Costituisce opera fotografica tutelata ai sensi dell’art. 2, n. 7, l. 633/1941, e non semplice fotografia, lo scatto dotato di evidente valore estetico e artistico che, attraverso un’inquadratura originale e un’attenta pianificazione del momento della ripresa, non si limita a documentare un fatto ma enfatizza la condizione, anche emotiva, dei soggetti ritratti, e tale valenza artistica trova conferma nei riconoscimenti ottenuti in un concorso fotografico internazionale e nella pubblicazione in copertina su una rivista di fama mondiale [fotografia di un barcone di migranti ripresa in verticale da un elicottero, trasmessa senza consenso e senza menzione dell’autore in programmi televisivi di un’emittente radiotelevisiva].
L’esimente di cui all’art. 65, comma 2, l. 633/1941 presuppone che la riproduzione dell’opera avvenga in occasione di avvenimenti di attualità e sia finalizzata alla rappresentazione di un evento di interesse attuale, sicché non ne beneficia l’impiego di una fotografia a mero scopo illustrativo, come sfondo visivo del tema generale trattato in una trasmissione televisiva, quando l’immagine non ritrae l’accadimento da narrare, e in ogni caso la scriminante richiede l’indicazione della fonte, salvo il caso di impossibilità.
Ai fini della responsabilità prevista dall’art. 158 l. 633/1941 la colpa sussiste quando è violato lo standard di diligenza richiesto allo specifico operatore del settore, sicché l’emittente televisiva che intende utilizzare una fotografia reperita in rete è tenuta a verificarne preventivamente la paternità, condotta concretamente esigibile mediante l’esame del portale da cui l’immagine è tratta o il ricorso ad applicazioni disponibili in rete che consentono di individuarne la provenienza.
La titolarità dei diritti d’autore su una fotografia può essere desunta dall’insieme della documentazione prodotta, quali le schermate di siti web che pubblicano l’immagine con l’indicazione del titolo, del premio attribuito per lo scatto e del nome dell’autore e la successiva pubblicazione su una rivista con la menzione del fotografo, e la valenza probatoria delle schermate non è superata da contestazioni generiche che non specificano in che modo le immagini si discosterebbero dall’effettivo contenuto dei siti.
Una volta qualificata la fotografia come opera dell’ingegno ai sensi dell’art. 2, n. 7, l. 633/1941, perdono rilevanza le censure fondate sui presupposti del diritto all’equo compenso di cui all’art. 90 l. 633/1941, perché esse presuppongono la sussunzione dell’immagine nella categoria delle fotografie semplici.
L’omessa menzione del nome dell’autore nella riproduzione di un’opera fotografica lede il diritto morale alla paternità dell’opera, diritto fondamentale della personalità il cui pregiudizio è risarcibile ai sensi dell’art. 2059 c.c., in aggiunta al danno derivante dall’indebito sfruttamento economico dell’opera.
Il discrimine tra opera fotografica protetta e semplice fotografia risiede nella capacità creativa dell’autore, ossia nella sua impronta personale, nella scelta e nello studio del soggetto da rappresentare e nella realizzazione e rielaborazione dello scatto, tali da suscitare suggestioni che trascendono il comune aspetto della realtà rappresentata, mentre non fruiscono di tale protezione le fotografie che si limitano a riprodurre fedelmente la realtà senza alcun apporto creativo.
L’illecito di cui all’art. 158 l. 633/1941 costituisce una specificazione della norma generale dell’art. 2043 c.c., sicché la concreta sussistenza di un danno risarcibile va accertata secondo i criteri che governano la responsabilità aquiliana.
La violazione del diritto di esclusiva sull’opera comporta di per sé la sussistenza di un danno da lucro cessante, restando a carico del titolare soltanto l’onere di provarne l’entità, che è suscettibile di liquidazione in via forfettaria mediante il criterio del prezzo del consenso di cui all’art. 158, comma 2, l. 633/1941, il quale costituisce la soglia minima del ristoro spettante.
I documenti formatisi dopo il maturare delle preclusioni istruttorie del giudizio di primo grado, ma prima del passaggio della causa in decisione, sono nuovi mezzi di prova ammissibili in appello ai sensi dell’art. 345, comma 3, c.p.c., perché dal regime processuale non si ricava un onere di produrli in primo grado a pena di decadenza, anche se la parte avrebbe potuto acquisirli prima che la causa fosse trattenuta in decisione.