L’art. 2487, comma 2, c.c. si applica in via estensiva alla mancata sostituzione assembleare del liquidatore dimissionario, ipotesi omogenea alla mancata nomina del liquidatore perché ricorre la medesima inerzia dell’assemblea rispetto all’esigenza di individuare chi gestisca la liquidazione, e non potendosi ricavare dal sistema una prorogabilità indeterminata dell’incarico del dimissionario: questi è quindi legittimato a chiedere al tribunale la nomina del sostituto quando i soci, informati delle dimissioni, restino inerti.
La scelta del liquidatore può cadere sul professionista che abbia già svolto le funzioni di liquidatore giudiziale nella procedura chiusa, a garanzia della società e dei creditori in pendenza di un processo penale, e il decreto può essere dichiarato immediatamente efficace ai sensi dell’art. 741, comma 2, c.p.c.