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Tribunale di Milano, 22 Febbraio 2021

Applicabilità della misura coercitiva ex art. 614-bis c.p.c. agli ordini cautelari di fare ex art. 700 c.p.c.

Tribunale di Milano, 22 Febbraio 2021
Applicabilità della misura coercitiva ex art. 614-bis c.p.c. agli ordini cautelari di fare ex art. 700 c.p.c.

La disciplina dell’art. 614-bis c.p.c., che prevede in via generale mezzi di coercizione indiretta accessori ai provvedimenti giudiziali di condanna ad obblighi di fare, è applicabile anche nell’ambito dei procedimenti cautelari e, in particolare, agli ordini di fare adottati ex art. 700 c.p.c., i quali sono suscettibili di effetti anticipatori della condanna senza che ne sia richiesto il consolidamento mediante l’introduzione del giudizio di merito.

Le limitazioni convenute in deroga ai mandati fiduciari [che subordinano l’esecuzione degli «ordini di prelevamento» dai conti alla firma congiunta del fiduciante e di almeno un altro soggetto] riguardano soltanto tali ordini e non si estendono alla revoca dei mandati, sicché il diritto di recesso ad nutum espressamente previsto dal mandato resta vigente tra fiduciante e fiduciaria in difetto di espressa deroga. Il fiduciante che abbia validamente revocato i mandati ha pertanto diritto alla reintestazione dei beni oggetto degli stessi in proprio capo o in capo ad altro fiduciario da lui indicato.

È ammissibile la domanda cautelare d’urgenza con cui il fiduciante, che abbia esercitato la facoltà di revoca del mandato fiduciario, chiede che sia ordinato alla società fiduciaria, con la misura coercitiva ex art. 614-bis c.p.c., di porre in essere gli atti necessari alla reintestazione delle partecipazioni e dei titoli oggetto del mandato in proprio capo o in capo ad altro fiduciario da lui indicato, trattandosi di richiesta idonea a eliminare medio tempore gli effetti pregiudizievoli dell’inadempimento della fiduciaria, a tutela di un diritto da accertarsi nel giudizio di merito.

Il periculum in mora è di per sé connesso all’indisponibilità medio tempore, per il fiduciante, di beni dei quali non è contestata la proprietà e il cui affidamento alla fiduciaria, dopo il venir meno della fiducia nella stessa quale che ne sia il motivo, costituisce fonte di pregiudizio, in quanto contrasta con la facoltà di recesso ad nutum prevista dal rapporto fiduciario e limita il libero esercizio dei diritti su tali beni; si tratta di pregiudizio sostanzialmente insuscettibile di riparazione pecuniaria, data la difficoltà della sua precisa quantificazione monetaria.

Anche in presenza di clausole negoziali per arbitrato irrituale, la cognizione cautelare spetta, ai sensi dell’art. 669-quinquies c.p.c., al giudice ordinario che sarebbe stato competente per il merito.

Il termine per l’esecuzione di un ordine cautelare di fare può essere fissato con decorrenza dalla scadenza del termine per proporre reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. e, ove il reclamo sia proposto, dalla conferma del provvedimento in sede di reclamo, in modo da garantire l’utile reclamabilità del provvedimento, in conformità ai principi costituzionali in materia di tutela giurisdizionale e al principio di effettività di tale tutela.

Data Sentenza: 22/02/2021
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Elena Riva Crugnola
Registro: RG 39016 / 2020
Allegato:
Stampa Massima
Data: 20/04/2022
Massima a cura di: Tommaso Carcaterra
Tommaso Carcaterra

Laureato presso l'Università degli Studi di Milano. Praticante avvocato presso lo studio legale Gatti Pavesi Bianchi Ludovici.

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