È chiaro il bilancio che, nella struttura e nel contenuto, è comprensibile e trasparente nel processo di formazione sostanziale e nella rappresentazione formale; è veritiero il bilancio attendibile e credibile nelle stime e nella rappresentazione delle sue componenti; è corretto il bilancio coerente con le norme di legge e con le regole di settore che ne presiedono la redazione. Le norme di redazione del bilancio, pur tratte dai principi contabili e dotate di un contenuto di discrezionalità tecnica, sono norme giuridiche cogenti, la cui violazione determina l’illiceità del bilancio e la nullità della deliberazione che lo approva.
La deliberazione di approvazione del bilancio è nulla quando le violazioni commesse comportano una divaricazione tra il risultato effettivo dell’esercizio e quello rappresentato, e anche quando dal bilancio e dai relativi allegati non è possibile desumere l’intera gamma delle informazioni previste dalla legge per ciascuna posta, senza che occorra una divergenza macroscopica tra risultato apparente e risultato effettivo della gestione. La violazione di uno solo dei principi di chiarezza, veridicità e correttezza, ciascuno dotato di autonomia, basta a determinare l’illiceità del bilancio.
È nulla la clausola compromissoria [contenuta in uno statuto anteriore alla riforma del 2003] che attribuisce la nomina di un arbitro a ciascuna parte e del terzo alle parti d’accordo o, in difetto, al presidente del tribunale, perché l’art. 34 d.lgs. 5/2003 impone a pena di nullità di conferire il potere di nomina di tutti gli arbitri a un soggetto estraneo alla società e l’art. 223-bis disp. att. c.c. imponeva alle società esistenti di adeguare lo statuto alle disposizioni inderogabili della riforma. Ne consegue la proponibilità davanti al tribunale delle impugnazioni delle deliberazioni assembleari.
La convocazione dell’assemblea di s.r.l. effettuata a mezzo posta elettronica certificata equivale alla lettera raccomandata prevista in via suppletiva dall’art. 2479-bis c.c. e soddisfa l’esigenza di tempestiva informazione dei soci, anche quando il destinatario è una persona fisica, in particolare se il socio non contesta la riferibilità a sé dell’indirizzo e lo ha utilizzato per comunicare con la società.
Il socio conserva l’interesse ad agire per l’impugnazione delle deliberazioni di approvazione di bilanci successivi a quelli già impugnati quando i vizi denunciati derivano solo in parte dai bilanci precedenti e non è intervenuto alcun giudicato di annullamento delle deliberazioni anteriori.
Quando le anomalie del bilancio puntualmente allegate dal socio impugnante non appaiono ictu oculi mere irregolarità formali, il loro accertamento richiede una consulenza tecnica percipiente e può giustificare l’ordine alla società di esibire i documenti contabili di riscontro delle poste contestate, anche in ragione della disparità tra le parti nell’accesso effettivo a tali documenti.