L’esistenza della clausola compromissoria è rilevabile soltanto su tempestiva eccezione della parte interessata e non d’ufficio; essa pertanto non esclude la competenza del giudice ordinario a emettere un decreto ingiuntivo, perché la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l’emissione di provvedimenti inaudita altera parte. Qualora nel successivo giudizio di opposizione l’opponente eccepisca l’esistenza della clausola, il giudice deve dichiarare la nullità del decreto opposto e rimettere contestualmente la controversia al giudizio degli arbitri.
Rientra nell’ambito di applicazione della clausola compromissoria statutaria che devolve ad arbitri le controversie tra soci e società [cooperativa] aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale la domanda del socio di restituzione di un finanziamento soci [infruttifero], perché ha ad oggetto un diritto disponibile quale quello alla restituzione di una somma di denaro.
Il giudice ordinario che dichiara la propria incompetenza per essere la controversia devoluta ad arbitri rituali fissa il termine per la riassunzione della causa in sede arbitrale ai sensi dell’art. 50 c.p.c., applicabile anche nei rapporti tra giudice ordinario e arbitri.
Il criterio della soccombenza, cardine della regolamentazione delle spese processuali, può essere derogato solo nelle ipotesi tassativamente previste dall’art. 92 c.p.c.; dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo in accoglimento dell’eccezione di compromesso, le spese del giudizio di opposizione gravano pertanto sull’ingiungente opposto, la cui adesione all’eccezione sollevata dall’opponente non giustifica la compensazione, perché non integra un’ipotesi di reciproca soccombenza né alcuna delle altre ipotesi previste dalla norma, e rileva soltanto ai fini della liquidazione delle spese nei valori minimi.