Quando l’acquisto della partecipazione non si perfezioni, le somme versate alla società, sia come anticipo sul prezzo delle quote sia come finanziamento soci, sono prive di causa e vanno restituite a titolo di indebito oggettivo ai sensi dell’art. 2033 c.c., perché l’accordo sul futuro ingresso nella compagine sociale rileva come mero motivo del pagamento e non come titolo idoneo a giustificarne la ritenzione. È il caso dei versamenti eseguiti da un imprenditore e dalla sua società a una s.r.l. di logistica, in vista di un ingresso nella compagine rimasto allo stato di proposta, quando dalle visure risulti che i versanti non sono mai divenuti soci.
La mancata comparizione senza giustificato motivo del legale rappresentante della società contumace all’interrogatorio formale consente di ritenere ammessi i fatti dedotti, come l’intesa sulla restituzione in caso di mancato ingresso, specie se corroborati dalle causali dei bonifici e dai bilanci. Sulle somme da restituire decorrono gli interessi legali dalla richiesta stragiudiziale e quelli previsti dall’art. 1284, quarto comma, c.c. dalla domanda giudiziale.