Perfezionato l’aumento di capitale, il conferimento costituisce investimento a rischio con effetti tipici e inderogabili: non è configurabile la simulazione della sottoscrizione fondata su un accordo tra il singolo sottoscrittore e gli amministratori, né la riqualificazione dell’investimento in equity come finanziamento con obbligo di restituzione.
L’operazione di equity crowdfunding conforme alla disciplina di settore non integra raccolta del risparmio tra il pubblico vietata ai soggetti non bancari, anche se l’investitore stipuli contestualmente un contratto di consulenza con l’emittente, purché non sia escluso il rischio tipico del capitale di rischio [nella specie, respinte le domande dell’investitore professionale e legittimo lo scioglimento del contratto di consulenza per la sua inattività]. Agisce con mala fede, ai sensi dell’art. 96, comma 1, c.p.c., l’investitore professionale che sostenga di avere effettuato un investimento garantito pur consapevole della natura dell’investimento in capitale di rischio.