di cui all’art. 2476, comma 7, c.c., al pari di quella prevista dall’art. 2395 c.c., si colloca al di fuori del contratto sociale e del rapporto tra amministratore e società ed è esperibile solo quando il danno sia conseguenza immediata e diretta della condotta dell’amministratore sul patrimonio del socio o del terzo e non costituisca il mero riflesso del pregiudizio arrecato al patrimonio sociale.