Dopo la riforma del diritto societario del 2003 è venuta meno la responsabilità solidale di tutti gli amministratori, compresi i consiglieri non delegati e il presidente del consiglio di amministrazione, per “omesso controllo sul generale andamento della gestione” in relazione a operazioni pregiudizievoli compiute dall’amministratore delegato [senza passare attraverso una delibera del consiglio o qualsivoglia formale comunicazione]. Sopravvive soltanto il ben distinto obbligo di intervenire, previsto dall’art. 2392, co. 2, c.c. per l’amministratore “a conoscenza di fatti pregiudizievoli per la società”, che presuppone una condizione positiva di “effettiva” conoscenza, suscettibile di piena prova in fatto; a tal fine è insufficiente la mera “possibilità” astratta di conoscenza.
La finalizzazione di un’operazione [di finanziamento senza corrispettivo né garanzie, compiuta dall’amministratore delegato] a beneficio di una società riferibile al presidente del consiglio di amministrazione, unita alla posizione personale da questi rivestita in tale società, esclude che l’operazione sia stata realizzata a sua insaputa e fa emergere quanto meno una grave violazione del dovere di intervento previsto dall’art. 2392, co. 2, c.c.
La responsabilità dei sindaci per omesso controllo sulla concessione di finanziamenti manifestamente ingiustificati in favore di terzi richiede la sussistenza di un effettivo nesso di causalità tra la condotta omissiva e il pregiudizio di cui si chiede il ristoro. Quando le operazioni sono rilevabili dalle scritture contabili soltanto dopo la loro esecuzione, la responsabilità dei sindaci è configurabile per i pregiudizi derivanti da analoghe condotte successive, rese possibili o quanto meno favorite dall’omesso intervento, oppure per il pregiudizio derivante dalle stesse operazioni se un tempestivo intervento (sollecitazione del consiglio di amministrazione, denuncia ai soci o al tribunale ex art. 2409 c.c., avvio di mirate azioni giudiziarie) sarebbe stato idoneo a elidere il danno; le relative circostanze devono essere specificamente dedotte e provate da chi agisce [e il nesso causale va escluso quando le società finanziate erano già insolventi e le somme erogate sono servite fin dall’origine a coprire loro pregresse esposizioni bancarie].
L’eventuale corresponsabilità solidale di altri amministratori, ai quali si attribuiscano effettive responsabilità decisionali, lascia ferma la responsabilità personale dell’amministratore titolare del potere gestorio che ha direttamente posto in essere l’atto illegittimo pregiudizievole per gli interessi della società.
La delibera assembleare di autorizzazione all’azione sociale di responsabilità che, oltre a richiamare specifici addebiti [vizi rilevati nella formazione del bilancio], conferisca espressa delega all’organo amministrativo ad “ampliare il raggio d’azione” dell’iniziativa autorizzata costituisce una manifestazione di volontà che, avendo ad oggetto interessi disponibili propri del delegante, è idonea a offrire piena copertura anche alle ulteriori contestazioni e richieste risarcitorie formulate in giudizio e non menzionate nel verbale.
Costituisce domanda nuova inammissibile, pur tenuto conto dell’ampio margine riconosciuto alla modificazione della domanda, la contestazione, formulata con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c., di condotte e conseguenti eventi di danno “diversi” e “aggiuntivi” rispetto a quelli originariamente dedotti nell’atto di citazione [ulteriori pagamenti indebiti e stipula di contratti di leasing svantaggiosi].
Nel concordato preventivo con cessione dei beni il liquidatore giudiziale, quale mero gestore dei beni, è legittimato a intervenire ad adiuvandum nel giudizio di responsabilità promosso dalla società debitrice, perché l’esito della lite può incidere positivamente sulla percentuale di soddisfazione dei creditori chirografari. Nei limiti di tale intervento adesivo il liquidatore è privo del potere di riproporre autonomamente, in sede di precisazione delle conclusioni, le domande cui l’attore ha rinunciato.
L’azione di responsabilità promossa dalla società in concordato preventivo contro i propri amministratori e sindaci è un’ordinaria azione risarcitoria, sottratta all’ambito applicativo dell’art. 24 l. fall.; ai fini della competenza territoriale sono quindi irrilevanti la collocazione della sede operativa effettiva della società e il luogo di apertura della procedura concorsuale. L’eccezione di incompetenza territoriale va comunque rigettata quando il convenuto omette di contestare tutti i possibili criteri di collegamento, e in particolare il foro generale dei convenuti.