Nell’associazione in partecipazione l’apporto dell’associato è acquisito al patrimonio dell’associante, che assume da solo il rischio d’impresa, sicché è valido il patto che esonera l’associato dalle perdite e gli attribuisce una somma annua fissa, comprensiva della restituzione dell’apporto e del rendimento, indipendente dagli utili conseguiti, perché il divieto del patto leonino opera solo per le società. Il mancato pagamento delle annualità pattuite costituisce inadempimento che giustifica la risoluzione del contratto, senza che l’associante possa opporre il mancato conseguimento di utili [apporto destinato alla realizzazione e alla gestione ventennale di impianti fotovoltaici].