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Corte d'appello di Roma, 26 Novembre 2025, n. 7075/2025

Associazione non riconosciuta, potere del presidente di stare in giudizio senza autorizzazione del consiglio direttivo

Corte d'appello di Roma, 26 Novembre 2025, n. 7075/2025
Associazione non riconosciuta, potere del presidente di stare in giudizio senza autorizzazione del consiglio direttivo

Il presidente di un’associazione non riconosciuta al quale lo statuto attribuisce la rappresentanza legale in giudizio può agire e resistere in giudizio per l’associazione senza una preventiva delibera autorizzativa del consiglio direttivo, quando né lo statuto né la legge la prevedono, perché ai sensi dell’art. 36 c.c. l’ordinamento interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute sono regolati dagli accordi degli associati e tali associazioni stanno in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, è conferita la presidenza o la direzione [associazione dilettantistica di pesca sportiva che chiede la condanna dell’associato escluso per indegnità alla rimozione della propria imbarcazione dalla darsena].

L’associato escluso che non impugna la delibera assembleare di esclusione nel termine semestrale previsto dall’art. 24 c.c., applicabile all’associazione non riconosciuta in forza del rinvio dello statuto alle norme del codice civile, né davanti all’autorità giudiziaria né davanti al collegio dei probiviri al quale lo statuto devolve le controversie tra associati e associazione, decade dal potere di farne valere i vizi, sicché la delibera diviene definitiva indipendentemente dall’individuazione dell’organo competente a conoscere dell’impugnazione.

Il disconoscimento della conformità all’originale della copia di un documento deve avvenire in modo chiaro e circostanziato e non con mere clausole di stile, sicché è inidonea la contestazione che non indica specificamente la difformità tra la copia del verbale assembleare e l’originale, e si distingue dal diniego dell’esistenza stessa dell’originale, che richiede la querela di falso.

È inammissibile il motivo di appello che, anziché censurare la ratio decidendi della decisione impugnata, critica un’affermazione diversa da quella resa dal giudice di primo grado.

Data Sentenza: 26/11/2025
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Silvia Di Matteo
Registro: RG 2895 / 2019
Allegato:
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Data: 24/10/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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