Qualora l’amministratore unico di s.r.l., revocato senza giusta causa e senza preavviso, assuma senza soluzione di continuità la carica di componente del consiglio di amministrazione [privo di deleghe e con compenso inferiore], l’indennità per il mancato preavviso spetta comunque e va determinata in via equitativa tenendo conto del compenso del nuovo incarico; la nomina nel nuovo organo gestorio conferma inoltre l’assenza di una giusta causa di revoca, situazione incompatibile con il conferimento di una carica amministrativa.
Le ragioni che integrano la giusta causa di revoca dell’amministratore ai sensi dell’art. 2383, comma 3, c.c. devono essere specificamente enunciate nella delibera, senza possibilità di dedurne di ulteriori in sede giudiziale, e la società ha l’onere di provarne la sussistenza, trattandosi di fatto costitutivo della facoltà di recedere senza conseguenze risarcitorie; la revoca è pertanto priva di giusta causa quando il verbale assembleare non contiene alcuna specifica contestazione all’amministratore [e le critiche dei soci alla sua relazione sono state trattate in un diverso punto all’ordine del giorno].
La revoca dell’amministratore di s.r.l. può essere disposta in ogni tempo dall’assemblea, anche in assenza di giusta causa; essendo il rapporto di amministrazione riconducibile, quale species a sé stante, al genus del mandato, l’amministratore revocato ante tempus senza giusta causa ha diritto al risarcimento del danno in applicazione del principio posto dall’art. 1725 c.c., salvo espressa pattuizione statutaria o convenzionale contraria. Il danno corrisponde ai compensi che l’amministratore avrebbe percepito nel periodo di preavviso non concesso, necessario per organizzare i nuovi impegni lavorativi e ricercare un incarico equivalente.
Il trattamento di fine mandato, quando riconosciuto all’amministratore, costituisce una componente differita del compenso, accantonata e capitalizzata per ogni anno e versata al termine dell’incarico; esso va calcolato secondo quanto stabilito nella delibera o nello statuto [che può escluderne la rivalutazione].
La compensazione giudiziale richiede che il controcredito, se non liquido, sia di pronta e facile liquidazione (art. 1243, comma 2, c.c.); il requisito della liquidità manca sia quando il credito è incerto nell’ammontare sia quando ne è contestata l’esistenza, perché accanto alla liquidità sostanziale in base al titolo rileva una liquidità processuale stabilizzata, che difetta se il creditore principale contesta non pretestuosamente, nell’an e nel quantum, il titolo del controcredito. Va pertanto respinta l’eccezione con cui la società oppone in compensazione al credito dell’amministratore revocato un credito risarcitorio per mala gestio seriamente contestato, il cui accertamento richiede un’indagine non sollecita su condotte, conseguenze economiche e nesso causale.
La perdita d’esercizio, quale risultato complessivo della gestione, non esprime di per sé il danno derivante da specifiche condotte di mala gestio dell’amministratore; l’omessa svalutazione di un credito in bilancio è fonte di danno pari al valore del credito soltanto nella misura in cui si contesti la mancata attuazione di misure di recupero ancora possibili.
La domanda di pagamento dell’indennità per mancato preavviso, già proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo e non accolta in sede monitoria per difetto di liquidità del credito, può essere riproposta dal creditore opposto nel giudizio di opposizione senza costituire domanda nuova.
La tempestiva costituzione del convenuto opposto sana i vizi della vocatio in ius dell’atto di citazione in opposizione privo degli avvertimenti di rito [e in particolare di quello relativo alla facoltà di chiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ove l’opposto non deduca di averne i presupposti].