La delibera di accantonamento degli utili adottata a maggioranza è annullabile per abuso di potere quando sacrifichi ingiustificatamente la legittima aspettativa del socio di minoranza alla remunerazione del suo investimento, perché volta intenzionalmente a perseguire un obiettivo antitetico all’interesse sociale o a ledere la posizione degli altri soci, in violazione del canone di buona fede oggettiva che, ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c., deve informare l’esecuzione del contratto sociale, il cui scopo è proprio la divisione degli utili.
È ingiustificata e abusiva la motivazione dell’accantonamento fondata sull’esigenza di conservare liquidità per ottenere condizioni favorevoli dai fornitori e di autofinanziare un programma di investimenti, quando la liquidità di cassa sia già ampiamente sovrabbondante rispetto al volume degli acquisti e il programma di investimenti sia privo di concretezza. L’esigenza di autofinanziare investimenti industriali può giustificare l’accantonamento se illustrata con un piano che descriva gli investimenti, i costi corredati dai preventivi e il fabbisogno finanziario; in mancanza, la motivazione è carente sotto il profilo della corretta informazione e contraria ai doveri di lealtà e correttezza dei soci. La genericità del programma e la sua adozione a ridosso dell’assemblea sono indici dell’intento fraudolento del socio di maggioranza.
Il consenso del collegio sindacale all’accantonamento degli utili è irrilevante ai fini della valutazione dell’abuso, perché l’organo di controllo opera in un’ottica diversa e non può logicamente dissentire da una scelta che produce una maggiore capitalizzazione della società. L’incremento del valore della quota derivante dall’accantonamento non esclude la lesione del socio di minoranza, perché all’aspettativa di remunerazione del capitale investito è collegato il diritto del socio di decidere autonomamente il reimpiego delle somme percepite come dividendo.
Conferma l’intento abusivo del socio di maggioranza che sia anche amministratore unico la contestuale conferma a suo favore di un compenso superiore all’ammontare degli utili accantonati, perché la decisione di trattenere gli utili per incrementare la liquidità contraddice quella di mantenere inalterato il compenso, sacrificando la remunerazione del capitale e preservando quella dell’amministratore.
La delibera che determina o conferma il compenso dell’amministratore non è invalida per il solo fatto di essere stata adottata con il voto determinante dello stesso amministratore intervenuto quale socio, se non ne risulti pregiudicato l’interesse sociale; spetta al socio impugnante provare che il compenso sia sproporzionato e irragionevole rispetto ai compiti effettivamente svolti, alle dimensioni dell’impresa e all’andamento economico-patrimoniale della società. Un compenso elevato può risultare congruo quando remuneri, oltre alla carica, lo svolgimento di mansioni dirigenziali in assenza di corrispondenti figure nell’organigramma aziendale, e manchi la prova di un significativo peggioramento delle condizioni economiche della società.
Sussiste abuso di maggioranza, con conseguente annullabilità della delibera, quando il voto non trovi alcuna giustificazione nel perseguimento dell’interesse sociale, perché volto a realizzare un interesse personale antitetico, ovvero sia il risultato di un’attività intenzionalmente fraudolenta diretta a ledere i diritti partecipativi o patrimoniali dei soci di minoranza, in violazione del canone di buona fede oggettiva nell’esecuzione del contratto sociale. Grava sul socio di minoranza l’onere di provare l’esercizio fraudolento o ingiustificato del potere di voto, che deve concretarsi nell’intenzionalità specificamente dannosa del voto o nella compressione degli altrui diritti in assenza di un apprezzabile interesse del votante e non può consistere nella mera valutazione discrezionale del socio dei propri interessi.
Le ragioni della delibera devono essere enunciate nella decisione assembleare e non possono essere integrate nel corso del giudizio, essendo rimessa alla sola assemblea ogni valutazione in proposito. Il sindacato giudiziale sull’esercizio del potere discrezionale della maggioranza si arresta alla legittimità della deliberazione, attraverso l’esame di aspetti sintomatici della violazione della buona fede, e non si estende a valutazioni di merito sull’opportunità delle scelte di gestione.