Ricerca Sentenze
Tribunale di Bologna, 13 Giugno 2019, n. 1378/2019

Invalidità della revoca implicita dell’amministratore non indicata nell’ordine del giorno

Tribunale di Bologna, 13 Giugno 2019, n. 1378/2019
Invalidità della revoca implicita dell’amministratore non indicata nell’ordine del giorno

È invalida la deliberazione con cui l’assemblea revoca l’amministratore quando la revoca non sia indicata come argomento specifico nell’ordine del giorno [che preveda soltanto la «sostituzione degli amministratori dimissionari» con le deliberazioni inerenti e conseguenti]. La revoca dell’amministratore non può avvenire in modo implicito, tacito o indiretto, perché le deliberazioni implicite contrastano con le regole di formazione della volontà sociale e in particolare con l’art. 2366 c.c., che impone, salvo che la legge disponga diversamente (come nel caso dell’art. 2393, comma 2, c.c.), la previa indicazione nell’ordine del giorno degli argomenti da trattare, al duplice scopo di consentire ai soci di partecipare all’assemblea con la necessaria preparazione e informazione e di evitare che sia sorpresa la buona fede degli assenti.

La deliberazione è invalida per abuso della maggioranza quando sia provato che il voto determinante del socio di maggioranza è stato espresso al solo scopo di ledere gli interessi degli altri soci, oppure risulti in concreto preordinato ad avvantaggiare ingiustificatamente i soci di maggioranza in danno di quelli di minoranza, in violazione del canone generale di buona fede nell’esecuzione del contratto [come nel caso della revoca, fondata su ragioni rivelatesi infondate, dell’amministratore espressione di uno dei due gruppi paritetici di soci, che interrompa il regime di prorogatio e alteri gli equilibri della governance].

Le controversie sulla validità delle deliberazioni assembleari, tipicamente riguardanti i soci e la società in relazione ai rapporti sociali, sono compromettibili in arbitri ai sensi dell’art. 34, comma 1, D.Lgs. n. 5/2003 quando abbiano ad oggetto diritti disponibili, ed è arbitrabile anche la controversia sulla nullità della deliberazione di s.r.l. soggetta a sanatoria ai sensi dell’art. 2379 bis c.c., come nel caso di omessa convocazione del socio. Attengono invece a diritti indisponibili, e non sono compromettibili in arbitri ai sensi dell’art. 806 c.p.c., le controversie relative all’impugnazione di deliberazioni aventi oggetto illecito o impossibile, che danno luogo a nullità rilevabili anche d’ufficio, cui sono equiparate ai sensi dell’art. 2479 ter, comma 3, c.c. quelle prese in assenza assoluta di informazione; ai fini della competenza rileva il contenuto della domanda, a prescindere dalla fondatezza dei vizi dedotti.

Quando i soci impugnano la deliberazione di revoca dell’amministratore lamentando la violazione delle regole di formazione della volontà sociale, la loro posizione processuale è quella di soci che denunciano la lesione dei propri diritti e prerogative, e sono pertanto inconferenti le difese fondate sulla revocabilità ad nutum dell’amministratore o sulla limitazione della sua tutela a quella risarcitoria. Non sussiste incompatibilità tra le dimissioni dell’amministratore e la successiva deliberazione di revoca per giusta causa, in mancanza di divieti normativi e trattandosi di istituti con finalità distinte.

La messa in liquidazione della società sopravvenuta nel corso del giudizio di impugnazione della deliberazione di revoca dell’amministratore, che rende impossibile per gli attori conseguire il risultato perseguito, comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.

Data Sentenza: 13/06/2019
Carica: Presidente
Giudice: Fabio Florini
Relatore: Rita Chierici
Registro: RG 13259 / 2015
Allegato:
Stampa Massima
Data: 21/04/2022
Massima a cura di: Michele Rossi
Michele Rossi

Dottore di ricerca (Università di Bologna) e Avvocato in Bologna

Mostra tutto
logo