La mera approvazione, da parte del socio di s.r.l., dei bilanci nei quali sono iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale immobili non di proprietà della società non integra la fattispecie di responsabilità solidale prevista dall’art. 2476, comma 8, c.c., perché tale responsabilità presuppone una condotta commissiva del socio cui abbia fatto seguito il compimento, da parte degli amministratori, di un atto di gestione dannoso da essa indotto, mentre esulano dall’ambito della norma le condotte inderogabilmente riservate ai soci, salvo che l’ingerenza si eserciti determinando gli amministratori al compimento dei conseguenti atti esecutivi [costi di costruzione di fabbricati strumentali sostenuti da s.r.l. a base familiare su terreni dell’amministratore unico, pervenuti per successione alla socia di maggioranza e iscritti nell’attivo dei bilanci da questa approvati].
Il sostenimento, da parte di s.r.l., dei costi di costruzione di fabbricati su terreni di proprietà del socio amministratore non costituisce di per sé danno risarcibile quando i fabbricati sono destinati all’esercizio dell’attività per la quale la società è stata costituita, perché il danno è configurabile solo ove si dimostri che una diversa scelta gestionale, come la locazione di fabbricati di proprietà di terzi estranei alla compagine sociale, sarebbe stata più conveniente per la società avuto riguardo alla durata dell’attività, tenuto conto anche dell’utilizzo gratuito degli immobili da parte della società, dell’assenza di finalità speculative a suo danno e della destinazione dei beni familiari a garanzia del credito sociale, poi sottoposti a esecuzione forzata dai creditori sociali.
La condotta gestoria dannosa è addebitabile a chi, al tempo del suo compimento, rivestiva la carica di amministratore, si era ingerito nella gestione o aveva determinato l’amministratore a compierla, sicché dei costi sostenuti dalla s.r.l. per la costruzione di fabbricati su terreni dell’amministratore unico allora in carica non rispondono né il socio nominato amministratore in epoca successiva né il socio divenuto proprietario degli immobili per successione dopo la loro realizzazione, in difetto di prova di una sua ingerenza nella gestione anteriore.
Il difetto di motivazione della sentenza di primo grado sull’importo di un capo di condanna risarcitoria dell’amministratore comporta, quando dalla motivazione risultano comunque individuate le condotte ritenute produttive di danno risarcibile e i relativi importi, la rideterminazione in appello della condanna nella misura corrispondente a tali condotte, se le relative statuizioni non sono state oggetto di specifica censura.
La responsabilità solidale del socio di s.r.l. prevista dall’art. 2476, comma 8, c.c., che costituisce eccezione alla regola dell’art. 2462, comma 1, c.c., non richiede che la decisione o l’autorizzazione dell’atto dannoso sia formalizzata e può desumersi tanto da atti formali quanto da manifestazioni di volontà, anche di mero fatto, con cui il socio abbia dato impulso o comunque influenzato l’attività degli amministratori inducendoli a compiere atti di gestione dannosi, purché vi sia un’effettiva influenza sull’attività gestoria che consenta di imputargli il coinvolgimento diretto nell’assunzione di scelte gestorie pregiudizievoli.