Non sussiste la responsabilità del liquidatore ai sensi dell’art. 2495 c.c. verso il creditore sociale rimasto insoddisfatto per l’omessa indicazione del suo credito nel bilancio finale di liquidazione quando dal bilancio le attività risultano pari a zero, perché la somma eventualmente dovuta al creditore leso va individuata con riferimento all’attivo risultante dal bilancio e, in mancanza di attivo, il credito non avrebbe potuto essere soddisfatto neppure se correttamente indicato, sicché difetta il nesso di causalità tra la condotta e il danno [credito per canoni di locazione e oneri condominiali accertato con decreto ingiuntivo, non indicato nel bilancio finale di liquidazione di una s.r.l. cancellata dal registro delle imprese con attivo pari a zero].
L’obbligo del liquidatore di pagare i debiti sociali nel rispetto della par condicio creditorum sussiste soltanto quando la società si trova già in una situazione di incapienza patrimoniale, perché il principio di parità di trattamento dei creditori non è assoluto e opera solo in presenza di un concorso, anche soltanto potenziale, di più creditori su un patrimonio insufficiente a soddisfarli tutti, mentre in assenza di tale situazione i pagamenti vanno eseguiti secondo i criteri dell’art. 1193 c.c.
Il creditore sociale che agisce contro il liquidatore per la violazione della par condicio creditorum nella liquidazione deve allegare la situazione di incapienza della società e, ai fini del nesso di causalità, allegare e provare l’esecuzione di pagamenti preferenziali.
La responsabilità del liquidatore verso i creditori sociali rimasti insoddisfatti dopo la cancellazione della società, prevista dall’art. 2495 c.c., ha natura extracontrattuale, configurandosi come lesione del credito del terzo, e presuppone la prova, da parte del creditore, del mancato soddisfacimento del credito, della condotta dolosa o colposa del liquidatore e del nesso di causalità tra tale condotta e il mancato pagamento.