La clausola del capitolato speciale di un appalto di igiene urbana che obbliga l’appaltatore a raggiungere determinati livelli quali-quantitativi di raccolta differenziata, ponendo a suo carico le penalità comminate dagli impianti di destinazione e gli oneri di conferimento e smaltimento dell’indifferenziato, offre all’ente committente una tutela specifica contro tali costi e non consente una pretesa risarcitoria calcolata in modo forfettario sul calo della percentuale di raccolta rispetto al livello preventivato, in mancanza di allegazione e prova delle penalità e dei maggiori oneri effettivamente sostenuti presso gli impianti, anche perché il livello della raccolta differenziata dipende pure dai comportamenti dell’utenza e dalla capacità dell’ente di controllare il territorio e sanzionare le violazioni [pretesa risarcitoria di un comune nei confronti dell’impresa appaltatrice, poi sottoposta a liquidazione giudiziale, del servizio biennale di igiene ambientale, fondata sul calo della raccolta differenziata e respinta perché infondata nell’an e generica nel quantum; accolta in parte la domanda di pagamento dei canoni dell’appaltatrice].
Il raddoppio della penale per recidiva previsto dal capitolato speciale di appalto, applicato all’esito della procedura contrattuale di contestazione e controdeduzioni per ripetuti disservizi nella raccolta dei rifiuti, esclude la possibilità per il giudice di ridurre l’importo della penale ai sensi dell’art. 1384 c.c.
Il creditore che abbia ottenuto un decreto ingiuntivo per una parte soltanto dell’importo portato dalle fatture azionate può agire in via ordinaria per la restante somma senza incorrere in alcuna preclusione, perché dall’emissione del decreto per una parte del credito non deriva l’autorità di cosa giudicata sulla parte residua.
L’assorbimento della domanda proposta in via subordinata contro i funzionari comunali, per l’ipotesi di inefficacia della proroga tecnica dell’appalto e di violazione delle regole contabili, non impedisce di porre a carico dell’appaltatore le spese da essi sostenute quando la domanda principale presupponga la validità della proroga, adottata in conformità al capitolato speciale, e il servizio aggiuntivo sia stato approvato con espresso impegno contabile, perché in tal caso mancano le condizioni per agire nei confronti dei funzionari.
Quando i contrapposti crediti dell’appaltatore per il corrispettivo e del committente per le penali contrattuali derivano dal medesimo contratto di appalto non si configura una compensazione in senso tecnico, che presuppone l’autonomia dei rapporti, ma un mero accertamento contabile di dare e avere, che il giudice può compiere anche in mancanza di un’apposita eccezione o di una domanda riconvenzionale.