L’ammortamento dell’avviamento per un periodo superiore a quello ordinario [quinquennale, secondo l’art. 2426, comma 1, n. 6, c.c. e il principio OIC 24 applicabili ratione temporis] richiede che la nota integrativa illustri le ragioni specifiche, ricollegabili alla realtà e alla tipologia dell’impresa, che giustificano la maggiore durata della vita utile. La deroga fondata su una mera valutazione di opportunità viola il principio di rappresentazione veritiera e corretta e, quando le conseguenti rettifiche dei bilanci fanno emergere una perdita del capitale sociale rimasta occultata, fonda la responsabilità degli amministratori e, per omesso controllo, dei sindaci.
Le condizioni che consentono di ammortizzare l’avviamento in un periodo superiore a cinque anni ricorrono per imprese la cui attività richiede lunghi periodi per essere portata a regime, con cicli operativi di lungo periodo o operanti in settori privi di rapidi mutamenti tecnologici o produttivi; esse mancano quando l’avviamento deriva dall’acquisto di un ramo d’azienda composto per lo più da cespiti di valore unitario modesto e in parte vetusti, e l’attività ha raggiunto in breve tempo risultati significativi.
Viola il principio contabile OIC 16 la variazione delle aliquote di ammortamento delle immobilizzazioni materiali priva di motivazione in nota integrativa, al pari dell’omissione dell’ammortamento giustificata con la riduzione dell’attività, dato che l’ammortamento, costo ricorrente, va calcolato anche sui cespiti temporaneamente non utilizzati e va sospeso soltanto per quelli che non saranno utilizzati per lungo tempo, obsoleti o da alienare.
La valutazione dei crediti in bilancio è disciplinata dall’art. 2426, comma 1, n. 8, c.c., integrato dal principio OIC 15, mentre l’art. 101, comma 5, TUIR rileva ai soli fini della deducibilità fiscale delle perdite. Le perdite per inesigibilità devono gravare, in ossequio ai principi di competenza e prudenza, sugli esercizi in cui si possono ragionevolmente prevedere, e non su quello in cui si manifestano con certezza; a tal fine occorre stanziare un fondo svalutazione crediti portato a riduzione della voce dell’attivo, da tenere distinto dai fondi per rischi e oneri.
Il rimborso al socio di un finanziamento in presenza di un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto viola l’art. 2467 c.c., la cui postergazione opera già durante la vita della società come condizione di inesigibilità legale e temporanea del diritto alla restituzione, e fonda la responsabilità ex art. 146 l. fall. dell’amministratore e, per omesso controllo, del sindaco, con danno pari all’importo rimborsato. La rinuncia del socio alla restituzione richiede un atto formale, compiuto esplicitamente nella prospettiva del rafforzamento patrimoniale, che trasformi il debito della società in una riserva di capitale.
La prescrizione quinquennale dell’azione di responsabilità esercitata dal curatore ex art. 146 l. fall. decorre dall’oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell’insufficienza del patrimonio sociale, presuntivamente coincidente con la dichiarazione di fallimento; grava sull’amministratore la prova di una data anteriore di percepibilità, che l’anteriore insorgenza dell’insufficienza patrimoniale non basta a dimostrare quando la perdita del capitale sia stata occultata con espedienti contabili.
Se il comitato dei creditori non è stato costituito, sull’autorizzazione all’azione di responsabilità ex art. 146 l. fall. provvede il giudice delegato ai sensi dell’art. 41, comma 4, l. fall.; i vizi inerenti alla preventiva audizione del comitato sono deducibili soltanto nell’ambito della procedura, con reclamo al tribunale fallimentare ex art. 26 l. fall., restando esclusa l’impugnativa diretta dell’atto del curatore in sede contenziosa.