Ai sensi degli artt. 652 e 654 c.p.p., il giudicato penale di assoluzione spiega efficacia preclusiva nel giudizio civile solo quando contenga un accertamento effettivo e specifico circa l’insussistenza del fatto o della partecipazione dell’imputato; tale efficacia non ricorre qualora l’assoluzione sia stata pronunciata ai sensi dell’art. 530, comma 2, c.p.p., vale a dire quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l’imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile. Ne consegue che l’assoluzione dell’amministratore dai reati di bancarotta fraudolenta preferenziale e per distrazione, nonché di bancarotta semplice, resa ex art. 530, comma 2, c.p.p., non preclude in sede civile l’accertamento della sua qualità di amministratore di fatto della società fallita.
In tema di amministrazione di fatto, possono costituire indici sintomatici dell’esercizio di poteri gestori da parte di un soggetto, alla luce di una loro lettura congiunta e unitaria, l’aver operato in nome e per conto della società nell’ambito dell’attività commerciale, partecipando alla contrattazione con clienti e fornitori e alla promozione dei prodotti verso terzi, anche con l’attribuzione al soggetto della qualifica di titolare dell’impresa; l’aver rappresentato la società nei rapporti con la pubblica autorità, in occasione di accessi finalizzati a sequestri di beni aziendali, assumendo un ruolo attivo anche nella produzione o esibizione di documenti; il fatto che, per la maggior parte del periodo considerato, il soggetto non fosse alle dipendenze della società; lo svolgimento da parte dello stesso soggetto di attività di assunzione e gestione del personale mediante impartizione di ordini e direttive, determinazione dei compensi, assegnazione delle mansioni e controllo delle lavorazioni.