Integra una grave irregolarità ai sensi dell’art. 2409 c.c. la sostanziale inadeguatezza degli assetti organizzativi della società, tale da non garantire un effettivo sistema di controllo interno, per la mancata procedimentalizzazione delle fasi di controllo e non per i soli nominativi dei responsabili, come quando il pagamento delle fatture e la conclusione dei contratti con i fornitori siano rimessi di fatto ai singoli project manager, collaboratori esterni, con un visto del responsabile dell’unità privo di un effettivo controllo e con due soli livelli di verifica per il cumulo delle funzioni di responsabile e di direttore generale.
Quando le carenze organizzative abbiano agevolato condotte fraudolente di terzi e la società non abbia adottato, nelle more del procedimento, nuovi assetti idonei a prevenirne il ripetersi, il tribunale può sospendere i poteri del consiglio di amministrazione e nominare un amministratore giudiziario per un periodo limitato, con il compito di predisporre assetti organizzativi adeguati e con obbligo di chiedere l’autorizzazione per gli atti di straordinaria amministrazione. Non basta a escludere l’intervento la nomina, nelle more dell’ispezione, di un nuovo responsabile dell’unità acquisti, né il parziale recupero delle somme sottratte, quando permanga l’esposizione della società verso il fornitore per il contratto concluso dal collaboratore infedele, non sottoposto a condizione e non validamente sciolto.