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Corte d'appello di Roma, 26 Novembre 2025, n. 7033/2025

Appalto pubblico, onere di tempestiva iscrizione delle riserve anche per danni da forza maggiore

Corte d'appello di Roma, 26 Novembre 2025, n. 7033/2025
Appalto pubblico, onere di tempestiva iscrizione delle riserve anche per danni da forza maggiore

L’onere dell’appaltatore di opere pubbliche di iscrivere la riserva nel primo atto contabile utile e di ribadirla negli atti successivi riguarda anche i compensi per danni di forza maggiore, perché si tratta di eventi che incidono sull’entità degli esborsi che la stazione appaltante deve sostenere in ragione dell’appalto e sussiste l’interesse pubblico alla prevedibilità e certezza della spesa, sicché la tempestiva denuncia dei danni ai sensi dell’art. 20 d.m. 145/2000, il loro accertamento da parte della direzione dei lavori e la quantificazione richiesta dal capitolato generale non escludono la necessità di iscrivere la riserva nel primo atto contabile utile successivo [danni da eccezionale maltempo a un cantiere stradale, accertati con verbale sottoscritto dalla direzione dei lavori e dall’impresa e da questa quantificati, con riserva iscritta nel registro di contabilità solo dopo il terzo stato di avanzamento, mentre il secondo era stato contabilizzato senza riserve].

Il fatto corruttivo finalizzato a far conseguire all’impresa l’aggiudicazione di un appalto pubblico mediante l’alterazione delle regole della gara, anche ove provato, non determina la nullità del contratto di appalto, perché l’art. 135 d.lgs. 163/2006, applicabile ratione temporis, lo configura al più come presupposto per la risoluzione del contratto nei termini e alle condizioni ivi previsti, con diritto dell’appaltatore al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento.

È tardiva la riserva per anomalo andamento dei lavori iscritta soltanto in calce a un successivo stato di avanzamento quando le criticità che la fondano, quali consegne parziali di tratti limitati e non consecutivi inidonee a consentire il pieno sviluppo del lavoro e sospensioni dei lavori, erano pienamente percepibili dall’appaltatore già al momento della prima consegna parziale e delle consegne e sospensioni successive, in occasione delle quali nessuna riserva era stata apposta.

È inammissibile la riserva con la quale l’appaltatore si limita a richiamare le riserve iscritte su precedenti verbali di consegna parziale, di sospensione e di ripresa dei lavori, senza quantificare la pretesa.

La riserva per maggiori oneri derivanti dall’aumento dei costi di costruzione dovuto allo slittamento temporale dei lavori, in quanto fondata sull’anomalo andamento dell’appalto, è infondata quando le riserve relative a tale anomalo andamento siano inammissibili per omessa quantificazione o tardive.

Non sussiste la nullità per difetto di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 191 d.lgs. 267/2000 del contratto di appalto stipulato da un comune quando i lavori contrattualizzati ed eseguiti rientrano nel primo stralcio dell’opera coperto dal finanziamento regionale e il secondo stralcio, eccedente lo stanziamento, non è stato contrattualizzato né eseguito, perché per quest’ultimo l’ente non ha assunto alcun impegno di spesa.

In pendenza di un contratto di appalto pubblico efficace, i lavori eseguiti in aggiunta a quelli contrattualizzati possono essere oggetto di condanna al pagamento del corrispettivo solo se compresi in una variante approvata o comunque riconosciuti dalla stazione appaltante, mentre, intervenuta la risoluzione del contratto, la quantificazione delle opere eseguite fino alla risoluzione è regolata dagli artt. 138 ss. d.lgs. 163/2006 e dall’art. 228 d.P.R. 207/2010, sicché sono dovute all’appaltatore, con interessi dalla data del riconoscimento, le opere extra contratto non preventivamente autorizzate che la stazione appaltante abbia collaudato, contabilizzato e riconosciuto come rientranti nelle voci di spesa dell’investimento, nei limiti del valore così determinato.

La clausola compromissoria del disciplinare di incarico di progettazione e direzione dei lavori che devolve agli arbitri le controversie sull’interpretazione delle norme del disciplinare e sulla sua applicazione non è generica e comprende la domanda risarcitoria del committente fondata su errori di progettazione, sulla redazione di una variante inammissibile e sull’inadeguata direzione dei lavori, perché si tratta di inadempimenti di obblighi contrattuali assunti dai progettisti, e la sua operatività non è esclusa dalla generica deduzione di una responsabilità extracontrattuale, senza specificare quali profili siano valutabili ai sensi dell’art. 2043 c.c., né dalla rinuncia del committente alla domanda riconvenzionale risarcitoria nel giudizio arbitrale o dall’annullamento del lodo.

Il committente pubblico può agire nei confronti delle singole mandanti di un raggruppamento temporaneo in ragione della loro responsabilità solidale ai sensi dell’art. 37 d.lgs. 163/2006, e il fallimento della mandataria sopravvenuto in corso di causa, determinando lo scioglimento del mandato ai sensi dell’art. 78 l. fall., comporta che ciascun partecipante al raggruppamento, che non costituisce un ente autonomo, sia legittimato ad agire e a essere evocato in giudizio per la rispettiva quota.

L’ente regionale finanziatore di un’opera pubblica comunale, estraneo al rapporto di appalto, non è tenuto a tenere indenne il comune committente dalle condanne pronunciate in favore dell’appaltatore quando ha espresso parere favorevole su un progetto definitivo contenuto nell’importo finanziato, il superamento dello stanziamento è avvenuto con un progetto esecutivo non comunicato alla regione e la mancata erogazione dei ratei discende dalla perenzione amministrativa dei fondi, maturata per l’inerzia del comune, e dal mancato riscontro alle richieste di documentazione e chiarimenti cui la legge regionale subordina l’erogazione dei fondi perenti.

Le riserve dell’appaltatore di opere pubbliche relative a fatti dannosi continuativi devono essere iscritte nella contabilità contestualmente o immediatamente dopo l’insorgenza dell’evento lesivo percepibile con la normale diligenza, e quindi entro la prima annotazione successiva, anche quando si tratti di situazioni di non immediata portata onerosa la cui potenzialità dannosa sia fin dall’inizio obiettivamente apprezzabile, a tutela della pubblica amministrazione committente, che deve essere messa in grado di provvedere immediatamente alle necessarie verifiche e di valutare in ogni momento l’opportunità di mantenere in vita il rapporto o di recedere.

Le spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia sono poste a carico della parte rimasta soccombente che ha dato causa alla chiamata, anche in mancanza di un’istanza di condanna in tal senso.

Data Sentenza: 26/11/2025
Carica: Presidente
Giudice: Benedetta Orsetta Thellung de Courtelary
Relatore: Marina Tucci
Registro: RG 3932 / 2022
Allegato:
Stampa Massima
Data: 24/10/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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