Risponde del danno al patrimonio sociale l’amministratore [poi liquidatore di s.r.l. fallita] che, in presenza di una crisi già manifestatasi e di debiti scaduti verso terzi, in particolare verso i lavoratori dipendenti, eroghi a sé e all’altro socio compensi o utili senza la previa ricognizione e il pagamento delle passività esistenti. Il danno è commisurato alle somme così erogate ai soci, e la relativa obbligazione risarcitoria, quale debito di valore, va rivalutata fino alla data della liquidazione.
L’azione di responsabilità esercitata dal curatore ai sensi dell’art. 146 l.fall. cumula in sé le azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c. a favore della società e dei creditori sociali, con una modifica della sola legittimazione attiva, mentre la natura giuridica e i presupposti delle due azioni restano distinti e indipendenti. La mancata specificazione del titolo nella domanda giudiziale non ne determina la nullità per indeterminatezza e fa presumere, in assenza di un contenuto anche implicitamente diretto a far valere una sola delle azioni, che il curatore abbia inteso esercitarle congiuntamente; il principio vale per la s.p.a. come per la s.r.l.
Il termine di prescrizione è quinquennale ai sensi dell’art. 2949 c.c. tanto per l’azione sociale quanto per quella dei creditori sociali, ma la sospensione prevista dall’art. 2941, n. 7, c.c. tra la società e l’amministratore finché è in carica riguarda la sola azione sociale. Poiché il fallimento della società non è causa di cessazione degli amministratori dalla carica, grava sull’amministratore convenuto che eccepisca la prescrizione l’onere di provare di non ricoprire più la carica.
Ai sensi dell’art. 2486, comma 1, c.c., al verificarsi di una causa di scioglimento e fino alla consegna prevista dall’art. 2487 bis c.c., gli amministratori conservano il potere di gestire la società ai soli fini della conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale. La responsabilità verso i creditori richiede l’accertamento che l’amministratore, oltre a omettere di constatare la causa di scioglimento e di proporre la liquidazione, abbia proseguito l’attività d’impresa con finalità non meramente conservative, perché è questa condotta che può aggravare il dissesto.
Le contestazioni di mala gestio mosse all’amministratore devono essere specifiche e circostanziate; sono pertanto inidonee a fondare la responsabilità le allegazioni che non precisano quali criteri di redazione del bilancio siano stati violati e quali voci siano scorrette, il momento della perdita del capitale e dell’insorgere della necessità di ricapitalizzazione o di liquidazione, l’entità dell’aggravamento dell’indebitamento, i beni non rinvenuti o le iniziative che l’amministratore avrebbe dovuto intraprendere.