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Tribunale di Bologna, 26 Febbraio 2020, n. 442/2020

Retroversione degli utili nella liquidazione del danno da contraffazione di modello comunitario

Tribunale di Bologna, 26 Febbraio 2020, n. 442/2020
Retroversione degli utili nella liquidazione del danno da contraffazione di modello comunitario

Nella liquidazione del danno da contraffazione di un modello comunitario il criterio della retroversione degli utili va preferito a quello del lucro cessante quando non ogni vendita del contraffattore si sia necessariamente tradotta in un mancato acquisto del prodotto originale [in particolare perché il prezzo di quest’ultimo è sensibilmente più elevato]. In applicazione di tale criterio, dal prezzo di rivendita al pubblico si sottraggono il prezzo di acquisto all’ingrosso del prodotto contraffatto e la quota corrispondente ai presumibili costi di commercializzazione, e il risultato si moltiplica per il numero dei prodotti contraffatti prodotti e venduti.

Ai sensi dell’art. 120 c.p.i., norma speciale rispetto agli artt. 18 ss. c.p.c., nei giudizi di contraffazione l’attore può scegliere tra il foro del convenuto e quello del luogo in cui i fatti sono stati commessi; quest’ultimo si determina in base alle regole sulla consumazione dell’illecito, avendo le azioni natura extracontrattuale, e coincide con il luogo in cui i prodotti contraffatti sono stati fabbricati, venduti o utilizzati. Quando il prodotto contraffatto è distribuito su tutto il territorio nazionale, l’attore può scegliere tra tutti i fori competenti ed è sufficiente, ai fini del radicamento della competenza, l’allegazione della commercializzazione del prodotto nel territorio del giudice adito.

Nei giudizi di contraffazione di un modello comunitario registrato il tribunale considera valido il modello, la cui validità può essere contestata unicamente con domanda riconvenzionale di nullità, ai sensi dell’art. 85 Reg. CE n. 6/2002; il modello non registrato si presume valido se il titolare prova la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 11 del Regolamento e indica in che cosa esso presenta carattere individuale, salva la contestazione del convenuto mediante eccezione o domanda riconvenzionale di nullità. La generica contestazione dei requisiti di novità e individualità, senza elementi che provino la precedente divulgazione di prodotti identici o idonei a suscitare la medesima impressione generale, non vince la presunzione di validità.

Sussiste contraffazione del modello quando il prodotto del convenuto ne replica sia l’impostazione generale sia i dettagli che conferiscono carattere individuale, così da suscitare nell’utilizzatore informato un’impressione generale simile, se non identica; differenze di dettaglio quasi impercettibili sono inidonee a produrre una diversa impressione generale.

La domanda di concorrenza sleale per imitazione servile e per contrarietà alla correttezza professionale ex art. 2598, nn. 1 e 3, c.c. è assorbita dall’accertamento della contraffazione del modello quando l’attore non alleghi profili di illecito ulteriori e diversi da quelli già censurati sotto il profilo della contraffazione, presupposto imprescindibile per il concorso dei due titoli di responsabilità.

L’acquisto della merce contraffatta mediante operazioni regolarmente fatturate non esclude la responsabilità del distributore, perché l’osservanza delle leggi tributarie non dimostra l’ignoranza incolpevole della contraffazione; il produttore e il rivenditore che hanno concorso in eguale misura a cagionare il pregiudizio rispondono in solido del danno, e la domanda di manleva del rivenditore nei confronti del produttore va respinta in mancanza di prova delle garanzie asseritamente prestate, fermo il diritto di regresso verso il coobbligato.

La richiesta di ordinare il ritiro dal commercio dei prodotti contraffatti è priva di fondamento quando il distributore abbia dimostrato di averli già ritirati a seguito della prima contestazione stragiudiziale.

Le questioni relative all’indeterminatezza della domanda risarcitoria attengono al merito e non inficiano la validità dell’atto di citazione che indichi l’oggetto della domanda e i fatti e gli elementi di diritto che ne costituiscono le ragioni.

Data Sentenza: 26/02/2020
Carica: Presidente
Giudice: Fabio Florini
Relatore: Vittorio Serra
Registro: RG 11681 / 2016
Allegato:
Stampa Massima
Data: 12/09/2022
Massima a cura di: Federico Manfredi
Federico Manfredi

Dottore in Giurisprudenza (Università Bocconi) e Dottore in Economia e Amministrazione delle Imprese (Università di Milano-Bicocca) cum laude – Avvocato presso Trifirò & Partners Avvocati - Socio Mensa International

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