L’accordo di ricerca congiunta che prevede che, all’esito della fase di ricerca e sperimentazione, un comitato misto delle parti proponga le modalità di sfruttamento congiunto dei risultati, anche mediante un apposito addendum, e che subordina lo sfruttamento commerciale dei risultati o del software a un accordo scritto sulle royalties obbliga i contraenti soltanto a concordare le modalità di un eventuale sviluppo commerciale dell’esito della ricerca e non a sfruttarlo commercialmente in modo congiunto, perché il vantaggio economico atteso dallo sfruttamento congiunto costituisce una motivazione dell’accordo e non consente di integrare il contratto con obbligazioni di sfruttamento non definite nel loro contenuto [accordo operativo tra un ente pubblico di ricerca spaziale e una società di ricerca per l’ottimizzazione dell’elaborazione di modelli digitali di elevazione da dati satellitari, con domanda di risoluzione e risarcimento per mancato sfruttamento commerciale dei risultati].
È esclusa una condotta contraria a buona fede, nella conclusione o nell’esecuzione dell’accordo di ricerca congiunta, del contraente che non dà corso alla fase di sfruttamento commerciale dei risultati quando la riunione del comitato misto deputata a valutarne la fattibilità e le modalità è stata abbandonata dall’altro contraente a causa di divergenze sulla spettanza dei pagamenti residui.
La minuta di verbale del comitato misto previsto dal contratto, che richiama una tabella non allegata e rinvia all’interpello dell’ufficio contratti, non integra una modifica consensuale del contenuto dell’accordo quando non è stata formalmente trasfusa in una modifica ufficiale di esso, e non fonda quindi il diritto al rimborso di costi ulteriori rispetto a quelli contrattualmente previsti.
Nell’accordo di ricerca che distingue una quota di compenso a prezzo fermo e fisso per il costo del lavoro da una quota massima a titolo di rimborso costi, quest’ultima è dovuta soltanto previa presentazione dei giustificativi delle spese sostenute e non copre attività di consulenza.