La riduzione delle commesse e degli incarichi affidati dall’ente pubblico socio di maggioranza alla società controllata non integra una violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale rilevante ai sensi dell’art. 2497 c.c. quando l’ente non sia vincolato da alcun obbligo contrattuale o normativo a commissionare alla controllata progetti per il conseguimento dell’oggetto sociale, perché si tratta di una scelta di indirizzo politico dell’ente controllante, non sindacabile in sede giudiziaria [azione risarcitoria promossa da un creditore di una società per lo sviluppo economico territoriale, partecipata al 51% da una regione e ammessa a concordato preventivo, nei confronti della regione, in cui l’ammissibilità dell’azione verso l’ente pubblico e l’esercizio della direzione e coordinamento, presunto ai sensi dell’art. 2497-sexies c.c., erano coperti da giudicato interno per difetto di impugnazione].
L’ente pubblico socio di controllo non ha alcun obbligo normativo di ricapitalizzare la società controllata il cui capitale si sia ridotto al di sotto del limite legale, sicché la scelta di porla in liquidazione e successivamente di percorrere la strada del concordato preventivo è legittima, insindacabile e non contraria ai criteri di corretta gestione societaria rilevanti ai sensi dell’art. 2497 c.c.
Nell’azione di responsabilità ai sensi dell’art. 2497 c.c. è generica, e non può fondare la condanna dell’ente che esercita direzione e coordinamento, la contestazione basata sulle relazioni dell’organo amministrativo della controllata che non individua il comportamento negligente della controllante, il danno concretamente arrecato al patrimonio sociale e le ragioni per cui il fatto sarebbe imputabile alla controllante.
La mancata attuazione, da parte dell’ente controllante, di una legge regionale che prevedeva per la liquidazione della controllata la costituzione di una società veicolo non fonda la responsabilità ai sensi dell’art. 2497 c.c. se non è dimostrato il pregiudizio subito dalla società controllata e, di riflesso, dai creditori sociali per la scelta di procedere direttamente alla liquidazione, perché manca in tal caso la prova del nesso causale diretto tra la condotta contestata e il danno lamentato.
Non costituisce atto di mala gestio della controllante ai sensi dell’art. 2497 c.c. la mancata vendita di un immobile della controllata quando risulta che il bene era stato posto in vendita senza trovare acquirenti e che l’unica proposta di acquisto era ancora al vaglio degli amministratori e non era stata sottoposta all’assemblea per l’approvazione dei soci.
Quando l’appello investe soltanto il capo della sentenza che ha rigettato per difetto di prova la domanda di responsabilità ai sensi dell’art. 2497 c.c., passano in giudicato i capi non impugnati relativi al rigetto dell’eccezione di prescrizione, all’ammissibilità dell’azione nei confronti di un ente pubblico e all’esercizio effettivo dell’attività di direzione e coordinamento presunto ai sensi dell’art. 2497-sexies c.c., sui quali il giudice d’appello non può più pronunciarsi.