Nell’azione di responsabilità dei creditori sociali esercitata dal curatore fallimentare nei confronti dell’amministratore di s.r.l., il mancato deposito dei bilanci d’esercizio, anche se protratto per molti anni, non costituisce un fatto sintomatico di assoluta evidenza idoneo a far decorrere la prescrizione quinquennale da un momento anteriore alla dichiarazione di fallimento, perché esso impedisce ai creditori di conoscere la situazione patrimoniale della società ma nulla rivela, in modo evidente, circa l’insufficienza del patrimonio sociale a soddisfare i loro crediti [azione promossa dal curatore del fallimento di una s.r.l. contro gli eredi dell’amministratore unico che aveva omesso il deposito dei bilanci dal 2004 e il pagamento dei debiti tributari e previdenziali].
Ai fini della decorrenza della prescrizione dell’azione di responsabilità dei creditori sociali, l’insufficienza patrimoniale della società accertata dal liquidatore in una relazione non sottoposta a pubblicità legale non è oggettivamente percepibile dai terzi creditori, sicché, quando la società ha proseguito l’attività disponendo di beni immobili, ancorché sottoposti a esecuzione forzata, il primo momento di assoluta evidenza dell’insufficienza patrimoniale può coincidere con la dichiarazione di fallimento.
L’omesso e sistematico pagamento dei debiti tributari e previdenziali da parte dell’amministratore di s.r.l. che disponga della liquidità necessaria per farvi fronte costituisce un anomalo strumento di autofinanziamento e integra un illecito fonte di responsabilità verso la società e i creditori sociali, il cui danno consiste nelle sanzioni e negli interessi maturati a carico della società e risultanti dalle cartelle di pagamento.
Nell’azione di responsabilità dei creditori sociali, di natura extracontrattuale, la prova della disponibilità della liquidità necessaria al pagamento dei debiti tributari e previdenziali rimasti insoluti grava sul curatore e può essere desunta in via presuntiva da elementi documentali che attestino, nel periodo degli inadempimenti, un’intensa attività d’impresa e un consistente patrimonio sociale comprensivo di disponibilità liquide, anche quando gli estratti conto bancari si riferiscono all’esercizio successivo alla cessazione dell’amministratore dalla carica.
La formazione dell’inventario è elemento costitutivo del beneficio d’inventario e la relativa prova grava sull’erede che invoca la limitazione della responsabilità per i debiti ereditari, o su chi lo rappresenta, sicché, in mancanza di tale prova, l’erede minorenne all’apertura della successione si considera decaduto dal beneficio ai sensi dell’art. 489 c.c. una volta decorso il termine ivi previsto e non può invocare la limitazione della responsabilità intra vires per il debito risarcitorio derivante dalla responsabilità gestoria del de cuius.
Il termine quinquennale di prescrizione dell’azione di responsabilità dei creditori sociali esercitata dal curatore decorre dal momento dell’oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell’insufficienza dell’attivo a soddisfare i debiti, e sussiste una presunzione iuris tantum di coincidenza di tale momento con la dichiarazione di fallimento, sicché grava sull’amministratore, o sui suoi eredi, la prova contraria di una diversa e anteriore data di insorgenza e percepibilità dell’incapienza patrimoniale, mediante la deduzione di fatti sintomatici di assoluta evidenza.
Quando nei confronti di una parte del giudizio di primo grado non sia riproposta in appello alcuna domanda ed essa non abbia proposto impugnazione incidentale, non vi è soccombenza nei suoi rapporti con chi ha impugnato la sentenza e sulla regolazione delle relative spese del grado va dichiarato il non luogo a provvedere.