Nel sequestro conservativo strumentale all’azione di responsabilità promossa dal socio ex art. 2476, comma 3, c.c., gli atti distrattivi addebitati all’amministratore sul patrimonio della società costituiscono soltanto indizi della sua propensione a sottrarre le proprie garanzie patrimoniali e non integrano il periculum in mora quando il patrimonio personale dell’amministratore sia rimasto immutato o si sia accresciuto e il ricorrente non abbia allegato l’insufficienza di quel patrimonio rispetto al credito risarcitorio [contenzioso pluriennale tra le parti, nel corso del quale il resistente aveva acquistato immobili di rilevante valore senza compiere atti di depauperamento].