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Corte d'appello di Napoli, 30 Settembre 2025, n. 4581/2025

Accordo transattivo tra soci sulla scissione, progetto difforme dell’amministratore e libertà di voto in assemblea

Corte d'appello di Napoli, 30 Settembre 2025, n. 4581/2025
Accordo transattivo tra soci sulla scissione, progetto difforme dell’amministratore e libertà di voto in assemblea

Il voto favorevole espresso in assemblea dai soci, obbligatisi con accordo transattivo verso altri soci a realizzare la scissione della società secondo valori concordati, sul progetto di scissione predisposto dall’amministratore in base a valori patrimoniali difformi da quelli pattuiti costituisce esercizio della libertà di voto del socio e non comportamento esecutivo delle obbligazioni negoziali, sicché da esso non può desumersi l’inadempimento dell’accordo né il presupposto per l’applicazione della penale, quando i soci abbiano già adempiuto all’obbligo di fare quanto nella loro disponibilità per dare corso alla scissione ratificandola in assemblea e incaricando l’amministratore di eseguirla [accordo transattivo tra due gruppi di soci di s.r.l. per la scissione della società in due beneficiarie da assegnare ai rispettivi gruppi, con penale di 1.500.000 euro; progetto di scissione redatto dall’amministratore unico con svalutazione della partecipazione in una controllata e non approvato per il voto contrario dell’altro gruppo; condanna alla penale riformata in appello].

La violazione, da parte dell’amministratore unico, del mandato assembleare a predisporre il progetto di scissione secondo i valori concordati tra i soci non è imputabile ai soci che si erano obbligati verso altri soci a realizzare la scissione quando l’amministratore sia stato nominato all’unanimità e sia quindi organo di fiducia di tutti i soci, perché in tal caso la loro responsabilità presuppone la prova che l’amministratore abbia ricevuto da essi specifiche direttive volte alla violazione degli accordi e abbia agito in esecuzione di tali direttive.

L’amministratore unico incaricato dall’assemblea, all’unanimità, di dare esecuzione alla scissione ai valori concordemente determinati dai soci non è autorizzato a rideterminare i valori delle partecipazioni da attribuire e, se riscontra che tali valori non corrispondono al valore reale, deve sottoporre la circostanza all’assemblea perché deliberi la conferma o la modifica degli accordi, dovendo agire nell’interesse comune di tutti i soci e non di una parte soltanto.

La società che sottoscrive l’accordo transattivo relativo alla scissione di una società di cui non è socia, partecipando insieme ad altre società a una parte contrattuale qualificata come unico centro di interessi e assumendo in solido con esse le obbligazioni pattuite, è interessata alla scissione ed è tenuta a rispondere dell’eventuale inadempimento all’obbligo di procedere alla scissione, sicché è passivamente legittimata rispetto alla domanda volta ad accertarlo.

È escluso il dolo idoneo a fondare l’annullamento, ai sensi degli artt. 1427, 1439 e 1975 c.c., di un accordo tra soci avente anche natura transattiva quando dallo stesso testo dell’accordo risulti che tutte le parti conoscevano lo stato di contaminazione degli immobili della società controllata, perché l’accordo definisce anche una lite fondata su tale stato e attribuisce agli immobili un valore determinato anche in considerazione della loro qualificazione di sito contaminato.

Dopo la decisione della Corte di cassazione che respinge l’istanza di regolamento di competenza, il deposito, nel termine fissato dalla Corte, di una nota contenente l’atto introduttivo, il relativo fascicolo e la decisione sul regolamento integra la riassunzione del processo e ne impedisce l’estinzione, perché manifesta la volontà di proseguire il giudizio, senza che occorra un’istanza di fissazione dell’udienza quando il giudice, che non ha mai formalmente sospeso il processo, abbia già fissato e trattato udienze in attesa della decisione sul regolamento.

Quando è compiuta un’attività processuale astrattamente riconducibile al modello della riassunzione, spetta al giudice davanti al quale essa è effettuata stabilire se sia tempestiva e rispetti i requisiti di forma e di contenuto necessari per la continuazione del processo, esaminando il contenuto sostanziale dell’atto per verificare la sussistenza di una non equivoca volontà di proseguire il giudizio, configurabile anche implicitamente e senza necessità di un’espressa dichiarazione.

Ai fini della liquidazione delle spese del giudizio di appello il valore della controversia si desume dall’importo oggetto della condanna di primo grado, e il compenso liquidato per la difesa congiunta di più parti aventi la medesima posizione processuale, in assenza di richiesta di liquidazione in solido, si ripartisce in parti uguali tra le parti.

Data Sentenza: 30/09/2025
Carica: Presidente
Giudice: Paolo Celentano
Relatore: Roberto Notaro
Registro: RG 4706 / 2020
Allegato:
Stampa Massima
Data: 24/10/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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