L’art. 2487, secondo comma, c.c. si applica in via estensiva alla mancata sostituzione assembleare del liquidatore dimissionario, ipotesi omogenea alla mancata nomina del liquidatore perché ricorre la medesima inerzia dell’assemblea rispetto all’esigenza di individuare chi gestisca la liquidazione, e non potendosi ricavare dal sistema una prorogabilità indeterminata dell’incarico del dimissionario. Questi, che resta in prorogatio fino alla sostituzione, è quindi legittimato a chiedere al tribunale la nomina del sostituto quando i soci, informati delle dimissioni, restino inerti e non compaiano all’udienza.
Chiusa la liquidazione giudiziale senza cancellazione della società dal registro delle imprese, per la pendenza di un sequestro penale sui beni sociali, si ripristina la carica del liquidatore in bonis; la scelta del sostituto può cadere sul professionista che abbia svolto le funzioni di liquidatore giudiziale nella procedura chiusa, a garanzia della società e dei creditori in pendenza del processo penale, e il decreto può essere dichiarato immediatamente efficace ai sensi dell’art. 741, secondo comma, c.p.c.