L’interesse a impugnare la delibera dell’assemblea degli obbligazionisti non viene meno per la sua sostituzione con una delibera successiva, quando questa sia stata sospesa per nullità derivante dall’omessa convocazione dell’impugnante. L’art. 2379-ter, terzo comma, c.c., che preclude l’invalidità dopo l’esecuzione, riguarda soltanto la deliberazione di emissione delle obbligazioni, di competenza dell’organo amministrativo, e non la delibera assembleare di modifica delle condizioni del prestito ai sensi dell’art. 2415 c.c.
La delibera adottata con il voto determinante di obbligazionisti in conflitto di interessi o con abuso della maggioranza è annullabile e non nulla, non rientrando tra le ipotesi dell’art. 2379 c.c., sicché il giudice non può rilevare d’ufficio l’abuso non dedotto dall’attore. Alla luce dei principi desumibili dagli artt. 2373, 2475-ter e 2479-ter c.c., il conflitto rileva solo se il voto sia stato determinante e la delibera possa arrecare un danno, anche potenziale, all’interesse del gruppo.
Il potere deliberativo dell’assemblea degli obbligazionisti è funzionale all’interesse comune del gruppo, preminente sulla posizione del singolo, che consiste nel miglior soddisfacimento possibile alla luce delle condizioni economico-finanziarie dell’emittente e non nel puntuale rispetto delle condizioni originarie. Va quindi esclusa l’annullabilità della delibera che differisca il rimborso del prestito in funzione della modifica di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, la cui mancata attuazione esporrebbe la società alla risoluzione dell’accordo e alla liquidazione giudiziale, quando il patrimonio residuo dopo il piano sia sufficiente al rimborso; non basta l’allegazione dell’interesse individuale dell’obbligazionista alla restituzione immediata.