Qualora la s.r.l. sia amministrata da un consiglio di due componenti cui siano attribuiti in via congiunta la legale rappresentanza e i poteri di amministrazione, il singolo amministratore non può iscrivere da solo nel registro delle imprese la dichiarazione che accerta la causa di scioglimento ai sensi dell’art. 2485 c.c. e può pertanto chiederne l’accertamento al tribunale, che provvede anche alla nomina del liquidatore ex art. 2487 c.c. quando l’assemblea non sia in grado di deliberare e appaia inverosimile un accordo dei soci sul nome del liquidatore [società mai operativa, la cui assemblea dalla costituzione non aveva approvato alcun bilancio e non raggiungeva il quorum costitutivo per l’assenza del socio di maggioranza, rimasto contumace].