Integra una grave irregolarità ai sensi dell’art. 2409 c.c. la sostanziale inadeguatezza degli assetti organizzativi della società, tale da non garantire un effettivo sistema di controllo interno, per la mancata procedimentalizzazione delle fasi di controllo e non per i soli nominativi dei responsabili.
Quando le carenze organizzative abbiano agevolato condotte fraudolente di terzi e la società non abbia adottato, nelle more del procedimento, nuovi assetti idonei a prevenirne il ripetersi, il tribunale può sospendere i poteri del consiglio di amministrazione e nominare un amministratore giudiziario per un periodo limitato, con il compito di predisporre assetti organizzativi adeguati e con obbligo di chiedere l’autorizzazione per gli atti di straordinaria amministrazione [nella specie, s.p.a. con frodi di un dipendente nel settore acquisti; nomina di un responsabile della procurement unit ritenuta insufficiente].